Cassation court annuls traffic fines for NCC vehicles, ruling suspension of new rules did not block prior access rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled traffic fines imposed on an NCC vehicle for unauthorized access to restricted zones in Rome. The appellant argued that a legislative suspension of new access restrictions meant the original law permitting NCC entry remained valid in 2017. The court accepted this interpretation, holding that the suspended provisions merely integrated rather than abrogated the prior authorization framework, thereby invalidating the penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 co. 3 l. 21/1992; Art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/19: A legislative suspension of new regulatory provisions regarding vehicle access does not abrogate the preceding legal framework, meaning the original authorization remains effective during the suspension period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 11617/2022 proposto da: Lucaferri Marco, difesodall'avvocato Stefano Ruggiero ; -ricorrente- contro Prefettura di Roma, difesadall'Avvocatura generale dello Stato; -resistente- avversola sentenza del T ribunale di Roma n . 1 854 0/2 021 del 26/11/2021 . Uditala relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Marco Lucaferri, titolare di licenza Ncc di un comune umbro si è visto contestare nel 2017 una serie di infrazioni al codice della strada (art. 7 c.d.s.) per accesso non autorizzato alle zone a traffico limitato (z.t.l.) del Comune di Roma. La sua opposizione alle correlative ordinanze ingiunzione è stata rigettata in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste la Prefettura di Romacon atto di costituzione. Ragioni della decisione 2di 4 – 11617/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 6 ) – Caponi Est. 1. -Il primo motivo (p.
4) osserva che il testo originario della legge qua- dro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea consente ai veicoli Ncc l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilita- zioni alla circolazione previsteper i taxi e gli altri servizi pubblici (cfr. art. 11 co. 3 ult. parte l.21/92). Nel 2008 viene introdotto in tale legge l’art. 5- bis (d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009) che prevede la comunicazione pre- ventiva di accesso da parte di titolari di autorizzazioni rilasciate da altri co- muni (con pagamento di un importo).
L’efficacia di tale disposizione è stata sospesa dall’art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/19, sospensione poi pro- rogata fino al 31/12/17. Ne segue che, al tempo delle infrazioni (primi di giugno del 2017), è applicabile pienamente l’ art. 11 co. 3 ult. parte l. 21/1992, per cui non è impedito l'accesso alle z.t.l.del Comune di Roma da parte dei veicoli Ncc con autorizzazioni rilasciate da altri comuni. Si deduce la violazione delle disposizioni citate in questo capoverso. Il Tribunale, p. 5, argomenta al contrario che, sulla base della disposi- zione sospensiva menzionata, alla data delle infrazioni non era (ancora) consentito l'uso delle corsie preferenziali e l'accesso z.t.l. a tutti i veicoli Ncc.
Il secondo motivo (p.
9) denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. in relazione al giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribu- nale di Roma n. 18224/19. In particolare, si censurache tale sentenza non possa avere efficacia di giudicato esterno, e che ciò si escluda perché essa non riguarda il medesimo rapporto giuridico fra le parti,e cioè, le medesime infrazioni al codice della strada, ma altre e diverse sanzioni avvenute a di- stanza di mesi (cfr. sentenza, p. 5). Il terzo motivo (p.
11) denuncia la violazione dell'art. 204 c.d.s., dell'art. 14 d.lgs. 139/2000, perché la Prefettura non ha depositato il decreto di delega al viceprefetto ad emettere le ordinanze ingiunzioni. 3di 4 – 11617/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 6 ) – Caponi Est. Il quarto motivo (p.
12) denuncia la mancata sottoscrizione delle ordi- nanze ingiunzione. Si deduce la violazione dell'art. 204 c.d.s., dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 2 co. 2 d.lgs. 39/1993. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 13 co.1 quater d.p.r. 115/2002 perché il ricorrente soccombente è stato ritenuto tenuto al paga- mento del contributo unificato «in misura doppia». 2. –Il primo motivo è accolto. In base alla norma di interpretazione autentica ex art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/19, il legislatore ha sospeso l'efficacia (sospensione poi pro- rogata fino 31/12/2017) delle disposizioni (concernenti tra l’altro l’accesso di Ncc da altri comuni), introdotte dall'art. 29 co. 1-quater (inserito nel d.l. 207/2008 dalla l. conv. 14/2009).
Peraltro, tali disposizioni non hanno abro- gato quelle previgenti ex artt. 3 e 11 l. 21/1992, ma le hanno integrate. Pertanto, esse si applicano durante il periodo della sospensione menzionata. In altri termini, l’art. 11 co. 3 cit., per quanto esso rileva nel caso attuale, si applica anche nel periodo di sospensione. Quindi le sanzioni sono illegit- time.Argomentando in questi termini, si dà continuità a Cass. 6879/ 20 24 , che rinvia a Cass. SU 15741/2023. L’accoglimento del primo motivo di ricorso consente una decisione nel merito (di annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate ) e quindi l’assorbimento dei restantimotivi. 3. -È accolto il primo motivo di ricorso, sono assorbiti i restanti motivi, la causa è decisanel merito con annulla mento del l e ordinanz e ingiunzione impugnate, le spese sonoliquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivie, decidendo nel merito, annulla le ordinanze ingiunzione impugnate ; condanna la parte resistente a rimbor sare le spese processuali a lla parte ricorrente, che liquida in € 200 per il primo grado, € 400 per il secondo 4di 4 – 11617/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 2 6 ) – Caponi Est. grado, € 500, oltre a € 100 per esborsi, per ilgiudizio di cassazione , il tutto oltre al