Italian Supreme Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. The appellant, Giuseppe Ianchello, voluntarily relinquished his right to contest the lower court's judgment, a procedural act accepted by the respondent company. The court ruled that such a withdrawal satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, terminating the litigation without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: IANCHELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELLINI 9, presso lo studio dell’avvocato NATALE CAPUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FAMULARO; -ricorrente - contro FRANCICOSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 12, PRESSO lo studio dell’avvocato MASSIMO STRACCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO CHIRUMBOLO; -controricorrente – per la cassazionedella sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n.1374/2019 pubblicata in data 25 giugno 2019;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da IANCHELLO GIUSEPPE, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che s