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Ordinanza — n. 20916/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against costs in voluntary jurisdiction condominium administrator appointment cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20916/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the admissibility objection regarding the lack of a legal question but granted the appeal concerning litigation costs. The lower court had rejected the appointment of a condominium administrator and awarded costs to the appellant, ignoring that voluntary jurisdiction proceedings do not recognize a 'losing party.' The court ruled that since the appointment was justified by high conflict preventing an assembly, the cost award was erroneous and the case must be decided on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 91 c.p.c.: In voluntary jurisdiction proceedings, such as the judicial appointment of a condominium administrator, the rules requiring a 'losing party' for cost allocation do not apply, making a cassation appeal against the cost award admissible.

Parole chiave

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voluntary jurisdiction condominium administrator litigation costs judicial appointment cassation appeal soccombenza interest general domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
passando all’esame del ricorso, ’unico motivo – espressamente limitato al capo della decisione del Tribunale di Reggio Calabria in punto di spese, in relazione al quale, sostiene il ricorrente, sarebbe ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Art. 91 c.p.c.
Art. 384 comma 2 cpc
in conclusione, accolto il ricorso, il decreto impugnato va cassato con riguardo al capo che ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 comma 2 cpc;
Art. 1105 comma 4 c.c.
Art. 1129 c.c.
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la nomina dell’amministratore ex art. 1129 c.c., trattandosi di un cd.
art. 1129 c.c
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la nomina dell’amministratore ex art. 1129 c.c., trattandosi di un cd.
art. 366 bis c.p
Considerato che: 1 Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., per l’assenza, nel ricorso, del necessario quesito di diritto.
art. 366 bis cod. proc. civ
633409 – 01 , secondo cui «[l’]art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art.
art. 111 Cost
passando all’esame del ricorso, ’unico motivo – espressamente limitato al capo della decisione del Tribunale di Reggio Calabria in punto di spese, in relazione al quale, sostiene il ricorrente, sarebbe ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 24597 del 19/11/2014
La controricorrente non considera infatti che la disposizione che prevedeva i quesiti di diritto è inapplicabile ratione temporis per essere stata abrogata da molti anni, come ricorda, tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 24597 del 19/11/2014, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 24140 del 29/12/2004
È stato infatti chiarito (tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 24140 del 29/12/2004, Rv.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022
91 e seguenti c.p.c., che postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022, Rv.
Cass. n. 25336/2018
Cass. n. 5194/2002
Cass. n. 5421/2022
25336/2018, 5194 / 2002 ; in termini, Cass. n. 5421/2022; cfr.
Cass. n. 3198/2023
anche Cass. n. 3198/2023);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.9836/2023 proposto da: SICLARI CONSOLATO DOMENICO, elettivamente domiciliato in REGGIO DI CALABRIA VIA PIO XI, 29 -TRAV PRIV II, presso lo studio dell’avvocato Antonella Bagnato (BGNNNL79E69H224Z) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro SICLARI PASQUALINA, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Via Sbarre Centrali 124, presso lo studio dell’avvocato Mariantonietta Miccoli (MCCMNT78R43F112B) che larappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria R.G. n. 740/2023 depositata il 14/03/2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del06 giugno 202 4 . CONDOMINIORilevato che:

1. Consolato Domenico Siclari propone ricorso, con un unico motivo, illustrato da una memoria, avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria n.(cron.) 740/2023 del 14/03/2023, che ha rigettato il ricorso con il quale la parte chiedeva la nomina dell’amministratore del Condominio in Gallina (Reggio Calabria), c.da Carfari n. 8/B. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la nomina dell’amministratore ex art. 1129 c.c., trattandosi di un cd. piccolo condominio(l’edificio condominiale consta di tre appartamenti , di cui sono proprietari esclusivi, rispettivamente, il ricorrente, la germana Pasqualina Siclari e la figlia di quest’ultima) e in mancanza di prova, da parte del ricorrente, del tentativo di convocazione dell’assemblea condominiale per deliberare sulle singole questioni. Il Tribunale ha anche condannato il ricorrente alle spese del giudizio,in applicazione del principio della soccombenza;

2. Pasqualina Siclari resiste con controricorso. Considerato che: 1 Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., per l’assenza, nel ricorso, del necessario quesito di diritto. La controricorrente non considera infatti che la disposizione che prevedeva i quesiti di diritto è inapplicabile ratione temporis per essere stata abrogata da molti anni, come ricorda, tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 24597 del 19/11/2014, Rv. 633409 – 01 , secondo cui «[l’]art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica “ratione temporis” ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

2. passando all’esame del ricorso, ’unico motivo – espressamente limitato al capo della decisione del Tribunale di Reggio Calabria in punto di spese, in relazione al quale, sostiene il ricorrente, sarebbe ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. – denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il giudice di merito condannato il ricorrente alle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, trascurando, da un lato,che, vertendosi in materia di volontaria giurisdizione, non vi è alcuna parte soccombente, dall’altro, che , comunque , la condanna alle spesenon era consentita perché la domanda di nomina dell’amministratore era giustificata ex art. 1105 comma 4 c.c., a causa dell’impossibilità di procedere all’assemblea condominiale per l’alta conflittualità esistente tra i fratelli/condomini; 1.1. innanzitutto, la censura è ammissibile in quanto riguarda la statuizione sulle spese che investe esclusivamente posizioni soggettive di debito e di creditoe incide, in maniera processualmente definitiva,su situazioni di diritto soggettivo.

È stato infatti chiarito (tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 24140 del 29/12/2004, Rv. 578506 - 01) che, i n tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, è ammissibile il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. avverso il provvedimento sulle spese processuali ove sia adottato, sia pure erroneamente, con il provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto la pronuncia sulle spese, che risolve un contrasto in materia di diritti soggettivi aventi ad oggetto l’individuazione del soggetto che deve sopportare l’onere delle spese, ha carattere definitivo, qualora (come nel caso di specie) non sia stato proposto il reclamo alla Corte d’appello.

Ove, invece, sia stato proposto il predetto reclamo ex art. 739 c.p.c. nei confronti del provvedimento di merito che la contiene (il che, nella specie, non è accaduto), la statuizione sulle spese, assumendo carattere conseguenziale ad una decisione che potrebbe venir meno con l’accoglimento del reclamo, non è ricorribile per cassazione ex art.111 Cost., potendo essere riesaminata con il merito del provvedimento in sede di reclamo; 1.2.inoltre, la censura è anche fondata ; il procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio si caratterizza, infatti, pur in presenza di situazioni di contrasto tra i condomini, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio, con l’effetto che, con riguardo ad esso , non trovano applicazione le regole di cui agli artt. 91 e seguenti c.p.c., che postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022, Rv. 663813 – 01 , che, in motivazione, menziona Cass. nn. 25336/2018, 5194 / 2002 ; in termini, Cass. n. 5421/2022; cfr. anche Cass. n. 3198/2023);

2. in conclusione, accolto il ricorso, il decreto impugnato va cassato con riguardo al capo che ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 comma 2 cpc;

3. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e , decidendo nel merito, elimina la condanna alle spese del procedimento di volontaria giurisdizione.Condanna la controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 800,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma,in data