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Ordinanza — n. 20633/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses opposition to a partial easement denial ruling due to procedural preclusion. The court held that filing a lawsuit precludes a subsequent opposition under the principle of electa una via.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20633/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the opposition filed by the Bertolotti heirs against a partial ruling granting them compensation for an unreasonable delay in a servitude denial case. The heirs had previously notified a lawsuit and the resulting decree before filing their opposition, which the lower court incorrectly allowed. The court ruled that the statutory provision establishing mutual exclusivity between filing a lawsuit and filing an opposition creates an immediate preclusive effect, rendering the subsequent opposition inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 3, l. 89/2001; Under the principle of electa una via, the notification of a lawsuit or an opposition are mutually exclusive remedies; once a lawsuit is filed and the decree notified, the opposition becomes inadmissible due to immediate preclusion.

Parole chiave

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electa una via improponibilità opposizione servitù negatoria preclusione immediata ricorso per cassazione indennizzo ritardo giudizio mutua esclusione rimedi validità della notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 3, l. 89/2001
81/2022, la Corte d’appello di Brescia ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 5 ter l.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
3 del comma I dell’art. 360 cod.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
In applicazione del III comma dell’art. 382 cod.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha lamentato la violazione dell’art.
art. 382 cod. proc. civ
In applicazione del III comma dell’art. 382 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
z. 6 - 2, n. 187 del 05/01/2017
Sez. 6 - 2, n. 187 del 05/01/2017).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24152 –2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -ricorrente - contro BERTOLOTTI GIUSEPPE, in proprio e quale erede di BERTOLOTTI GIAMPAOLO, BERTOLOTTI GIOVANNI, BERTOLOTTI GUIDO, COMINELLI FRANCA, BERTOLOTTI BRUNO, BERTOLOTTI ROBERTO , qualieredi di BERTOLOTTI FRANCESCO e, gli ultimi due, anche quali eredi di BERTOLOTTI GIAN PAOLO, PELUCCHI MARIANGELA , quale erede di BERTOLOTTI GIAN PAOLO elettivamente domiciliatiin Brescia, presso lo studio degli avv.ti Diego Piali e Silvio Paroli dai quali sono rappresentati e difes i con l’ avv .

Ric. 2022n. 24152 sez. S2 -ud. 28-11-2023 - 2 - Marcello Ferrari Chazelat, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - avverso il decreto n. cron. 81/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 14/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023dal c onsigliere PATRIZIA PAPA . FATTI DI CAUSA 1. Con decreto n. cronol. 81/2022, la Corte d’appello di Brescia ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001 di Giuseppe Bertolotti, in proprio e quale erede di Giampaolo Bertolotti, Giovanni Bertolotti, Guido Bertolotti, Franca Cominelli, Bruno Bertolotti, Roberto Bertolotti, quali eredi di Francesco Bertolotti e, gli ultimi due, anche quali eredi di Gian Paolo Bertolotti, Mariangela Pelucchi, quale erede di Gian Paolo Bertolotti, proposta avverso il decreto monocratico reso in loro favore in data 30/11/2021 dal Consigliere delegatoe ha riconos c iuto loro un indennizzo di maggior importo per la durata irragionevole di un giudizio presupposto avente ad oggetto una negatoria servitutis.

Per quel che ancora qui rileva, la Corte d’appello, statuendo in merito, ha rigetta to preliminarmente l’eccezione di improponibilità dell’opposizione proposta dal Ministero della Giustiziaex terzo comma dell’art. 5 terl. 89/2001: gli opponenti avevano depositato il ricorso in opposizione in data 29/12/21, il giorno dopo aver notificato il decreto poi opposto, quando ormai si era determinat o l’ effetto di improponibilità prevista dal terzo commainvocato. La Corte d’appello ha motivato il rigetto dell’eccezione perché l’opposizione è stata notificata comunque entro trenta giorni dalla Ric. 2022n. 24152 sez.

S2 -ud. 28-11-2023 - 3 - pronuncia del decreto, risultando così «pacifica la volontà di non prestare acquiescenza» (così in decreto).

2. Avverso questo decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; Guido Bertolotti, Giovanni Bertolotti, Giuseppe Bertolotti, Bruno Bertolotti, Roberto Bertolotti, Franca Cominelli e Mariangela Pelucchi si sono difesi con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha lamentato la violazione dell’art. 5 comma terzo l. 89/2001 per avere la Corte superato immotivatamente la decadenza dall’opposizione prevista dal terzo comma, conseguente alla scelta di notificare il decreto monocratico, in violazione della specifica norma che disciplina la fattispecie. 1.1.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha già precisato, ricostruendo il sistema delineato dall'articolo 55, comma 1, lettera f), del d.l.22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha inserito l’art. 5 ter nella legge n.89/2001, che allorquando il decreto sia stato emesso per una somma inferiore a quella domandata, il ricorrente non può riproporre la domanda, ma è posto davanti ad un'alternativa processuale e, cioè, o la notifica di ricorso e decreto con conseguente acquiescenza alla pronuncia di rigetto parziale della domanda per la parte non accolta, o l’opposizione a norma dell'art. 5-ter, legge n. 89/2001 che gli consente di insistere nella sua originaria pretesa(Cass.

Sez. 6 - 2, n. 187 del 05/01/2017). La previsione del terzo comma costituisce una delle molteplici attuazioni del principio electa una via, non datur recursus ad alteram, nel senso che notifica del decreto o notifica dell’opposizione sono predisposti dal legislatore come mezzi che si escludono vicendevolmente e non concorrenti. Ric. 2022n. 24152 sez. S2 -ud. 28-11-2023 - 4 - Per questo principio, il ricorrente in equa riparazione è tenuto a scegliere preventivamente se proseguire a coltivare la originaria pretesa o prestare acquiescenza al parziale riconoscimento e, una volta effettuata l’opzione, la sua azione è definitivamente consumata.

Come riportato in decreto, Guido Bertolotti, Giovanni Bertolotti, Giuseppe Bertolotti, Bruno Bertolotti, Roberto Bertolotti, Franca Cominelli e Mariangela Pelucchi nelle rispettive qualità hannoeffettuato la notifica del ricorso e del decreto pronunciato sulla loro domanda prima di notificare l’opposizione, così producendo l’effetto dell’improponibilità dell’opposizione stessa, come previsto dal terzo comma dell’art. 5; si è altresì determinata proprio l’acquiescenza al decretonegata dalla Corte d’appello. Illegislatore, infatti, non ha previsto una reversibilità della scelta affidata alla mera volontà del ricorrente in equa riparazione , ma, al contrario, ha stabilito specificamente , tipizzandolo, un effetto immediatamente preclusivo di un rimedio sull’altro (nella specie, dell’opposizione conseguente alla notifica di ricorso e decreto): l’atto qualificato come «revoca della notifica», pertanto, non era idoneo a produrre alcun effetto sull’improponibilità dell’opposizione che si era già verificata,per previsione di legge, in conseguenza della notifica del decreto.

2. Il ricorso è perciò accolto e il decreto impugnato deve essere cassato. In applicazione del III comma dell’art. 382 cod. proc. civ., l’opposizione proposta da Giuseppe Bertolotti, in proprio e quale erede di Giampaolo Bertolotti, Giovanni Bertolotti, Guido Bertolotti, Franca Cominelli, Bruno Bertolotti, Roberto Bertolotti, quali eredi di Francesco Bertolotti e, gli ultimi due, anche quali eredi di Gian Paolo Bertolotti, Mariangela Pelucchi, quale erede di Gian Paolo Bertolotti avverso il decreto monocratico reso in loro favore in data 30/11/2021 dal Ric. 2022n. 24152 sez. S2 -ud. 28-11-2023 - 5 - Consigliere delegato della Corte d’appello di Brescia è dichiarata improponibile e le spese del grado, secondo causalità, sono poste in solido a caricodegli opponenti, in favore del Ministero. Dall’accoglimento del ricorso consegue altresì, per soccombenza, la condanna in solido deicontroricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore del Ministero, secondo la liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato n. cronol. 81/2022 della Corte d’appello di Brescia , depositato il 14/4/2022 e condanna i controricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore del Ministero, liquidandole in Euro 3.200, 00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Ministero, liquidandole in Euro 2.500,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così dec