Court allows second delay compensation claim after first, rejecting abuse of process argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the Ministry's opposition and allowed the taxpayers' cassation appeal against the lower court's rejection of a second delay compensation claim. The taxpayers argued that filing a second request for non-pecuniary damage due to prolonged administrative proceedings constituted an abuse of process, having already received compensation for the initial delay. The court ruled that the Constitutional Court's 2018 decision explicitly permits such a second claim while the underlying proceedings remain pending, thereby validating the taxpayers' right to seek further equitable redress.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 § 1 CEDU; L. n. 89/2001: A party who has already obtained compensation for unreasonable delay in pending proceedings may file a second claim for further delay without it constituting an abuse of process or bad faith.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24353 –2022 proposto da: BASILE ANTONIO, BLANZAN MICHELE, CASTAGNA STEFANO, COSSU ANTONIO, FIORELLA RUGGIERO, GERVASI FERNANDO , GIOVE ANGELO, INGENITO MAURIZIO, LODDO ANDREA, LUONGO ANTONIO, MASTORE ANTONIO, MAZZA FABRIZIO, MORETTI GIANLUCA, OSTINELLI ALESSANDRO, POLENTA GABRIELE, RIPOLO MICHELE, ROMANELLI ANTONIO, RUGGERI ROBERTO, tutti elettivamente domiciliati in Roma , v ia Lima 7, presso lo studio dell’avv. Ennio Cerio dal quale sono rappresentati e difesi giuste procureallegate al ricorso , con indicazione dell’ indirizz o pec ; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro Ric. 2022n. 24353 sez.
S2 -ud. 28-11-2023 - 2 - -intimato - avverso il decreto n. cronol. 505/2022 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 14/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del //2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: -con decreto n. cronol. 506/2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da Antonio Basile, Michele Blanzan, Stefano Castagna, Antonio Cossu, Ruggiero Fiorella, Fernando Gervasi, Angelo Giove, Maurizio Ingenito, Andrea Loddo, Antonio Luongo, Antonio Mastore, Fabrizio Mazza, Gianluca Moretti, Alessandro Ostinelli, GabrielePolenta, Michele Ripolo, Antonio Romanelli, Roberto Ruggeri, tutti in servizio presso la Guardia di finanza, avverso il decreto monocratico che aveva rigettato la richiesta di ulteriore indennizzo da durata irragionevole di un giudizio presupposto dinnanzi al Tar, propostoper il riconoscimento di benefici demografici ; in precedenza era stato loro riconosciuto un indennizzo annuo di Euro 350,00 per complessivi Euro2.240,00 per ciascuno ed essi avevano proposto una seconda domanda di indennizzo per l’ulteriore protrarsi del giudizio per altri 11 mesi;il Consigliere delegato aveva ritenuto irrisoria la pretesa e abusiva la parcellizzazione della domanda con una richiesta di indennizzo per soli ulteriori 11 mesi e aveva escluso la prova di ulteriore patema d’animo sofferto; - avverso questo decreto Antonio Basile, Michele Blanzan, Stefano Castagna, Antonio Cossu, Ruggiero Fiorella, Fernando Gervasi, Angelo Giove, Maurizio Ingenito, Andrea Loddo, Antonio Luongo, Antonio Mastore, Fabrizio Mazza, Gianluca Moretti, Alessandro Ostinelli, Gabriele Polenta,Michele Ripolo, Antonio Romanelli, Roberto Ric. 2022n. 24353 sez.
S2 -ud. 28-11-2023 - 3 - Ruggeri hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un motivo; il Ministero intimato non ha svolto difese; considerato che: -con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, §1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2, 2 bis e 4 della leggen. 89/2001, per avere la Corte d’appello negato la sussistenza dell'ulteriore pregiudizio non patr imoniale lamentato per il prolungarsi del giudizio amministrativo, la cui durata era già stata giudicata eccedente il termine ragionevole con un primo decreto, ravvisando nella domanda un abuso del processo; hanno rimarcato che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26/4/2018, la domanda di equa riparazione ex l. n. 89/2001 è proponibilepur in pendenza del procedimento presupposto , sicché una seconda domanda di indennizzo perl’ulteriore protrarsi del giudizio è esercizio di una facoltà prevista dalla legge e perciò stesso non può costituireabuso del processo; -il motivo è fondato, perché come già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 16815 del 13/06/2023, la parte che, in pendenza del giudizio presupposto, abbia già proposto domanda di indennizzo in relazione al ritardo irragionevole maturato, può, al termine del detto giudizio, proporre una nuova domanda per ottenere l’ulteriore indennizzo del successivo ritardo maturato dopo l'emanazione del primo decreto ex lege n. 89 del 2001; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 26/4/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto; in conseguenza, deve escludersi che il soggetto che abbia già ottenuto la Ric. 2022n. 24353 sez.
S2 -ud. 28-11-2023 - 4 - liquidazione di un indennizzoper la durata irragionevole del processo presupposto ancora pendente, proponendo alla Corte d'Appello una seconda domanda di equa riparazionerelativa al protrarsi dello stesso giudizio, ponga in essere una condotta di abusivo frazionamento del credito o contraria a lealtà processuale, perché con questa domanda egli si avvale di una facoltà riconosciutagli dalla legge, coerente con il diritto alla reintegrazione dalla violazione del diritto ad ottenere una decisione in tempo ragionevole,come sancito dall’art. 6 CEDU; questa violazione deve essere valutata in relazione all'intera durata del giudizioe al giudicato formatosi sul l’accertamento del la ir r agionevole durata già effettuato con l’accoglimento della prima domanda ( Cass.
Sez. 6 -1, n. 27935 del 21/12/2011); -il ricorso è, perciò accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; c assa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera