Cassation court dismisses appeal against appellate court costs order in voluntary jurisdiction appeal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Attilia Fracchia's appeal against the Court of Appeal's order for her to pay litigation costs. Fracchia argued that voluntary jurisdiction proceedings under Article 1105 of the Civil Code are administrative and exempt from the contentious rules of Article 91 of the Code of Civil Procedure. The court held that while the initial appointment is administrative, the subsequent appeal phase inherently involves a conflict between parties and thus falls under the contentious disciplinary framework of Article 91 c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 1105, comma 4 c.c.: Although the appointment of a judicial administrator under Article 1105 of the Civil Code is an act of voluntary jurisdiction, the subsequent appeal phase constitutes a contentious proceeding subject to the rules of Article 91 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6002/2023 R.G. proposto da : FRACCHIA ATTILIA(FRCTTL55T58A182S), elettivamente domiciliata inROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIO GIOVANNA (SBSGNN68L50H501N), rappresentatae difesa da sé stessa; -ricorrente- contro NANI CECILIA, FRACCHIA GILBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato CANIGGIA GIOVANNI (CNGGNN46M24L304N) unitamente all'avvocato SARDI GIOVANNI (SRDGNN56L18A182B); -controricorrenti- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 168/2023,depositato i l 20/02/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2024dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Attilia Fracchia, esposto di essere comproprietaria pro indivisoinsieme al fratello e alla madre di un immobile, denominato Cascina Morone, aveva chiesto al Tribunale Alessandria di nominare un amministratore giudiziario e di conferire al medesimo i poteri indispensabili per l’esecuzione delle opere di manutenzione della strada di accesso, del cortile e del giardino della Cascina. Il Tribunale di Alessandria ha respinto il ricorso.
Attilia Fracchia ha proposto reclamo, che è stato rigettato dalla Corte d’appello di Torino, con decreto 20 febbraio 2023, n. 168. All’integrale reiezione del reclamo –ha statuito la Corte d’appello – “segue la condanna di Fracchia alla rifusione delle spese del procedimento, atteso il suo carattere contenzioso”.
2. Avverso il decreto ricorre per cassazione Attilia Fracchia. Resistono con controricorso Cecilia Nani e Gilberto Fracchia. Memoria è stata depositata dai controricorrenti. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Alessandria in sede di volontaria giurisdizione e d’altro canto né nel ricorso, né nel successivo reclamo, è ravvisabile “una qualche pretesa della ricorrente di risolvere in sede di volontaria giurisdizione una controversia su suoi diritti soggettivi”; la condanna alle spese emessa dalla Corte d’appello si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di cassazione “che vede nel ricorso ai sensi dell’art. 1105, comma 4 c.c. un procedimento di carattere meramente amministrativo, sostitutivo della volontà assembleare, un atto di giurisdizione volontaria”.
La censura è infondata. È vero che il procedimento di cui al comma 4 dell’art. 1105 c.c. – secondo il quale, “ se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria”, che “provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore” – è procedimento di volontaria giurisdizione e si “sottrae all’applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. c.p.c.” (così, tra le varie, Cass. n. 10633/2020).
Ciò però non vale per il giudizio di reclamo, che soggiace “alla disciplina dettata dall’art. 91 c.p.c., atteso che nella fase di reclamo si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo” (ancora Cass. n. 10633/2020, appena richiamata; si veda anche, tra le varie, Cass. n. 3198/2023). L’errore in cui mostra di incorrere la parte ricorrente sta nel confondere la natura del procedimento di cui all’art. 1105 cc con quella del successivo reclamo (che è, come si è visto, contenziosa). II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.