Italian Court dismisses appeal due to withdrawal; procedural extinction declared under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The procedural outcome was a decree stating no further proceedings were necessary as the withdrawal met statutory requirements. The court ruled that no costs should be assigned since the litigation ended voluntarily by the plaintiff.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CURATELA FALLIMENTO LOGISTICA SUD SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 12/C, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LONGO BIFANO, rappresentata e difes a dal l’ avvocat o GIUSEPPE CHIAIA NOYA; -ricorrente - contro TORRE SGR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA EMILIANI 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE QUARISA, che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n . 8453/2021pubblicata in data 22 dicembre 2021 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CURATELA FALLIMENTO LOGISTICA SUD SRL, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia