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Ordinanza — n. 20723/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding equitable compensation deadline, ruling it starts after final execution judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20723/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against the Appellate Court's dismissal of an equitable compensation claim. The Ministry argued the compensation deadline began with an unopposed execution order, while the applicant contended the deadline started only after the final State Council judgment. The Court held that the execution phase and the State Council compliance judgment must be evaluated as a single unitary process, meaning the deadline runs from the conclusion of the entire sequence.

Regesto Legislator

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Art. 4 l. 89/2001; The term of decadence for claiming equitable compensation runs from the final conclusion of the unitary process comprising the recognition of the right and the subsequent execution or compliance proceedings.

Parole chiave

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equitable compensation decadence period execution proceedings State Council judgment unitary process legal remedy Cassation appeal durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 4 l. 89/2001
civ., il Ministero ha lamentato la violazione dell’art. 4 l.
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha lamentato la violazione dell’art.
Art. 55 d.l. n. 83 del 2012
89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l.
l. n. 134 del 2012
dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha lamentato la violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. 2, n. 19883 del 2019
Cass.Sez. 2, n. 2 del 02/01/2023
Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme, non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (Cass.Sez. 2, n. 2 del 02/01/2023; Sez.
Cass.Sez. 2, n. 33764 del 16/11/2022
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2672 –2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -ricorrente - contro D’AMBROSIO ANNA, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Ugo De Carolis 1, presso lo studio degli avv.ti Marco Alunni e Ferdinando Emilio Abbate dai quali è rappresentat a e difes a giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 424 / 2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 15/7/2021;

Ric. 2022n. 2672 sez. S2 -ud. 28-11-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del //2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie dellacontroricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Perugia,con decreto n. 424 del 2021, ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto pronunciato dal Consigliere designato della stessa Corte d’Appello,per la somma di Euro 400,00, in favore di Anna D’Ambrosio, a titolo di equo indennizzo per la durata irragionevole di un procedimento di equa riparazione.

In particolare e per quel che qui rileva, la Corte d’appello ha disatteso l’eccezione di tardiva proposizione della domanda di equa riparazione,proposta in data 5/6/2020, rilevando che la domanda era stata avanzata prima del passaggio in giudicato del la sentenza del Consiglio di Stato, n.6806/2019, depositata in data 8/10/2019, pronunciata a conclusione della procedura di ottemperanza intrapresa dall’opposta al fine di dare attuazione alla condanna disposta a suo favore.

2. Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, affidandolo ad un unico motivo. Anna D’ambrosio si è difesa con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha lamentato la violazione dell’art. 4 l. 89/2001, per non avere la Corte ritenuto quale «decisione definitiva», che identificava la decorrenza iniziale del termine di decadenza dalla domanda di equo indennizzo, l’ordinanza di assegnazione di somme, non opposta, che aveva chiuso la fase esecutivae non la pronuncia resa dal Consiglio di Stato nel giudizio di ottemperanza.

Ric. 2022n. 2672 sez. S2 -ud. 28-11-2023 - 3 - 1.2. Il motivo è infondato. Questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19883 del 2019 , ha già puntualizzato che , ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato- debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che questa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come «tempo del processo»quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva (quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo).

Con lo stesso provvedimentoè stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001, deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. Il creditore insoddisfatto può avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore Ric. 2022n. 2672 sez.

S2 -ud. 28-11-2023 - 4 - conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorre dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l‘adempimento della prestazione dovuta. In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione della domanda di equo indennizzo soltanto nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria.

Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme, non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (Cass.Sez. 2, n. 2 del 02/01/2023; Sez. 2, n. 33764 del 16/11/2022). Ciò è proprio accaduto nella fattispecie, perché l’ordinanza di assegnazione delle somme da parte del g.e. non ha prodotto la soddisfazione della pretesa di D’Ambrosio che ha dovuto perciò ricorrere in ottemperanza; il giudizio di ottemperanza si è articolato in due gradi si è concluso con la sentenza n.6806/2019, depositata in data 8/10/2019 e questa sentenza, al momento della proposizione del ricorso per equa riparazione, non era ancora passata in giudicato.

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del Ministero al rimborso delle spese processuali in favore Anna D’ambrosio, liquidate in dispositivo in relazione al valore , con distrazione in favore degli avvocati anticipatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condannail Ministero al pagamento, in favore diAnna D’ambrosio, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella Ric. 2022n. 2672 sez. S2 -ud. 28-11-2023 - 5 - misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati anticipatari. Così dec