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Ordinanza — n. 20814/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural inadmissibility due to failure to prove timely notification of the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20814/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the timely notification of the lower court's judgment. Although the appellant submitted an authentic copy of the judgment, they did not provide the official notification report required by law to establish the date of service. Consequently, the court could not verify that the appeal was filed within the strict sixty-day deadline following the judgment's publication.

Regesto Legislator

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Art. 369, second comma, n. 2, cod. proc. civ.; Art. 370, third comma, cod. proc. civ.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the timely notification of the contested judgment, as the mere production of an authentic copy without the notification report does not suffice to establish compliance with the statutory deadline.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification report requirement timely service of judgment sixty-day appeal period procedural defect dismissal abuso di impianti di telecomunicazioni diritto all'antenna distanza dalla strada pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 369, second comma, n. 2, cod. proc. civ.
– Preliminarmente, il Collegio rileva l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n.
Art. 370, third comma, cod. proc. civ.
Art. 325, second comma, cod. proc. civ.
civ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt.
art. 369 cod. proc. civ
– Preliminarmente, il Collegio rileva l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n.
art. 372 cod. proc. civ
civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.
art. 325 cod. proc. civ
civ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) -mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 6 luglio 2022, n. 21349
Cass., Sez VI-3, 3 aprile 2019, n. 11386
Cass., Sez. III, 10 luglio 2013, n. 17066
Cass., Sez. III, 10 luglio 2013, n. 17066), posto che il ricorso, nella specie, è stato notificato il 10 settembre 2020, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 22 aprile 2020, considerando anche la sospensione straordinaria dei termini per l’emergenza COVID 2019.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23736/2020 R.G. proposto da : IKEA ITALIA RETAIL S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli avvocatiGianni Forlani, Antonella Terranova e Maria Francesca Soriano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma, via Vincenzo Bellini n.24; -ricorrente- contro ANAS S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Arena e Antonella D’Alì, elettivamente domiciliato in Roma via Mozambano, 10, presso la sede legale diAnas s.p.a.; -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6413/2020,depositata il 22 aprile 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2024dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso notificato il 13 novembre 2000, Ikea Italia s.p.a. adiva il T.A.R. Lazio al fine di ottenere l’annullamento del verbale e della connessa nota Anas con la quale si contestava la violazione dell'art . 23 , commi quattro e undici, del Codice della strada ( C.d.S. ) per avere installato in vista dell'autostrada del Grande raccordo anulare un impianto pubblicitario senza il prescritto nulla osta dell'ente proprietario della strada, assumendo che gli atti gravati erano basati sull’erroneo presupposto secondo cui l’installazione dell’insegna era avvenuta per scopi pubblicitari.

In particolare, si sosteneva che l’insegna fosse da qualificare come insegna di esercizio, avente la specifica funzione di localizzazione del punto vendita. Come tale, dunque, non necessitava per l’installazione di alcuna preventiva autorizzazione. Si costituiva in giudizio l’Anas s.p.a. , eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito. Con sentenza n. 2762/09 del 17 marzo 2009, il T.A.R. Lazio dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Con comparsa depositata in cancelleria il 17 settembre 2009, Ikea riassumeva il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma, riproponendo le medesime argomentazioni formulate dinanzi al giudice amministrativo.

Alla prima udienza, si costituiva in giudizio l’Anas s.p.a., depositando memoria difensiva. Al giudizio veniva riunita l'impugnazione avverso la nota del 12 giugno 2009, con cui l’Anas s.p.a. aveva nelle more disposto la rimozione coattiva dell'impianto. Con sentenza n. 10963/15, depositata in cancelleria il 3 marzo 2015, il Giudice di Pace rigettava le domande proposte dalla società attrice. 2. – Ikea Italia Retail s .r.l. - quale successore di Ikea Italia s.p.a., giusto conferimento di ramo d’azienda - proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.

Si costituiva in giudizio l’Anas s.p.a.con comparsa di risposta. Con sentenza pubblicata in data 22aprile 2020, il Tribunale di Roma ha rigettatol’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando Ikea Italia Retail s.r.l.al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 3. – Ikea Italia Retail s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Anasha resistito con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ikea Italia Retail s.r.l. ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Oggetto del giudizio è l’ impugnazione del verbale elevato dall’Anas s.p.a. per violazione dell’art. 23, commi quattro e undici , C.d.S. in relazione all’insegna posta in vista dell'autostrada del Grande raccordo anulare e della diffida alla rimozione della medesima. Al riguardo sono stati formulati cinque motivi di ricorso. Il primo motivo di ricorso verte sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 4 cod. proc. civ., per non avere il giudice del secondo grado considerato che costituiva un fatto non contestato tra le parti l’errata individuazione dell’insegna da parte del primo giudice e per non avere, altresì, preso in considerazione quanto riportato nel verbale impugnato, al fine dell’individuazione corretta dell’insegna medesima.

Il secondo motivo concerne la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 4 e 11, C.d.S., nonché dell’art. 47 del Regolamento e dei principi regolatori in materia di insegne, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. Il terzo motivo riguarda la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 13, C.d.S. e del principio di immutabilità della contestazione, nonché dell’art. 21 octies, secondo comma , della legge n.241 del 19 90, in relazione alla impugnativa della Nota Anas CRM 0018788-P, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Il quarto motivo attiene alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 13 bis, C.d.S. e del principio di legalità, in relazione alla impugnativa della Nota Anas CRM 0018788-P, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. Il quinto motivo concerne la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma,n. 4 cod. proc. civ. , 111 Cost., 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art . 360, primo comma, n.3 e 4 cod. proc. civ., per vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto assorbita la doglianza relativa alla violazione dell’art 23, comma 1 3 bis, C.d.S. e del principio di legalità.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 35, comma 3, e 36, secondo comma, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ., per non avere il tribunale vagliato la doglianza relativa alla violazione dell’art. 23, comma 13 bis, C.d.S. e del principio di legalità. 2. – Preliminarmente, il Collegio rileva l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per avere la ricorrente omesso di produrre la sentenza corredata della relata di notifica, nonostante l'indicazione, contenuta in ricorso, dell'avvenuta sua notificazionein data 16.6.2020.

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta, infatti, un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 6luglio 2022, n. 21349; Cass., Sez. VI , 7 giugno 2021, n. 15832; Cass., Sez. V, 19 gennaio 2018, n. 1295), a meno che la sentenza, munita della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), non sia stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art.370, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) -mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez.

Un., 6 luglio 2022, n. 21349). In ragione di ciò deve allora dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, non essendo stata la sentenza, munita della relata di notifica, depositata né dal ricorrente, che, infatti, attesta di produrre copia autentica del provvedimento impugnato e non anche la sua notifica, né dalla controricorrente, e non essendo stata la stessa acquisita in seguito all'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio. Né può dirsi applicabile il principio secondo cui, pur in difetto della produzione di copia autenticadella sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez VI-3, 3aprile 2019, n. 11386;

Cass., Sez. III, 10 luglio 2013, n. 17066), posto che il ricorso, nella specie, è stato notificato il 10 settembre 2020, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 22 aprile 2020, considerando anche la sospensione straordinaria dei termini per l’emergenza COVID 2019. 3. -Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titol