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Ordinanza — n. 20607/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming automatic suspension by recusal request and jurisdictional regulation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20607/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that a recusal request or a jurisdictional regulation automatically suspends proceedings. The appellant claimed the lower court erred by not declaring the extinction of the opposition proceedings null due to a pending recusal request in another jurisdiction and by failing to properly suspend the case upon filing a jurisdictional regulation. The court ruled that a recusal request requires a separate admissibility filter and does not trigger automatic suspension, while a jurisdictional regulation only suspends proceedings if it actually pronounces on jurisdiction, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 51 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 52 co. 3 c.p.c.; Art. 48 c.p.c.; The filing of a recusal request does not automatically suspend the main proceedings, nor does a jurisdictional regulation unless it contains a substantive pronouncement on jurisdiction.

Parole chiave

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recusal request suspension jurisdictional regulation effect automatic suspension proceedings extinction of opposition Cassation inadmissibility controversie patrimoniali legatario alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 51 co. 1 n. 3 c.p.c.
In particolare, si considera che: (a) il giudice di primo grado avrebbe dovuto astenersi obbligatoriamente ex art. 51 co.
Art. 52 co. 3 c.p.c.
Art. 48 c.p.c.
Art. 96 co. 3 c.p.c.
In sede di opposizione l’ingiunto opponente si vede rigettare l’istanza di ricusazione del giudice,con provvedimento recante con- danna ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento di € 3.000 e dichiarare l’estinzione del giudizio.
Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.in ciascuno dei motivi in cui è articolato.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

4/2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Lucarelli Vito, difeso da se stesso e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoMarco Gardin; -ricorrente- contro Condominio Annalisa, difesodall’avvocato Alessandro Orlandini; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Lecce n. 414/2019 del 30/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18aprile 2024 dal consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Nel 2009 il Condominio ottiene dal Tribunale di Lecce nei confronti di Vito Lucarelli un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa € 9.860.

In sede di opposizione l’ingiunto opponente si vede rigettare l’istanza di ricusazione del giudice,con provvedimento recante con- danna ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento di € 3.000 e dichiarare l’estinzione del giudizio. L’opponente propone appello con cui 2di 4 – – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 ) – Caponi Est. impugna anche il rigetto dell’istanza di ricusazione. La Corte di ap- pello accoglie parzialmente l’impugnazione, dimidiando così la somma da pagare ex art. 96 co. 3 c.p.c., confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

Ricorre Lucarelli con tre motivi. Resiste il Condominio con contro- ricorso. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo (p.

13) denuncia l’omessa declaratoria di nul- lità della ordinanza di estinzione, facendo valere la presentazione dell’istanza di ricusazione. In particolare, si considera che: (a) il giudice di primo grado avrebbe dovuto astenersi obbligatoriamente ex art. 51 co. 1 n. 3 c.p.c., poiché l’opponente l’ha convenuto dinanzi al Tribunale di Potenza (procedimentoancora pendente all’epoca dei fatti); (b) la mancata astensione aveva determinato l’opponente a depositare istanza di ricusazione; (c) la Corte territoriale ha disatteso l’appello con cui si è censurata la mancata dic hiarazione di nullità della ordinanza di estinzione, sul presupposto che la mera presenta- zione dell’istanza di ricusazione determina automaticamente la so- spensione ex art. 52 co. 3 c.p.c. Il secondo motivo (p.

14) denuncia la nullità dell’ordinanza di estinzione del processo di opposizioneal decreto ingiuntivo. In par- ticolare, si fa valere che: (a) il regolamento di competenza in corso di causa sospende con effetto automatico il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, cosicché nessun termine è iniziato a decorrere ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio; (b) i giudici di merito non hanno potuto utilizzare la copia dell'unico fascicolo di ufficio ri- chiamato dalla Corte dicassazione per la delibazione dell'istanza di regolamento di competenza; (c) il dies a quo per la riassunzione del processo inizia a decorrere solo dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, ovverosia attraverso la sua notifica formale alla parte 3di 4 – – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 ) – Caponi Est. interessata; (d) l'unico ricorso in riassunzione ritualmente depositato nei sei mesi successivi alla definizione del regolamento di compe- tenza è quello di propria iniziativa del ricorrente con ogni ricaduta sulla declaratoria di estinzione del processo. Il terzo motivo (p.

20) denuncia l’omessa declaratoria di nullità del provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione. Si deduce viola- zione degli artt. 51 ss., 52 ult. parte, 295 e 298 c.p.c., nonché illo- gicità della motivazione. 2. - I tre motivi sono da esaminare congiuntamente. Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.in ciascuno dei motivi in cui è articolato. Le questioni sollevate con i motivi di ricorso ruotano fondamental- mente intorno agli effetti dell’istanza di ricusazione (che in questo caso è argomentata poiché la parte ha convenuto il giudice in un distinto giudizio).

Sul punto, la sentenzaimpugnata è aderente a gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso non offre argomenti per rimeditarli. Infatti, quanto al primo motivo, il ricorso per ricusazione non determina l’automatica sospensione del pro- cesso in seno al quale esso è proposto. Il giudice è tenuto a delibare l’ammissibilità dell’istanza. Tale filtro consente di contemperare le esigenze che si fronteggiano in materia: assicurare alle parti uno strumento per chiedere una verifica dell’imparzialità del giudice nella controversia attuale, da un lato; neutralizzare il pericolo di abuso dell’istituto della ricusazione, dall’altro (cfr.

Cass. 1624/2022 ). Quanto al terzo motivo, il giudizio promosso da Lucarelli presso il Tribunale di Potenza riguardava l’attività giurisdizionale del magi- strato, in relazione alla quale non può configurarsi la ‘grave inimicizia personale’ ex art. 51 co. 1 c.p.c.(cfr. Cass. SU 16627/2014). Quanto al secondo motivo, l’obbligo della sospensione del processo ex art.48 c.p.c. deriva non già dal fatto che la parte abbia proposto una 4di 4 – – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 ) – Caponi Est. qualsiasi istanzarivolta a questa Corte, sia pure nelle forme previste per il regolamento di competenza, ma dal fatto che sia stata impu- gnata unapronuncia sulla c ompetenza ;

è pertanto legittim a l'ulte- riore trattazione della causa se il preteso regolamento di competenza ha ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento privo del conte- nuto di pronuncia sulla competenza(cfr. Cass. 4753/1988). 3. -Il ricorso è da dichiarare inammissibile . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.È disposta la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ri- corrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 4.100, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente ex art. 96 co. 3 c.p.c. a pagare € 2.500 alla parte controricorrente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ric