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Decreto — n. 21121/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21121/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Sergio Rocchi, filed a request for early judgment which lapsed without response, triggering a deemed withdrawal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and condemned the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of a proposed early judgment constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the condemnation of the appellant to pay costs.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40 day time limit early judgment proposal extinction of proceedings procedural costs allocation rinvio del dibattimento durata ragionevole del procedimento procedura accelerata

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
- intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6094/2024 R.G. proposto da: ROCCHI Sergio; - ricorrente - contro DOMINICI Barbara; - controricorrente - avverso la sentenza (adottata in sede di rinvio) n. 28/2024 della Corte di appello di Perugia, pubblicata il 16 gennaio 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 1.050,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 26 luglio 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato