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Ordinanza — n. 20621/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding attorney fees, ruling the lower court correctly identified the client-attorney relationship issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20621/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Edvige Crisci against the Salerno Court of Appeal's decision. The lower appellate court had rejected the claim because it failed to distinguish between the professional relationship with the client and the dispute over fees paid by the client to the new attorney. The Court of Cassation agreed, noting that the appellant's request was essentially a claim for restitution of fees improperly collected from the client for work performed by the previous attorney, which falls outside the scope of the appeal's admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 6 L. 13 giugno 1942, n. 794: An appeal is inadmissible if it fails to identify the specific legal ground for the lower court's decision, particularly when the underlying dispute concerns the professional relationship between an attorney and a client rather than the interpretation of the judgment itself.

Parole chiave

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attorney fees dispute inadmissible appeal professional relationship restitution of fees ratio decidendi indennità di patrocinio compenso per prestazioni onorari legali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 6 L. 13 giugno 1942, n. 794
D.M. n. 127 dello 08.04.2004
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 dello 08.04.2004, articoli 1 e 2, dell’art.2233 c.c., in relazione all’art.
Art. 2233 c.c.
127 dello 08.04.2004, articoli 1 e 2 e dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 342 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art.
art. 2233 c.c
127 dello 08.04.2004, articoli 1 e 2 e dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 04/11/2010, n. 22463
Cass. Sez. 2, 12/07/2000, n. 9242
22463; Cass. Sez. 2, 12/07/2000, n. 9242; Cass.
Cass. Sez. 2, 19/10/1992, n. 11448
9242; Cass. Sez. 2, 19/10/1992, n. 11448).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 653/2019 R.G. proposto da: CRISCI EDVIGE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO INGHIRAMI 76, presso lo studio dell’avvocato CARUGNO GINA (-) rappresentato e difeso dall'avvocato PORTANOVA ANTONELLO (PRTNNL70D06H703S) -ricorrente- contro ERRICO MARIA LUCIA, rappresentata e difes a dall'avvocato RIZZO MARIA CRISTINA (RZZMCR71C55D390V) -controricorrente- nonchè ALFINITO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO SCEVOLA N. 95, presso lo studio dell’avvocato FALCONE ANTONIO rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avvocato MORENA PIERLUIGI (MRNPLG69L21H703L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1046/2018 depositata il09/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda che l’Avv. Giovanni Alfinito ha proposto innanzi al Tribunale di Salerno nei confronti di Errico Maria Lucia, con la quale ha chiesto il pagamento delle competenze professionali, nella misura di € 6745,21 per l’attività svolta in un giudizio risarcitorio nei confronti della società Autostrade s.p.a. e delle Generali Assicurazioni. L’attore dedusse di aver espletato l’attività difensiva dall’atto di costituzione sino alla rinuncia del mandato, quando era stato sostituito dall’avv.

Edvige Crisci; ha esposto che la causa aveva avuto esito favorevole per Errico Maria Lucia, ma nessun compenso gli era stato corrisposto dalla predetta. La convenuta si costituì per resistere alla domanda, rilevando che il nuovo difensore, l’avv. Edvige Crisci, aveva depositato una parcella di £ 18.557,670, comprensiva delle spese liquidate in sentenza, senza provvedere a corrispondere all’avv. Alfinito i compensi per l’attività da lui svolta, che erano compresi nella medesima liquidazione. Errico Maria Luciachiese la chiamata in causa dell’avv.

Edvige Crisci per essere manlevata in caso di condanna al pagamento delle somme richieste dall’attore. Si costituì l’avv. Crisci e dedusse di aver depositato una nota spese di £ 24.194.200 riguardante esclusivamente l’attività da lei espletata e che, a fronte della liquidazione della minor somma ad opera del giudice, non aveva ritenuto di dover chiedere la differenza alla cliente. Il Tribunale, ritenuto che non fosse oggetto di contestazione il rapporto professionale tra le parti e l’attività espletata dall’Avv. Alfinito, condannò Errico Lucia al pagamento in favore dell’attore della somma di € 6.535,18; ritenuto che la liquidazione delle spese legali da parte del Tribunale comprendesse l’attività difensiva svolta dai due avvocati, condannò l’Avv.

Crisci a tenere indenne Errico Maria Lucia delle somme che le predetta era stata condannata a pagare all’avv. Alfinito. Edvige Crisci propose appello, resistito da Alfinito Giovanni ed Errico Maria Lucia. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 9.7.2018, rigettò il gravame. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ritenne inammissibile l’appello per violazione dell’art.342 c.p.c., perché, oltre ad essere di ardua comprensione, non coglieva la ratio decidendi, in quanto era in discussione non già il rapporto tra l’Avv.

Crisci e la propria cliente,ma il pagamento delle somme che la medesima aveva indebitamente percepit o anche per l’attività svolta dal suo predecessore. Edvige Crisci ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno sulla base di due motivi. Alfinito Giovanni ed Errico Maria Lucia hanno resistito con distinti controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; la ricorrente sostiene che l’atto di appello era connotato da specificità in quanto avrebbe chiaramente invocato il principio di diritto, in virtù del quale il compenso ricevuto dalla cliente sarebbe riferibile non alla liquidazione giudiziale ma esclusivamente ai rapporti professionista/cliente. La ricorrente sottolinea che, nonostante la liquidazione giudiziale fosse globale e comprendesse le attività svolte dal precedente difensore, ad essa sarebbe estraneo il rapporto tra professionista e cliente.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 dello 08.04.2004, articoli 1 e 2, dell’art.2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché la decisione impugnata sarebbe contraria al principio in forza del quale gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente , indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte distrettuale, pur avendo ritenuto che l’atto d’appello fosse carente di chiarezza e linearità, lo ha dichiarato inammissibile perché non aveva coltola ratio decidendi.

La domanda dell’Avv. Alfinito nei confronti dell’Avv. Crisci, in seguito alla sua chiamata in causa da parte dell’attrice, era una domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite per l’attività dal medesimo svolta prima della sua rinuncia al mandato. La Corte d’appello ha fatto implicito riferimento, pur non citandolo, all’art.6 della L. 13 giugno 1942, n. 794, ratione temporis applicabile, per come costantemente interpretato da questa Corte, nel senso che, ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata (Cass.

Sez. 2, 04/11/2010, n. 22463; Cass. Sez. 2, 12/07/2000, n. 9242; Cass. Sez. 2, 19/10/1992, n. 11448). La Corte d’appello ha accertato (pag.4 della sentenza impugnata) che l’Avv. Crisci aveva depositato una nota spese che comprendeva anche le attività espletate dall’Avv. Alfinito prima della rinuncia al mandato; poiché la liquidazione delle spese da parte del Tribunale non distingueva le attività svolte dai due difensori, il compenso risultava indebitamente percepito dall’Avv. Crisci in relazione all’attività professionale svolta dal precedente difensore.

Alla causa petendidel presente giudizio è, quindi, estraneo il rapporto tra professionista e cliente, come correttamente affermato dalla Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il gravame perché non aveva colto la ratio decidendi. A fortiori, non è integrata la violazione D.M. n. 127 dello 08.04.2004, articoli 1 e 2 e dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c in quanto la domanda svolta dall’Avv. Alfinito nei confronti dell’Avv. Crisci aveva ad oggetto la ripetizione delle somme che quest’ultima aveva indebitamente percepito dalla cliente per l’attività svolta dal precedente difensore.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nell