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Ordinanza — n. 20914/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against jurisdiction dismissal when case is resumed before competent judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20914/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the hotel's appeal against a lower court's dismissal of the appeal, which had deemed the action inadmissible due to the plaintiff's resumption of the case. The hotel argued that resuming proceedings before the competent judge was merely a precautionary measure and did not constitute acquiescence to the initial jurisdictional ruling. The court agreed, establishing that such resumption does not waive the right to appeal the declaration of incompetence.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 329 c.p.c.: Tacit acquiescence requires acts clearly demonstrating a will not to contest the ruling; resuming the case before the competent judge for precautionary reasons does not constitute acquiescence and preserves the right to appeal.

Parole chiave

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tacit acquiescence jurisdictional incompetence resumption of proceedings appeal admissibility precautionary measure art 100 cpc art 329 cpc risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 329 c.p.c.
647303 - 01) , al quale va dato continuità, quello secondo cui l’acquiescenza tacita, ai sensi dell ’ art. 329 c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
100 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n.
art. 100 c.p
art. 329 c.p
647303 - 01) , al quale va dato continuità, quello secondo cui l’acquiescenza tacita, ai sensi dell ’ art. 329 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 2413 del 31/01/2018
costituisce ius receptum ( tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 2413 del 31/01/2018, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 14140 del 2007
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.10903/2023 proposto da: COMUNIONE RESIDENCE HOTEL VILLA IGEA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato Valerio Vicenzi (VCNVLR72C15H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gianluca Fera(FREGLC77C07A662T) . -Ricorrente – Contro MENNA MATILDE. -Intimata – Avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 16843/2022 depositata il 15/11/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del06 giugno 202 4 . Rilevato che:

1. con ordinanza del 21/05/2019, il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza per CONDOMINIOterritoriodel Giudice di Pace di Marano di Napoli, in quanto “luogo di residenza del consumatore”, sulla domanda proposta da Comunione Residence Hotel Villa Igea (“Villa Igea ”) nei confronti di Matilde Menna di condanna della convenuta al pagamento di euro 3.227,14, oltre interessi, a titolo di onerie spese di gestione e amministrazione della proprietà comune;

2. l’ordinanza di incompetenza è stata appellata da Villa Igea e il Tribunale di Roma, nella resistenza della sig.ra Menna, ha dichiarato inammissibile il gravame, sul rilievo che l’attrice aveva riassunto la causa dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli e che tale riassunzione comportava acquiescenza al provvedimento di primo grado, con conseguente venire meno, nel presente giudizio, dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., inteso come interesse al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l’intervento del giudice;

3. Villa Igea ha proposto ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello. Matilde Menna non ha svolto attività difensiva. Considerato che:

1. l’unico motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4,c.p.c. Si deduce l’error in procedendo del giudice d’appello che ha ritenuto che la riassunzione della causa, a seguito della pronuncia dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito (nella specie, il Giudice di Pace di Roma), davanti al giudice in essa indicato come territorialmente competente (nella specie, il Giudice di Pace di Marano di Napoli), in pendenza del termine per impugnare il provvedimento declinatorio della competenza, abbia determin ato l’inammissibilità dell’impugnazioneper acquiescenza;1.1. il motivo è fondato; 1.2. costituisce ius receptum ( tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 2413 del 31/01/2018, Rv. 647303 - 01) , al quale va dato continuità, quello secondo cui l’acquiescenza tacita, ai sensi dell ’ art. 329 c.p.c. , è configurabile quando l’interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e univoco, l’intento di non avvalersi dell'impugnazione.

Pertanto(e la fattispecie massimata, con riferimento al tema della nozione di acquiescenza è sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio), nonpuò essere considerata acquiescenza tacita (rispetto alla decisione che dichiari la nullità della sentenza di primo grado e rimetta le parti al primo giudice per l’integrazione necessaria del contraddittorio), la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l’impugnazione di detta statuizione, trattandosi d’iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative, e comunque non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo d’impugnazione.

Questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 14140 del 2007) ha altresì enunciato il principio di diritto , che il Collegio intende ribadire, secondo cui la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente non consuma la possibilità di impugnazione della sentenza dichiarativa dell’incompetenza (con l’istanza di regolamento di competenza o)con l’ appello ove (come nel caso in esame) si tratti di sentenza del G iudice di P ace, dovendo quel giudizio, qualora avvenga la riassunzione, restare sospeso; 1.3. il Tribunale di Roma si è discostato da questi princìpi di diritto lì dove ha erroneamente ritenuto inammissibile l ’ appello a causa dell’esistenza della riassunzione del giudizio di merito avanti al giudice dichiarato competente dal Giudice di Pace adito, riassunzione che, evidentemente, rispondeva a un’esigenza cautelativa, certamente in linea con la volontà della parte (che ha tempestivamente esercitato il relativo potere processuale ) di avvalersi dell’impugnazione della pronuncia declinatoria della competenza per territorio;

2. in conclusione, accolto il motivo di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,in data 6 gi