Supreme Court corrects Cassation order to include state lawyer fee reimbursement in litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court granted an application for material error correction against its own previous ruling. The Ministry of Justice had been ordered to refund litigation costs but the original order omitted reimbursement for the state-appointed lawyer. The court held that the omission violated procedural fairness and mandated the addition of the specific clause to the operative part of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 362 c.p.c.; Art. 363 c.p.c.: The Supreme Court may correct material errors in its own rulings when such omissions affect the substantive rights of the parties, requiring the immediate insertion of the missing provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
BUONOCORELUIGI, SICIGNANO ANGELINA, elettivamente domiciliati in santamaria la carità via Polveriera, 22/A, presso lo studio dell’avvocatoSICIGNANO PASQUALE (SCGPQL74S12E131D) che li rappresenta edifende-controricorrenti-Numero registro generale 666/2023Numero sezionale 1439/2024Numero di raccolta generale 20539/2024avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 786/2022Data pubblicazione 24/07/2024depositata il 23/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere ANTONIO MONDINI.Premesso che:1. Diodato Buonocore iniziava un processo divisionale il 22 marzo2007.
Decedeva il 12 agosto 2012. Il processo veniva riassunto il28 novembre 2012 nei confronti degli eredi Angelina Sicignano,Giuseppe Buonocore, Luigi Buonocore, Vincenzo Buonocore. Ilprimo grado si concludeva con sentenza del 17 ottobre 2014. Ilprocesso aveva termine con la pubblicazione della sentenza diappello, il 27 maggio del 2021. Angelina Sicignano, GiuseppeBuonocore, Luigi Buonocore, Vincenzo Buonocore chiedevano altribunale di Napoli l’indennizzo loro spettante sia iure proprio cheiure hereditatis, a titolo di equa riparazione da eccessiva durata delprocesso.
Il giudice designato dal Presidente della Corte di Appellodi Napoli accoglieva in parte la domanda riconoscendo agli istanti,iure proprio, un indennizzo per l’eccessiva lungaggine del grado diappello “che ha avuto la durata di 6 anni, 1 mese,13 giorni …,eccedente di 4 anni, 1 mese e 13 giorni il termine di cui all’art. 2,comma 3 bis, della l. 89/2001”. Il giudice monocratico evidenziavache il giudizio di primo grado aveva avuto, fino alla data deldecesso di Diodato Buonocore e detratti 2 anni e 8 mesi di ritardiimputabili alle parti, una durata inferiore al termine di ragionevoledurata e che per questo niente poteva essere riconosciuto agliistanti iure hereditatis.
Evidenziava inoltre che tra la data dellariassunzione e la data della pubblicazione della sentenza il primogrado aveva avuto la durata di un anno e undici mesi. Dacché lanon spettanza dell’indennizzo “iure proprio” per il primo grado;2. il Ministero proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5 ter della l.24 marzo 2001 sostenendo, in primo luogo, che il giudicemonocratico aveva errato perché aveva distinto i due gradi del2 di 4Numero registro generale 666/2023Numero sezionale 1439/2024Numero di raccolta generale 20539/2024processo laddove invece avrebbe dovuto effettuare una valutazioneData pubblicazione 24/07/2024complessiva della durata dei due gradi e quindi compensare lamaggiore durata del grado di appello con la minore durata delprimo grado.
Ne sarebbe derivato un’eccedenza rispetto allaragionevole durata non di 4 anni, 1 mese e 13 giorni ma di 3 anni e3 giorni;3. l’opposizione Ministero della Giustizia veniva respinta dallaCorte di Appello di Napoli con il decreto in epigrafe.La Corte di Appello affermava che ai fini del computo dellaragionevole durata del processo rispetto alla pretesa, iure proprio,dell’indennizzo da parte degli eredi dell’originario attore dovevatenersi non, come ipotizzato dal Ministero, del solo lasso di tempotra la data in cui gli eredi avevano riassunto il giudizio e la datadella sentenza di primo grado, ma “anche della durata del processoantecedente al momento in cui” gli eredi “vi sono subentrati”.
LaCorte di Appello concludeva che “correttamente è stata computatapari a circa quattro anni la durata eccedente per gli opposti delgiudizio presupposto, tenuto conto anche del superamento deltermine di durata ragionevole del giudizio di prime cure allorchéquesti vi sono subentrati”;3. il Ministero ricorre per la cassazione di questo decretodenunciando violazione dell’art. 2, comma 2 bis e comma 2 terdella l. 24 marzo 2001, n.89;4. Angelina Sicignano, Giuseppe Buonocore, Luigi Buonocore,Vincenzo Buonocore resistono con controricorso;5. i controricorrenti hanno depositato memoria;considerato che:1.il motivo è infondato avendo la Corte di Appello correttamenterichiamato la sentenza di questa Corte n. 17685/2021 (secondocui, “qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta,l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e "iure successionis",l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione del3 di 4Numero registro generale 666/2023Numero sezionale 1439/2024Numero di raccolta generale 20539/2024processo, nonché, "iure proprio", l'indennizzo dovuto in relazioneData pubblicazione 24/07/2024all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cuiabbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si siacostituito nel giudizio.
Ed infatti, la qualificazione ordinamentalenegativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata giàacquisita nel segmento temporale nel quale parte era il "de cuius" epermane altresì in relazione alla valutazione della posizione delsuccessore -che subentra, pertanto, in un processo oggettivamenteirragionevole") e ritenuto la durata del processo eccedente il limitedi ragionevolezza per oltre quattro anni per gli allora opposti e oggiricorrenti, “tenuto conto anche del superamento del termine didurata ragionevole del giudizio di prime cure allorché questo visono subentrati”;2. il ricorso deve essere rigettato;3. le spese seguono la soccombenza;la Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia arifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità,liquidate in € 2000,00, per compensi professionali, € 200,00 peresborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misuradel 15% e altri accessori di legge se dovuti.Roma 10 maggio 2024.Il PresidenteMario Bertuzzi4 di 4Numero registro generale 18295/2025Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 10465/2026Data pubblicazione 21/04/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta da:
Oggetto:CORREZIONEANTONIO SCARPA PresidenteERROREMAURO CRISCUOLO Consigliere MATERIALEAd.15/04/2026 CCCHIARA BESSO MARCHEIS Consigliere Rel.VALERIA PIRARI ConsigliereCESARE TRAPUZZANO Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAIstanza di correzione di errore materiale r.g.n. 18295/2025 proposta da:SICIGNANO ANGELINA, BUONOCORE GIUSEPPE, BUONOCORE LUIGI,BUONOCORE VINCENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato PasqualeSicignano;-istanti-nei confronti della pronuncia n. 20539/2024 della CORTE DI CASSAZIONE,depositata il 24/07/2024, resa nel giudizio di legittimità svoltosi tra leparti:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-ricorrente-controSICIGNANO ANGELINA, BUONOCORE GIUSEPPE, BUONOCORE LUIGI,Numero registro generale 18295/2025Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 10465/2026Data pubblicazione 21/04/2026BUONOCORE VINCENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato PasqualeSicignano;-controricorrenti-Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.PREMESSO CHE1.
Angelina Sicignano, Giuseppe, Luigi, Vincenzo e Diodato Buonocorehanno proposto istanza di correzione di errore materiale avversol’ordinanza della Corte di cassazione n. 20539/2024, in quanto il Ministerodella giustizia è stato condannato a rifondere in loro favore le spese delgiudizio, ma non è stata disposta la richiesta attribuzione delle medesimeal difensore antistatario.In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria in cui siriportano all’istanza.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l’accoglimentodell’istanza e che vada conseguentemente posta in essere la correzioneindicata in dispositivo.Non vi è pronuncia sulle spese trattandosi di procedimento di correzione(cfr. al riguardo Cass., sez. un., n. 29432/2024).
P.Q.MLa Corte dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 20539/2024sia corretta nei seguenti termini: alla fine del dispositivo va aggiunto,preceduto da una virgola, il sintagma “da distrarsi in favore dell’avvocatoPasquale Sicignano che si è dichiarato antistatario”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio ScarpaDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.