Cassation court annuls speeding ticket due to lack of speed measuring device homologation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the speeding ticket issued by the Milan police, ruling that the electronic speed measuring device lacked required homologation. The private party argued the software alteration and device non-compliance, while the municipality contested the procedural defects. The court held that ministerial approval does not substitute the mandatory homologation prescribed by law, rendering the evidence inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992; Art. 192 co. 1 reg. esec. d.p.r. 495/1992: The preventive approval of an electronic speed measuring instrument is legally distinct from and does not substitute the mandatory ministerial homologation required for its use in traffic violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 5054/2022 proposto da: Rodolfo Masera Federico, difeso da ll’avvocato Franco Maria Battaglia e da se stesso; -ricorrente- contro Comune di Milano, difeso dagli avvocati Vincenza Palmieri , Antonello Man- darano, Maria Rosa Sala,Enrico Barbagiovanni e Giuseppe Lepore; -controricorrente- avversola sentenza de l Tribunale di Milano n. 9246/2021 del 3/1/2022 . Uditala relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Federico Rodolfo Masera propone al Giudice di pace di Milanonei confronti del Comune di Milanoopposizione a verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 co. 8 codice della strada (c.d.s.)per eccesso di velocità, rilevata tramite autovelox. Il Giudice di pace accoglie l’opposizione. Il Tribunale riforma e conferma il verbale. La parte privata ricorre in cassazione con cinque motivi. La p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni delle decisione 2di 3 – 5054/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 8 ) – Caponi Est. 1. - Il primo motivo (p.
4) denuncia extrapetizione ex art. 112 c.p.c. poichéla p.a. non ha domandato in appello di confermare il verbale, ma solo di accogliere l’appello e rigettare l’opposizione originariamente proposta. Il secondo motivo (p.
6) denuncia che è viziata la motivazione sull’eccezione relativa all’alterazione del software. Il terzo motivo (p.
7) denuncia l’omesso esame del fatto dell’alterazione del software. Il quarto motivo (p.
10) denuncia il difetto di omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità. Si deduce violazione dell’art. 142 co. 6 c.d.s. e dell’art. 192 co. 1 reg. esec. d.p.r. 495/92. Il quinto motivo fa valere la sostanza del quarto motivo sotto il profilo della denuncia di falsa interpretazione dell’art. 142 co. 6 c.d.s. con violazione dell’art. 3 cost. 2. – Delibati i motivi secondo la ragione più liquida , si anticipa l’esame del quarto e del quinto motivo. Il quarto e il quinto motivo sonofondati. Per le ragioni giuridiche a fondamento del giudizio di fondatezza si rinvia integralmente - ex art. 118 co. 1 ultima parte disp. att. c.p.c. - a Cass.10505/2024, p. 4-7, paragrafo n.
2. Infatti, tali motivi fanno valere la questione relativa al difetto di omologazione delll’apparecchiatura di rilevamento della velocità già affrontata dalla pronuncia menzionatae risolta nel senso che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co.6 d.lgs. 285 / 1992 . Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d. p . r. 495/1992(regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti struttu- ralmente e funzionalmente diversi.
Il controricorrente non offre argomenti per discostarsi da Cass.10505/2024 ( nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, Cass. 10505/2024è criticata con rilievi che essa ha già respinto). 3di 3 – 5054/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 8 ) – Caponi Est. 3. - L’accoglimento del quarto e del quinto motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi,con decisione nel merito di annullamento del verbale impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglieil quarto e il qu into motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione impu- gnato;condanna la parte contro ricorrente al rimborso delle spese proces- suali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 440, oltre a € 100 per esborsi, per il giudizio di appello e in € 370,oltre a € 100 per esborsi, per il giudizio di legittimità, il tutto oltrealle spese generali, pari al 15% sui com- pen