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Ordinanza — n. 20365/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses speed fine appeal but allows reduction of attorney fees due to lack of official representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20365/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's four grounds challenging the validity of a speed fine and the factual reconstruction of the violation. While the court rejected arguments regarding procedural defects and the existence of the speed camera authorization, it accepted the claim that the public authority cannot recover full legal fees when represented by a non-delegated official. Consequently, the fine stands, but the order for the appellant to pay the public authority's attorney fees was eliminated.

Regesto Legislator

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Art. 152-bis disp. att. c.p.c.; When a public authority is represented in court by a functionary not specifically delegated for litigation, it cannot claim the opposing party's attorney fees, and only actual litigation expenses incurred by the authority may be awarded.

Parole chiave

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public authority representation attorney fees recovery delegated functionary speed fine appeal legal costs allocation infrazioni alle norme della circolazione contravvenzione per eccesso di velocità abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 152-bis disp. att. c.p.c.
Si deduce violazione dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. 2.
Art. 415 c.p.c.
Art. 416 c.p.c.
Art. 6 co. 1 d.lgs. 150/2011
Si deduce violazione dell'art. 6 co.
Art. 200 c.d.s.
art. 152-bis disp. att. c.p
Si deduce violazione dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 18557/2022 proposto da: Prota Domenico, difesodall'avvocato Salvatore Monti e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoRaffaella De Camelis; -ricorrente- contro Prefettura di Matera; -intimata- avversola sentenza del T ribunale di Matera n . 468 / 2022 del 26/05/2022 . Uditala relazione del consigliere Remo Caponi . Fatti di causa Domenico Prota propone al Giudice di pace di Matera opposizione a ordinanza ingiunzione della Prefettura di Matera per il pagamento della sanzione di € 318 irrogata per la violazione dell’art. 142 co. 8 codice della strada (c.d.s.) per eccesso di velocità, rilevat o tramite autovelox. L’opposizione è rigettata in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione la parte privata con quattro motivi. La p.a. rimane intimata. Ragioni della decisione 2di 3 – 18557/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 30 ) – Caponi Est. 1. - Il primo motivo (p.

5) denuncia che la Prefettura non ha depositato almeno 10 giorni prima della udienza copia del rapporto e degli atti alla base della violazione contestata. Si deduce violazione degli artt. 415 e 416 c.p.c., 6 co. 1 d.lgs. 150/2011, 200 c.d.s. Il motivo è fatto valere in relazione al decreto prefettizio di autorizzazione dell'accertamento con l'apparecchia- tura autovelox sullo specifico tratto di strada, decreto inesistente con quel numero indicato nel verbale di accertamento e nell'ordinanza ingiunzione («Il decreto […] che fonderebbe il diritto del Comune […] alla installazione dei dispositivi de quo, è precisamente il prot. n. 1290/01/16299/07 area III, laddove invece in verbale è indicato il prot. n. 1290/01/1629/07 area III»). Si censura la sentenza ove afferma che ha fede privilegiata la corre- lativa dichiarazione (del decreto inesistente con quel numero). Il secondo motivo (p.

9) denuncia l’inesistenza di prova certa del collocamento dell'ap- parecchiatura di rilevazione della velocità nel punto indicato nel verbale (cioè, al Km 74-200). Si fa valere che la prova fotografica della infrazione, non è mai stata prodotta dalla Prefettura opposta nonostante vi fosse con- testazione sul punto. Si deduce violazione dell'art. 6 co. 11 d.lgs. 150/2011 per omessa applicazione del principio del favor rei.Il terzo motivo (p.

12) fa valere la sostanza del terzo motivo sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, aggiungendo che il giudice parla di Km 74+900 e non Km 74+200. Il quarto motiv o (p.

14) denuncia la condanna a rimborsare le spese alla p.a., mentre essa è assistita in giudizio dal proprio funzionario. Si deduce violazione dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. 2. –Il primo motivo è rigettato, poiché il ricorrente avrebbe dovuto pro- porre querela di falso. Non si attaglia alla fattispecie la pronuncia invocata a sostegno dal ricorrente, cioè Cass. SU 17355/2009, poiché la contraddit- torietà oggettiva irrisolvibileche esclude la fede privilegiata ha per oggetto la logica formale del discorso, non il difetto di corrispondenza del discorso con la realtà delle cose (pur conclamato nel caso attuale), che è appunto attaccabile con la querela di falso.Il secondo e il terzo motivo, da esaminare 3di 3 – 18557/2022 – 2 – 10 / 7 /202 4 ( 30 ) – Caponi Est. insieme, sono rigettatipoiché il ricorrente prospetta come questione di di- ritto censure mosse alla ricostruzione della situazione di fatto rilevante, che il giudice di merito ha compiuto in modo incensurabile in sede di giudizio di legittimità(che egli abbia scritto Km 74+900 invece di Km 74+200 è un lapsus calami).

Il quarto motivo è accolto,perché l a p.a. che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'op- ponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario am- ministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota(cfr.

Cass. 19501/2022). 3. -È accolto il quarto motivo di ricorso , sono rigetta ti i restanti motivi e, con decisione nel merito, è eliminato il capo relativo alla condanna del ri- corrente alle spese dei giudizi di primo e di secondo grado; èconfermato nel resto il provvedimento impugnato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il quarto motivo di ricorso , rigetta i restanti motivi e, decidendo nel merito,elimina il capo relativo alla condanna del ricorrente alle spese dei giudizi di primo e di secondo grad