Court allows appeal annulling administrative fine order due to exceeding 120-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the private appeal against an administrative fine order issued for driving while suspended. The applicant argued the order was invalid because it was issued over 120 days after the violation, citing a specific statutory deadline. The court overturned the previous majority view, ruling that this strict timeline applies analogically to ensure legal certainty and protect the defendant's rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 204 co. 1 c.d.s.; The court establishes that the 120-day deadline for issuing an administrative fine order applies analogically to cases where reduced payment is excluded, ensuring legal certainty and protecting the defendant's defensive rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ridotta – ordinanza in- giunzione (è) da emet- tere entro il termine di 120 giorni ex art. 204 CdS – superamento di orientamento giurispru- denziale precedente. Pubblica udienza 11/6/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 17091/2020 proposto da: Gismondi Stefano, difesodall'avvocato Vittorio Mazza e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato; -ricorrente- contro Prefettura di Bologna; -intimata- avverso la sentenza de l Tribunale di Bologna n. 2148/2019 depositata l’8/10/2019. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica dal consigliere Remo Caponi; udito il P.M., nella persona delSostituto P.G., Alessandro Pepe, che ha con- cluso perl’accoglimento del ricorso; udito l'avvocato Vittorio Mazzaper il ricorrente.
Fatti di causa 2di 4 – 17091/2020 – 2 – 11 / 6 /202 4 ( 1 5 ) – Caponi Est. Nel luglio del 2018 Stefano Gismondi ha propo sto dinanzi al Giudice di Pace di Imola opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa di circa €2012 per aver guidato il suo veicolo du- rante il periodo di sospensione della patente.L’opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo di ricorso,illu- strato da memoria. La pubblica amministrazione è rimasta intimata.
L’in- terlocutoria n. 184/2022 ha rimesso la trattazione del ricorso all’ udienza pubblicaper la valenza nomofilattica della questione sollevata dal ricorso. In vista della pubblica udienza il Sostituto P.G., dott. Alessandro Pepe, ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento. Ragioni della decisione 1. - L’unico motivo di ricorso fa valere la tardività dell’emissione e della notificazione dell’ordinanza (l’infrazione è del 1/12/2017, l’ ordinanza in- giunzione è stata emessa il 13/6/2018). Si argomenta che l’ordinanza in- giunzione di pagamento di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada (c.d.s.) della quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta èda emanare entro il termine di 120 giorni ex art. 204 co. 1 c.d.s. , applicato analogicamente. 2. -Il ricorso è fondato.
Nei casi - come quello attuale, di guida del veicolo durante il periodo di sospensione della patente (art. 218 co. 6 c.d.s.)– in cui è escluso il paga- mento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 202 co. 3-bis c.d.s.), l’orientamento finora maggioritario ritiene che : (a) la mancata impugna- zione del verbale di contestazione non determina la formazione del titolo esecutivo; (b) è impugnabile solo l'ordinanza ingiunzione, secondo la disci- plina generaleex artt. 18 e 22 l . n. 689 del 1981 , la quale non prevede un termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni (decorrente dal giorno della violazione) del 3di 4 – 17091/2020 – 2 – 11 / 6 /202 4 ( 1 5 ) – Caponi Est. diritto dell'amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 13676/2019).
Tale orientamento è da superarenel senso auspicato dal ricorrente e dal P.M., poiché esso non tiene nel debito conto di Corte cost. n. 380/2008 . Tale pronuncia ha suggeritoper questa ipotesi , come soluzione adeguatrice conforme a Costituzione,l’applicazione analogica del termine perentorio di 120 giorni ex art. 204c.d.s., per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione. Tale soluzione è qui accolta. Con ciòsi ritorna all’orientamento precedente ( cfr., tra le altre, Cass. n. 11823/2007). Sotto il profilo strutturale, il mutamento di indirizzo è sostenutodall’ac- cento (già posto da Corte cost. 380/2008) sulcarattere speciale della disci- plinaapplicata così analogicamente, rispetto a quella ex art. l. n. 689/981.
Sotto il profilo funzionale, si impone la salvaguardia del la certezza nel trattamento delle situazioni giuridiche, nonché, più specificamente, dell e condizioni fattualidi esercizio delle facoltà difensive del sanzionato, che sa- rebbero irragionevolmente indebolite (ad es. , per dispersione di mezzi di prova disponibili) ove si consentisse alla pubblica amministrazione di perfe- zionare il procedimento sanzionatorio a distanza di anni dallainfrazione. 3. - È accolto il ricorso, è ca ss ato i l provvedimento impugnato e , con decisione nelmerito, è annullata l'ordinanza ingiunzione per essere il Pre- fetto decaduto dall’azione intimata.È disposta la compensazione delle spese dei due giudizi di merito e di quello di legittimità, stante il non univoco orientamento giurisprudenziale il cui ripensamento è stato sollecitato dalla pronuncia della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, deci- dendo nel merito, annull a l'ordinanza ingiunzione ; dispo ne la compensa- zione delle spese dell'intero giudizio. 4di 4 – 17091/2020 – 2 – 11 / 6 /202 4 ( 1 5 ) – Caponi Est. Così deciso Roma, n