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Ordinanza — n. 21115/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows incidental appeal claim for non-examination of indemnity request against third parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21115/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the main appeal against the lower court's ruling on building setback distances but allowed a specific ground from the incidental appeal. The appellant argued the appellate court failed to address a separate indemnity claim against third parties (Ater and the Municipality) who had been joined to the case. The court held that while the main request for building withdrawal was valid, the appellate court had implicitly absorbed the indemnity issue without ruling on it, constituting a procedural error. Consequently, the main appeal was dismissed, the specific incidental ground was accepted, and the case was remanded for a new hearing with a different composition of the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When an appellate court rules on the main claim but omits a separate incidental claim regarding third parties, this omission constitutes a violation of the principle of contradiction if the claim was effectively re-proposed in the second instance, requiring the case to be remanded for examination.

Parole chiave

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incidental appeal non-examination of claim procedural violation third party indemnity remand for retrial art 360 cpc art 112 cpc violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
1444 del 1968, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 112 c.p
si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5605 del 26/02/2019
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9033-2022proposto da: COMUNE DI ORTONA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv. MA RIALUISA CAMPANELLA e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro APPALTI S.R.L., già Toso Edgardo srl in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAVIA n. 47, nello studio dell’avv. MAURIZIO MILILLI, che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro S2D S.R.L., incorporante della Ortona srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO n. 18 , nello studio dell’avv.

SALVATORE DI PARDO, che la rappresenta e dife nde unitamente a ll’ avv. MICHELE SANSONE -controricorrente - nonchè contro ATER DI CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO n. 20 , nello studio dell’avv. MARCO DI CENCIO, rappresentatae difesa dall’avv. PEPPINO POLIDORI -controricorrente - avverso la sentenza n. 103 /20 2 2 de l la CORTE DI APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/01/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato la società Ortona S.r.l. (oggi fusa per incorporazione nella società S2D S.r.l.) evocava in giudizio Toso Edgardo S.r.l. (oggi Appalti S.r.l.) innanzi il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, invocando la condanna della convenuta all’arretramento del suo immobile sino al rispetto delle distanze di 16 metri dal fabbricato dell’attrice e di 8 metri dal confine dei lotti di proprietà delle parti.

Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda, allegando che entrambi i fabbricati ricadevano in zona del P.R.G. alla quale non si applicava la disposizione in tema di distanze invocata dall’attrice, e chiamando in causa la Ater di Chieti ed il Comune di Ortona, per essere manlevata dagli stessi nel denegato caso di accoglimento della domanda principale. Si costituivano a loro volta i due soggetti chiamati, resistendo alla domanda spiegata nei loro confronti e comunque aderendo alla prospettazione difensiva di parte convenuta ed invocando dunque il rigetto della domanda attrice.

Con sentenza n. 94/2016 il Tribunale rigettava la domanda, accertando che entrambi gli edifici ricadevano in area oggetto di recupero urbano, con conseguente inapplicabilità della normativa in tema di distanze, giusta la deroga di cui all’ultimo comma dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Con la sentenza impugnata, n. 103/2022, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva il gravame interposto dall’originaria attrice, condannando, in riforma della sentenza di primo grado,Toso Edgardo S.r.l. all’arretramento del suo fabbricato sino al rispetto della distanza di 16 metri da quello dell’appellante.

A fondamento della propria decisione, la Corte distrettuale riteneva che soltanto uno dei due fabbricati oggetto di causa, e precisamente quello di proprietà di Toso Edgardo S.r.l. (oggi, Appalti S.r.l.) ricadesse in zona sottoposta a piano di recupero urbano, mentre l’altro, di proprietà di Ortona S.r.l. (oggi, S2D S.r.l.) non era oggetto di detta pianificazione.Di conseguenza, la Corte di merito ha escluso l’applicabilità, al caso di specie, della deroga di cui all’ultimo comma dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, sul presupposto che essa operi solo nell’ipotesi in cui entrambi i fabbricati ricadano nell’ambito di un piano di recupero.

Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia il Comune di Ortona, affidandosi a due motivi.Propone successivo ricorso, da qualificarsi come incidentale, la società Appalti S.r.l., già Toso Edgardo S.r.l., affidandosi a quattro motivi. Resistono con separati controricorsi la Ater di Chieti e la società S2D S.r.l., avente causa di Ortona S.r.l. In prossimità dell’ adunanza camerale , il Comune di Ortona, Appalti S.r.l. ed Ater di Chietihanno depositato memoria . RAGIONI DELLA DECISIONE Premessa la riunione dei ricorsi contro la medesima sentenza (art.335 cpc), occorre esaminare con precedenza l’eccezione di carenza di interesse al ricorso propostadalla controricorrente S2D S.r.l. (cfr. pag. 21 del controricorso), derivante– a suoi dire - dal fatto che all’esito del giudizio amministrativo Appalti S.r.l. sarebbe stata condannata all’abbattimento del proprio fabbricato.

L’eccezione è infondata in quanto le vicende del giudizio amministrativo, avente ad oggetto la legittimità degli atti, autorizzativi o autoritativi, adottati dalla P.A., e dunque in ultima analisi il rapporto corrente tra privato e pubblica amministrazione, non hanno alcun riflessovincolante sul giudizio civile, nel quale si discuta della violazione dei rapporti di vicinato tra privati. L’interesse di Appalti S.r.l. a coltivare l’impugnazione incidentale proposta, quindi, permane a prescindere dall’esito dell’autonomo giudizio amministrativo concernente la legittimità del permesso di costruire in sanatoria n.4 del 2012, che a suo tempo era stato assentito dal Comune di Ortona in favore di Toso Edgardo S.r.l. (oggi, Appalti S.r.l.).

Passando all’esame dei motivi di ricorso, principale e incidentale, con il primo motivo del ricorso pri ncipale, corrispondente al primo motivo del ricorso incidentale, viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la predetta disposizione agli edifici compresi in zona B. Con il secondo motivo del ricorso principale, corrispondente al secondo motivo del ricorso incidentale, viene invece denunziata la violazione o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ritenuto operante la deroga contenuta dall’ultimo comma della predetta disposizione, pur in presenza di prova certa del fatto che ambedue gli edifici ricadevano nell’ambito di un programma di recupero urbano debitamente approvato dal Comune di Ortona.

Le quattro censure, suscettibili di esame congiunto perché aventi contenuto identico, sono infondate. La Corte di Appello, con accertamento in fatto incensurabile in questa sede, ha ritenuto che il piano di recupero approvato dal Comune di Ortona con deliberazioni consiliari n. 11 del 2004 e n. 32 del 2006 interessasse il solo fabbricato di proprietà di Toso Edgardo S.r.l., oggi Appalti S.r.l., e non anche quello di proprietà di Ortona S.r.l., oggi S2D S.r.l. (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Di conseguenza, ha ritenuto non operante la deroga contenuta dall’ultimo comma dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, in quanto essa presuppone che tutti gli edifici coinvolti siano compresi nell’ambito di un piano di recupero.

La statuizione, che –come detto–si fonda su un accertamento di merito, è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata dall'ultimocomma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che consenteai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dalcomma 1 dello stesso art. 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva (Cass.

Sez. 2 , Sentenza n. 23136 del 14/11/2016 , Rv. 641684; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 12424 del 20/05/2010 , Rv. 613227 e Cass. Sez. U , Sentenza n. 1486 del 18/02/1997 , Rv. 502514). Peraltro,e solo per completezza, anche nel giudizio amministrativo avente ad oggetto la legittimità del permesso di costruire a suo tempo assentito dal Comune di Ortona in favore di Toso Edgardo S.r.l., oggi Appalti S.r.l., è stato accertato che “… la facciata relativa al vano scala del fabbricato di proprietà della Toso Edgardo S.r.l. (caratterizzato da una parete finestrata della lunghezza di circa mt. 2,50 e sporgente per 1,20 mt.) non rispettala distanza minima di 10 mt prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1969 (la distanza tra i fabbricatidelle due parti in causa è infatti pari a mt. 8.80).

Come si è rilevato, la possibilità di derogare alle distanze minime, da parte dello strumento urbanistico, mira a conformare in modo omogeneo l’assetto di una specifica zona del territorio, e non con riferimento a tipi di interventi edilizi singolarmente considerati. Ebbene, l’immobile della s.r.l. Ortona non rientra nel piano di recupero invocato dall’appellante, non essendo ricompreso nella progettazione di dettaglio” (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza del Consiglio di Stato n. 5849/2018, depositata il 11/10/2018). Anche in sede amministrativa, dunque, è stata accertata la violazione delle distanze minime tra fabbricati e l’inapplicabilità alla fattispecie della deroga prevista dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, a cagione del fatto che uno soltanto dei due fabbricati delle parti, e non entrambi, rientrava nell’ambito di un piano di recupero urbano.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale, Appalti S.r.l. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della natura parzialmente abusiva del fabbricato eretto da Ortona S.r.l., oggi S2D S.r.l. La censura è inammissibile sotto due concorrenti profili. In primo luogo, la questione della natura abusiva del fabbricato della odierna controricorrente S2D S.r.l. non è affrontata dalla sentenza impugnata, che dà solo atto del fatto che, nel corso del giudizio, il permesso di costruire rilasciato in favore della società convenuta (odierna ricorrente incidentale) era stato annullato dal T.A.R Abruzzo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Nel proporre l’argomento di cui si discute, la parte ricorrente incidentale non precisa in quale momento del giudizio di merito, e con quale strumento processuale, esso sarebbe stato introdotto, con conseguente inammissibilità della censura per difetto di specificità. Inoltre, la normativa in tema di distanze si applica pacificamente a tutti gli edifici, a prescindere dalla loro natura, legittima o abusiva, in quanto essa sovraintende ad interessi di carattere generale. Sul punto, va ribadito che, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delledistanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità; e, dall'altro lato, che se ledistanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile siaabusivo (cfr.

Cass. Sez.2, Sentenza n. 5605 del 26/02/2019 , Rv. 652764). Con il quartoed ultimo motivo del ricorso incidentale , Appalti S.r.l. si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria che era stata proposta dall’odierna ricorrente incidentale nei confronti Ater di Chieti e del Comune di Ortona. La censura è fondata. La Corte distrettuale, dopo aver ravvisato la fondatezza del gravame proposto dall’originaria attrice avverso la decisione di primo grado, accogliendo la domanda di arretramento del fabbricato della odierna parte ricorrente incidentale, ha espressamente ritenuto assorbita ogni altra questione, senza affrontare in alcun modo il tema concernente i rapporti tra l’odierna ricorrente incidentale ed i terzi dalla stessa chiamati in causa in manleva.

Mentre la sentenza impugnata dà atto che l’odierna ricorrente incidentale si era costituita, in seconda istanza, invocando soltanto il rigetto del gravame (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), la società ricorrente incidentale precisa, ai fini della specificità della censura in esame, di aver riproposto anche in appello la domanda di manleva oggetto della presente censura, richiamando quanto contenuto alla pag. 30 della sua comparsa di costituzione in appello (cfr. pag. 22 del ricorso incidentale). In definitiva, il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto il quarto motivo del ricorso incidentale, con rigetto delle prime tre censure proposte da Appalti S.r.l.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censur a accolt a , e la causa rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso principale e i primi tre motivi del ricorso incidentale; accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale , c assa la sentenza impugnata, in relazione allacensura accolt a , e rinvia la causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo d