Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20637/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows equitable compensation claim for excessive bankruptcy delay, rejecting the debt plan amount as the correct limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20637/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against a bankruptcy court decree that denied equitable compensation for procedural delays. Creditors argued for compensation based on their full claimed debt, while the lower court limited the award to the amount admitted in the bankruptcy distribution plan. The Supreme Court ruled that the statutory limit must be the actual value of the right asserted by the creditor, not the reduced sum resulting from the bankruptcy plan's execution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 bis comma 3 l.f.; Art. 93 comma 3 n. 2 l.f.; The limit for equitable compensation in bankruptcy delays is the actual value of the right asserted by the creditor, not the amount admitted in the distribution plan.

Parole chiave

Generato dall'IA
equitable compensation bankruptcy delay creditor's right value distribution plan limit procedural duration soddisfacimento del credito termine di pagamento attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 bis comma 3 l.f.
7-12-2023 - 4 - la violazione dell'art. 2 della legge 89/2001 nonché dell'art.
Art. 93 comma 3 n. 2 l.f.
2 bis comma terzo, deve aversi riguardo alla misura del credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n.
Artt. 96 e 99 l.f.
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Ric.
Artt. 91 e 112 cod. proc. civ.
civ., con cui i ricorrenti hanno denunciato l’omesso esame del piano di riparto in tutte le sue voci, nonché del terzo motivo, articolato in riferimento al n.3,con cui è stata denunciata la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ.e del d.m.
art. 370 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il ricorso incidentale proposto dal Ministero, propostocon atto notificato in data 5/11/2022, nei termini ex art. 370 cod. proc. civ., ma successivo ad altro controricorso notificato due giorni prima.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Ric.
art. 75 cod. proc. civ
2 della legge 89/2001 nonché dell'art. 75 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24/02/2023
Sez. 2 n. 25181 del 17/09/2021
5757 del 24/02/2023 ; Sez. 2 n. 25181 del 17/09/2021).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22494 - 2022 proposto da: SABATIELLO CARMINE, LOPARDO MARIO, COLUCCI VITO DONATO, MINCHIO PIETRO in proprio e quale unico erede di MINCHIO GIOVANNI, LO GIUDICE ROCCO, ADAMELLA MARIA STELLA SERGIO, PINTO RAFFAELE, CULICA MARIA in proprio e quale erede di BUONO ANTONIO, elettivamente domiciliati in Potenza , presso lo studio dell'avv.Salvatore Lacerra dal quale sono rappresentat i e difes i , giusta a margine delricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2022 n. 22494 sez.

S2 -ud. 7-12-2023 - 2 - avverso il decreto n. cron. 329 / 2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositatoil 4/8/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a delle parti ricorrenti . FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato in data 3 luglio 2020, Carmine Sabatiello, Mario Lopardo, Vito Donato Colucci , Pietro Minchio, in proprio e quale erede di Giovanni Minchio,Rocco Lo Giudice, Adamella Maria Stella Sergio, Raffaele Pinto, Maria Culica, in proprio e quale erede di Antonio Buono proposero opposizione avverso il decreto monocratico del Consigliere delegato della Corte d’appello di Potenza, che aveva accolto, sia pure parzialmente, la loro domanda di equo indennizzo per l’eccessiva durata di una procedura di fallimento al cui passivo avevano iscritto i crediti loro o dei loro danti causa; la procedura era stata aperta con sentenza del 3/6/99 e chiusa il 16/1/2020.

2. Rigettando l’opposizione, con decreto cron. 329/2022 del 4 agosto 2022, la Corte d’appello, pur dando atto che la procedura fallimentare era durata complessivamente vent’anni e che gli opponenti avevano ottenuto, in sede di riparto , una soddisfazione soltanto minima del loro credito, ammesso in importo maggiore, affermò che operasse il limite, ex art. 2 bis comma 3, dell’ammontare delle somme assegnate nel piano di riparto: ritenne, infatti, che l’importo ammesso al passivo non potesse corrisponde re al «diritto accertato» perché oggetto di un giudicato soltanto endofallimentare, atteso che il creditore, dopo la chiusura del fallimento, può far valere il suo credito, anche in dipendenza dello stesso titolo, per un importo maggiore, nei confronti del debitore tornato in bonis.

Ric. 2022 n. 22494 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 3 - 3. Avverso questo decreto, Carmine Sabatiello, Mario Lopardo, Vito Donato Colucci, Pietro Minchio, in proprio e quale erede di Giovanni Minchio, Rocco Lo Giudice, AdamellaMaria Stella Sergio, Raffaele Pinto, Maria Culica, in proprio e quale erede di Antonio Buonohanno proposto ricorso per Cassazione,affidandolo a quattro motivi. Il Ministero della Giustizia ha dapprima notificato, in data 3/11/22, un controricorso e poi, dopo due giorni, notificato altro controricorso con ricorso incidentale affidato ad un motivo, rispetto a cui i ricorrenti non si sono difesi con controricorso, limitandosi al deposito di successive memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il ricorso incidentale proposto dal Ministero, propostocon atto notificato in data 5/11/2022, nei termini ex art. 370 cod. proc. civ., ma successivo ad altro controricorso notificato due giorni prima. In fatto, deve rilevarsi che il secondo controricorso è formulato identicamente al primo, ma contiene pure il ricorso incidentale. Escluso, allora, che il secondo controricorso contenga nuovi motivi, in violazione del principio di unicità dell’atto, il ricorso incidentale è comunque ammissibile perché proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (nella formulazione operante ratione temporis):in applicazione del principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, infatti,una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nella specie, con l'atto contenente il controricorso.

1. Ciò precisato, con l’unico motivo di ricorso incidentale, da esaminarsi per primo per priorità logica, il Ministero della Giustizia ha lamentato, in relazioneal n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Ric. 2022 n. 22494 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 4 - la violazione dell'art. 2 della legge 89/2001 nonché dell'art. 75 cod. proc. civ., con riferimento alla domanda di Maria Culica, atteso che la Corte d’appello le ha riconosciuto un indennizzo in proprio e a titolo ereditario, sebbene non risulti che ella abbia proseguito la procedura iniziata dal dante causa con l’insinuazione a passivo, dopo il decesso, avvenuto prima del superamento della durata ragionevole. 1.1.

Il motivo è fondato. Dalla motivazione del decreto impugnato non risulta se Maria Culica abbia o non coltivato la domanda in sede fallimentare, dopo il decesso del suo dante causa e se abbia in conseguenza diritto a un indennizzo iure proprio. In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, infatti, gli eredi dell'imprenditore fallito nel corso della procedura fallimentare hanno titolo per il riconoscimento dell'indennizzo iure propriopurché abbiano partecipato alla procedura, mediante istanze, richieste o ricezione di atti, potendo solo in tal caso configurarsi un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli del giudizio (Cass.

Sez. 6 -2, n. 8508 del 29/04/2016; Sez. 2, n. 11048 del 27/04/2023). Quanto all’indennizzo iure hereditatis, occorre pur sempre che al momento dell’apertura della successione sia decorso il termine di durata ragionevole del processo presupposto, non configurandosi, diversamente, alcun pregiudizio alla sfera giuridica del de cuius. L’una e l’altra questione non sono preclus e dalla pronuncia sull’opposizione qui impugnata,perché la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso (Sez. U, n. 2951 del 16/02/2016)è rilevabile fino alla formazione del giudicato e questa Corte ha già statuito che il giudizio di opposizione ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001 non ha natura di impugnazionee non è limitata dai motivi di censura (ex plurimis, Cass. 12/10/2015, n. 20463), sicché in radice non è Ric. 2022 n. 22494 sez.

S2 -ud. 7-12-2023 - 5 - configurabile il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno; a ciò si aggiunga che la questione non può neppure essere esaminata in riferimento alla mancata contestazione,perché il principio di non contestazione opera sulla selezion e de i fatti pacifici da quelli controversi, non sulla legitimatio ad causam, estranea alla disponibilità delle parti (Cass. Sez. 2, n. 12122 del 17/05/2018). Sul punto, pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale, il decreto impugnatodeve essere cassato in parte qua .

2. Con il primo motivo di ricorso principale , articolato in riferimento al n.3 dell’art. 360 cod. proc. civ., Carmine Sabatiello, Mario Lopardo, Vito Donato Colucci, Pietro Minchio, in proprio e quale erede di Giovanni Minchio, Rocco Lo Giudice, Adamella Maria Stella Sergio, Raffaele Pinto, Maria Culica, in proprio e quale erede di Antonio Buono lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 bis comma 1,2 e 3 della l.n. 89/2001, degli artt. 93, 96 e 110 l. fall e degli artt. 10 e 14 cod. proc. civ.; la Corte avrebbe erroneamente limitato il valore della domanda e il valore del diritto accertato dal giudice alla somma netta che in sede di secondo riparto è stata loro corrisposta. 2.1.

Il motivo è fondato. L’art. 2-bis legge 24 marzo 2001 n.89, il cui co.3 prevede che «la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice», previsto al fine di evitare il rischio di sovracompensazioni se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti, comunque presuppone e lascia inalterato ilnesso di dipendenza posto dal legislatore tra la liquidazione dell’indennizzo e il giudizio nel quale si è verificato il ritardo indennizzabile, il cosiddetto giudizio presupposto: non è, pertanto, conferente all’individuazione del limite della misura spettante la considerazione, contenuta nella motivazione del decreto impugnato, della natura soltanto endofallimentare del giudicato sul provvedimento Ric. 2022 n. 22494 sez.

S2 -ud. 7-12-2023 - 6 - di ammissione allo stato passivo, perché quel che rileva è la concretezza dell’aspettativa del titolare del diritto, il tempo necessario al conseguimento della tutelae all’effettiva realizzazione della pretesa, il limite della tutela accordata. Questa Corte, invero , ha già affermato che, nel caso di irragionevole durata di una procedura fallimentare, al fine di parametrare l’equo indennizzo preteso dal creditore insinuato all’effettivo valore del diritto azionato, in applicazione dell’art. 2 bis comma terzo, deve aversi riguardo alla misura del credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2,1. fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fall.), non potendo invece rilevare quale limite, ai sensi dello stesso terzo comma, l’ammontare della somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore. (Cass.

Sez. 2, n. 5757 del 24/02/2023 ; Sez. 2 n. 25181 del 17/09/2021).

3. L’accoglimento del primo motivo implica, in logica conseguenza, l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno denunciato l’omesso esame del piano di riparto in tutte le sue voci, nonché del terzo motivo, articolato in riferimento al n.3,con cui è stata denunciata la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ.e del d.m. 55/2014, art. 4 commi 1, 1 bis, 2 e 5 , per l’omessa pronuncia sulla non applicabilità della tabella 8 utilizzata dal Consigliere delegato nel decreto opposto , nonché, infine, il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 5, con cui è stato rappresentato che non vi era stato alcun frazionamento del credito.

Ric. 2022 n. 22494 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 7 - 4. Il ricorso principale è, perciò, accolto limitatamente al primo profilo, con assorbimento dell’esame delle restanti censure ed è accolto altresì il ricorso incidentale. Il decreto impugnato è, perciò cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, perché statuisca in conformità ai principi suesposti e, decidendo in rinvio, regoli anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti; accoglie il ricorso incidentale; cassa ildecreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di