Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement ending the dispute between condominium and usufructuary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement in July 2020, which terminated the subject matter of the litigation. Although the appellant argued that the lower courts erred on the legal classification of expenses and the validity of the condominium assembly's deliberation, the dispute was resolved through a negotiated transaction. Consequently, the court ruled that the effectiveness of the appealed judgment ceased to exist, leading to the dismissal of the cassation request and the allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: A settlement agreement between the parties determines the cessation of the subject matter of the dispute, rendering the effectiveness of the contested judgment void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 1667/2019 proposto da: Viscione Nicolina, difesa dall’avvocato Marco Machetta; -ricorrente- contro Condominio Via Enrico Pessina 81 Napoli, difeso dagli avvocati Gio- vanni Carini, Giacomo Carini, domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato Fabio Pucci; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1811/2018 del 20/4/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18aprile 2024 dal consigliere Remo Caponi. Fatti di causa In seguito ad un’ordinanza comunale, il Condominio dispone lavori di messa in sicurezza dell’immobile e con delibera dell’11/4/2008, non impugnata, approva e ripartisce le spese straordinariecorrela- tive. Nel 2009 il Condominio ottiene dal Tribunale di Napoli nei con- fronti di Nicolina Viscione, usufruttuaria di due botteghe (locali n. 78 2di 4 – 1667/2019 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 9 ) – Caponi Est. e n.
79) all’interno dell’edificio condominiale, un decreto ingiuntivo di pagamento di circa € 2.437, relativamente ad una quota di tali oneri condominiali straordinari, sul presupposto che costei sia usu- fruttuaria di immobili (negozi) del complesso condominiale. In sede di opposizione, l’ingiunta fa valere, tra l’altro: (a) di non essere de- stinataria dell’obbligo di pagamento in quanto non condomina; (b) che i locali n. 79 e n. 78 sono esclusi dal pagamento degli oneri condominiali; (c) la nullità della delibera per mancata convocazione dei nudi proprietari dei locali menzionati. Il Tribunale rileva che: (a) l’art. 12 del regolamento dispone che anche i comproprietari dei lo- cali menzionati sono coinvolti nelle riparazioni dei muri maestri; (b) la Viscione è usufruttuaria, anche se solo al 50%, delle botteghe (quindi è condomina) e la condanna al pagamento di una somma minore (circa € 1.218). La Corte di appello conferma e per comple- tezza afferma (p.
5) che si tratta di vizi di annullabilità. Ricorre in cassazione Nicolina Viscione con tre motivi. Resiste il Condominio con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p.
4) denuncia che la Corte di appello ha ritenuto che l'usufruttuaria sia tenuta al pagamento del 50% (corri- spondente alla sua quota di usufrutto) delle spese straordinarie in violazione degli artt. 981 (contenuto del diritto di usufrutto), 1004 (spese ordinarie a carico dell’usufruttuario), 1005 (riparazioni straor- dinarie a carico del nudo proprietario) del codice civile. Si cita un passo della sentenza di primo grado in cui si rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva del rap- porto) perché la qualità di usufruttuario non esclude la qualità di condomino. Si argomenta sulla base della giurisprudenza che titolare della posizione passiva del rapporto è il vero proprietario e non anche chi possa apparirecome tale. 3di 4 – 1667/2019 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 9 ) – Caponi Est. Il secondo motivo (p.
9) denuncia il capo di sentenza (p.
5) che ha qualificato i vizi come di annullabilità e non di nullità, così come implicitamente ritenuto dal primo giudice e sul punto si è formato il giudicato interno. Si argomenta che una deliberazione, adottata a maggioranza, di ripartizione degli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria di parti comuni, in deroga ai criteri fissati dalla legge ed in violazione degli artt. 981, 1004, 1005 e 1123 c.c. è nulla, poi- ché a tal fine occorre una convenzione approvata all'unanimità (cfr. Cass 19651/2017). Si fa valere che l’assemblea ha deliberato fuori dall’ambito delle proprie attribuzioni. Si deduce violazione degli artt.115 c.p.c., 1117, 1137, 1138, 2697 e 2909 c.c. e omesso esame di fatti decisivi. Il terzo motivo (p.
18) denuncia che non siano stati chiamati a partecipare come litisconsorti necessari i nudi proprietari. Si deduce violazione degli artt. 81, 100, 101, 102 c.p.c., 1004, 1005 c.c. 2. –In prossimità dell’adunanza camerale è depositato il tes t o di un atto di transazione, stipulato tra le parti il 4/7/2020con l’istanza congiunta che questa Corte dichiari la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza– sulla falsariga di Cas s . SU 8980/2018 (v. anche Cass. 10483/2023) -è da dichiarare cessa ta la materia del conten- dere sui ricorsi per accordo negoziale fra le parti, che determina il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ.
Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo, devono essere integralmente compensate. Per effetto dell’accordo transattivo, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in 4di 4 – 1667/2019 – 2 – 18 / 4 /202 4 ( 1 9 ) – Caponi Est. quando la pronuncia adottata non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impu- gnazione) (Cass., Sez.
Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata; compensa integralmente tra le parti le spese de