Cassation Court allows private party to avoid litigation costs when tax authority annuls payment order due to its own fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation reversed the lower court's decision, allowing the private party to avoid paying second-instance litigation costs. The private company successfully argued that the tax authority's failure to notify contestation reports caused the annulment of the payment order. Consequently, the Court held that the tax authority must jointly reimburse all litigation expenses incurred by the private party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 d.lgs. 112/1999; Art. 92 c.p.c.: When a tax payment order is annulled due solely to the tax authority's fault, the obligation to pay litigation costs extends jointly to the tax collection agent, relieving the private party of such liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
/2024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 23485/2021 proposto da: Terracciano Service s.p.a., difesadagli avvocatiBruno Spagna Musso e Um- berto Colabella; -ricorrente- contro Agenzia delle entrate -R iscossione, Prefettura Di Napoli ; -intimati- avversola sentenza del T ribunal e di Mantova n. 273/2021 de l 10/3/2021 . Uditala relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa La Terracciano Service s.p.a. propone al Giudice di pace di Mantova nei confronti della Prefettura di Napoli e dell’Agenzia dell’entrate opposizione avverso cartelle di pagamento di sanzioni amministrative per omessa noti- fica dei verbali di contestazione da parte dell’ente impositore.
Il Giudice di pace accoglie l’opposizione, compensando le spese di lite senza motivare adeguatamente. Il Tribunale riforma il capo sulle spese, condannando l’ente impositore a rimborsarle nei confronti della parte privata e quest’ultima a 2di 3 – 23485/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 3 5 ) – Caponi Est. rimborsarle nei confronti dell’agente della riscossione, poiché «nessun coin- volgimento […], con riguardo alla notifica del verbale, ha [l’agente della riscossione]. L’appellante, che ha chiamato in giudizio in appello anche l’Agenzia delle entrate, nei cui confronti è quindi soccombente, va condan- nato a corrispondere [a quest’ultimale spese]».
Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi. Rimangono intimate l’Agenzia delle Entrate e la Prefettura di Napoli. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p.
8) fa valere che ex art. 39 d. lgs . 112/1999 la parte privata può rivolgere l’opposizione nei confronti dell’agente della ri- scossione, il quale(se l’opposizione non investe gli atti da lui compiuti) ha l’onere di chiamare in causa l’ente impositore, se non intende rispondere della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite. Oltre che della di- sposizione citata, si deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c. Il secondo motivo fa valere la sostanza del primo motivo sotto il profilo della motivazione apparente ex art.132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo è fondato. Nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni adde- bitabili esclusivamente all’ente impositore (il caso attuale), l’obbligo di pa- gare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell’ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017). Pertanto, nel caso attuale, l’opponente non può essere condannato alle spese per aver agito anche nei confronti dell’agente della riscossione. (Vi- ceversa, ove l’annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente all’agente della riscossione, l’obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all’ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la se- quenza causale nell’imputazione delle spese: cfr.
Cass. 3817/2024, 7716/2022, con l’indicazione dei precedenti). 3di 3 – 23485/2021 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 3 5 ) – Caponi Est. 2. - È accolto il primo motivo di ricorso, è assorbito il secondo motivo ; con decisionenel merito, è esclu sa la condanna della Terracciano Service s.p.a. a rimborsare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di secondo gradoed è condanna ta l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla Terracciano Service s.p.a. le spese dei giudizi di primo e di secondo grado, nell’entità liquidata dalla sentenza di appello, confermatanel resto.
Le spese del giudizio di legittimità si liquidano in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo; decidendo nel merito,esclude la c ondanna della Terracciano Ser- vice s.p.a. a rimborsare all ’ Agenzia delle e ntrate le spese del giudizio di secondo gradoe condanna l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla Terracciano Service s.p.a. le spese dei giudizi di primo e di secondo grado nell’entità liquidata dalla sentenza di appello, con- fermata nel resto; condanna l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefet- tura di Napoli a rimborsare alla Terracciano Service s.p.a. le spese del pre- sente giudizio, che liquida in € 370, oltre a € 100 per esborsi, alle spese generali