Cassation court allows appeal against inadmissibility ruling for lack of specificity in appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision dismissing the appeal as inadmissible due to a lack of specificity in the grounds cited. The appellant had challenged the first-instance judgment on two distinct points: the existence of co-ownership and the nature of her possession, while also requesting a different evaluation of the evidence. The court held that the appeal sufficiently contested these specific statutory issues and arguments, thereby meeting the requirements for admissibility under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 cod. proc. civ.; Art. 434 cod. proc. civ.: An appeal is admissible if it clearly identifies the contested questions and arguments, without requiring a sacramental form or an alternative decision draft.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28960/2019 R.G. proposto da: AZZARELLO AGATA, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA DELLA BALDUINA, N. 44, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTI MARIO (BNDMRA68T18H501N),rappresentata e difes a dall'avvocato DI BELLA DARIO (DBLDGS68R15C351D); -ricorrente – contro MOLLICA ADA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato MARANO EUGENIO (MRNGNE58S13A089A) ; -controricorrente – nonchè contro ESPERIA GROUP S.R.L., domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato LO PRESTI FABIO (LPRFBA68L03C351C); -controricorrente – nonchè contro MOLLICA MARIA, MOLLICA ROSA MARIA PAOLA, MOLLICA ANTONINO, AZZARO IGNAZIA, MOLLICA EMANUELA MARIA, MOLLICA PAOLO FORTUNATO MARIA; -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 1441/2019depositata il 17/06/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO.
RILEVATO CHE:
1. Agata Azzarello conveniva davanti al Tribunale di Catania la società Esperia Group s.r.l., i fratelli Ada, Antonino e Maria Mollica, affinché fosse dichiarato il suo acquisto per usucapione della proprietà di un terreno sito nel Comune di Aci Castello, frazione Cannizzaro e, per l'effetto, che fosse dichiarato inefficace l'atto pubblico di compravendita del 21.03.2007 con il quale i suddetti fratelli avevano venduto tale terreno alla Esperia Group s.r.l. A sostegno della sua pretesa, l'attrice asseriva di essere nel possesso del terreno di cui è causa dal 1986, di averlo coltivato e venduto i prodotti (olive). 1.1.
Il Tribunale di Catania rigettava la domanda ritenendo che l’attrice si era limitata allo svolgimento di un'attività che non può essere considerata manifestamente pubblica e pacifica del possesso uti dominus, e ciò per due motivi: sia perché tale attività non ha impedito ai proprietari di accedere al fondo e di continuare ad esercitare il loro dominio, sia perché il possesso della Azzarello non si è esplicato in attività visibili e tali da manifestarsi in maniera pubblica, come prescrive il possesso anche nei confronti dei terzi.
2. Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello Agata Azzarello innanzi alla Corte d'Appello di Catania, che lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 cod. proc. civ.: così come articolato, osservava il giudice di seconde cure, il gravame non sembra cogliere interamente la ratio decidendi, che poggia su considerazioni di fatto e di diritto non oggetto di censura da parte dell'appellante. Più precisamente, la sentenza di prime cure si fonda su una pluralità di autonome rationes decidendi,ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione: era onere della parte censurare con il gravame ciascuna delle due delle autonome ragioni.
In particolare, precisa la Corte, non risulta aggreditala sentenza del Tribunale nella parte in cui ha anche rigettato la domanda sotto il profilo della qualità e dell'esclusività del possesso vantato dalla Azzarello, ritenendo che l'attività espletata dall'appellante non aveva comunque impedito il contemporaneo possesso da parte dei proprietari del terreno. L'appellante, prosegue il giudice di seconde cure, si limita a censurare la sentenza nella parte in cui non avrebbe adeguatamente valorizzato l'attività di vendita di frutti del terreno da lei coltivato.
3. La sentenza viene impugnata per la Cassazione da Agata Azzarello e il ricorso affidato ad un unico motivo illustrato da memoria. Resistono con separati controricorsi Esperia Group s.r.l. e Ada Mollica. In prossimità dell’adunanza Ada Mollica depositava memoria. Resta intimata Maria Mollica. A séguito del decesso di Antonino Mollica,la ricorrente procedeva a nuova notificazione agli eredi Paolo Fortunato Mollica, Emanuela Maria Mollica, Rosa Maria Paola Mollica, Ignazia Azzaro, che restano intimatinel presente giudizio. CONSIDERATO CHE:
1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. in relazione all'art 360, comma 1, n.
3) cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato il motivo di gravame ritenendo inammissibile l'impugnazione per non aver censurato ciascuna delle autonome ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado. Riportate in ricorso le parti di interesse della sentenza di primo grado e del motivo d'appello, la ricorrente ritiene non condivisibile la decisione di inammissibilità cui è pervenuta la Corte d'Appello: l'odierna deducente aveva, infatti, anche contestato nel mezzo di gravame che gli elementi di prova raccolti in giudizio deponessero per un compossesso della controparte chiedendo, quindi, al giudice di seconde cure una diversa valutazione complessiva delle prove. 1.1.
Il motivo è fondato. E’ opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. (nel testo riformulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, escludendosi che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass.
Sez. U., 16.11.2017, n. 27199; più di recente: Cass., Sez. 2, n. 27529 del 20.09.2022, Cass. 6-3 civ., 17.12.2021, n. 40560; Cass. Sez. Lav., 23.04.2019, n. 11187). Nel caso di specie, dal raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di appello, puntualmente riportate nel presente ricorso, emerge che la ricorrente aveva contrastato le statuizioni del giudice di prime cure in merito, in primis,al compossesso dei fratelli Mollica: s ostenendo la consistenza delle prove a favore dell'appellante e l'inconsistenza delle prove contrarie, la ricorrente ha voluto dimostrare l’inidoneità delle emergenze probatorie a sostenere la sussistenza del compossesso del terreno in capo ai fratelli Mollica.
In secundis, la ricorrente ha contrastato la pronuncia di primo grado relativamente alla qualità del possesso della Azzarello, non pubblico e non visibile, da un lato valorizzando quanto già dedotto in primo grado e dimostrato dalle risultanze istruttorie, ossia la coltivazione del fondo e la vendita delle olive da parte della Azzarello; dall’altro lato, sminuendo la rilevanza delle prove testimoniali prodotte dai convenuti a dimostrazione dell’esercizio dei loro diritti proprietari(v. soprattutto p. 12 del ricorso con atto di integrazione del contraddittorio).
2. In definitiva, il Collegio ritiene l’atto di appello sufficientemente specifico. La sentenza della Corte d’Appello di Catania merita, dunque, di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte in diversa composizione, affinché decida la causa nel meritoe si pronunci anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania in diversa com