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Decreto — n. 20957/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 20957/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory forty-day period. The appellant, represented by multiple lawyers, did not request a decision on the proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn and the proceedings terminated without further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days results in the automatic deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal settlement proposal forty day period extinction of proceedings cassation appeal Code of Civil Procedure automatic dismissal diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte intimata resistito solo in vista dell’eventuale udienza di discussione;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte intimata resistito solo in vista dell’eventuale udienza di discussione;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.36522/2019 R.G. proposto da : SCHEMBARI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI N 113, presso lo studio dell’avvocato MATTAVELLI FRANCESCA (MTTFNC70T47F205X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAVIANI RENATO (LVNRNT70S22F205E), SCHEMBARI SALVATORE (SCHSVT32E13C927Q) -ricorrente- contro DEGRASSI MARGHERITA -intimata- TRIBUNALE ORDINARIO MILANO SEZ IV CIV VOLANTARIA GIURISDE PER ESSO MINISTERO GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2790/2019 depositata il 24/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte intimata resistito solo in vista dell’eventuale udienza di discussione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.