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Ordinanza — n. 20326/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal on appeal court's application of old civil procedure code but allows incidental appeal on fee calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20326/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Justice appealed the Ancona Court of Appeal's decision to apply the pre-2009 version of Article 327 of the Civil Procedure Code regarding the one-year statute of limitations for bankruptcy delay compensation. The court rejected this argument, confirming that the old code applied because the bankruptcy procedure began in 2001. However, the court granted the incidental appeal filed by the banks, ruling that the lower court incorrectly calculated professional fees by exceeding the minimums set in the 2014 Ministry Decree.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 4 l. 89/2001: The version of Article 327 of the Civil Procedure Code applicable to the calculation of the limitation period for delay compensation in bankruptcy proceedings is determined by the date the procedure commenced, requiring the application of the pre-2009 text if the procedure started before the legislative reduction of the term. Art. 5 ter l. 89/2001; D.M. 55/2014: Professional fees in opposition proceedings regarding bankruptcy delay must be liquidated according to the specific table attached to the Ministry Decree, which establishes mandatory minimum values that cannot be exceeded or lowered by the judge.

Parole chiave

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bankruptcy delay compensation statute of limitations calculation Civil Procedure Code version professional fees liquidation Ministry Decree 55/2014 incidental appeal admissibility procedural law temporal application termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
civ., il Ministero ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 327 cod. proc. civ. e 119 della legge fallimentare (regio decreto n.267/47), per avere la Corte d‘appello ritenuto applicabile, ai fini della definitività e, in conseguenza, della decorrenza del termine di decadenza ex dell’art.
Art. 4 l. 89/2001
nella formulazione anteriore alla riduzione del termine operata dall'art. 46 della legge n.
Art. 5 ter l. 89/2001
327 cod.proc.civ.: nella fattispecie, poiché la procedura fallimentare per cui è giudizio è iniziata nel 1995, il termine generale è di un anno, atteso che l'art. 58, comma 1, della l.64/09 ha disposto che la previsione di cui al precedente art.
D.M. Giustizia n. 55/2014
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art.
art. 327 cod. proc. civ
civ., il Ministero ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 327 cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, n. 15493 del 21/07/2020
Sez. 2, n. 9815 del 13/04/2023
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8598 - 2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -ricorrente - contro BANCA IFIS s.p.a.e INDUSTRIES s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatiin Finale Emilia , presso lo studio dell'avv.Bruno Guaraldi dal quale sono rappresentat i e difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2022 n. 8598 sez.

S2 -ud. 7-12-2023 - 2 - avverso il decreto n. cron. 4974 / 2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositatoil 28/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto n. 4974/2021 la Corte di appello di Ancona ha accolto l'opposizione proposta daBanca IFIS s.p.a. e Industries s.p.a. avverso il provvedimento del C onsigliere designato che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le domande, da loro proposte ex l. 89/2001, di indennizzo per equa riparazione dell'eccessiva durata di una procedura fallimentare,iniziata con dichiarazione di fallimento d el 2001 e chiusa con decreto del 26 marzo 2018, nel cui passivo erano stati insinuati i loro crediti. 1.1.

La Corte d’appello ha ritenuto, infatti, che il decreto di chiusura del fallimento, dalla cui definitività decorreva il termine per la proposizione della domanda di equo indennizzo, fosse divenuto definitivoa seguito della scadenza del termine di impugnazione di un anno e non di sei mesi, come invece ritenuto dal Consigliere designato, trovando applicazione l'art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla riduzione del termine operata dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009, per essere la procedura fallimentare iniziata nel 2001 e per non avere la fase di chiusura una sua autonomia, in quanto subprocedimento.

In accoglimento dell’opposizione, per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello ha liquidato, in favore delle società opponenti, Euro 500,00 per compensi, a fronte del riconoscimento di un indennizzo di Euro 5.500,00 per ciascuna società.

2. Avverso questo decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un motivo; Banca IFIS s.p.a. e Industries Ric. 2022 n. 8598 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 3 - s.p.a. si sono difese con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso principale, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 327 cod. proc. civ. e 119 della legge fallimentare (regio decreto n.267/47), per avere la Corte d‘appello ritenuto applicabile, ai fini della definitività e, in conseguenza, della decorrenza del termine di decadenza ex dell’art. 4 l. 89/2001, il termine di un anno e non di sei mesidalla pronuncia del decreto di chiusura, sebbene pronunciato nella vigenza della nuova formulazione dell’art. 327 cod. proc. civ..

Il motivo è infondato. In applicazione della disciplina transitoria prevista all’art.150 d.lgs. n.5/2006, alla fattispecie deve essere applicato l'art. 119 della legge fallimentare nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e al d.lgs. n. 169 del 2007, con ciò escludendosi l’applicazione dell'art. 26 della stessa legge fallimentare: il fallimento è stato, infatti, dichiarato nel 2001. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010 n. 279, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art.119, nella formulazione anteriore alla novella, nella parte in cui fissava la decorrenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento dalla data della sua pubblicazione nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.Conseguentemente, è stato stabilito che il reclamo avverso il decreto di chiusura che non sia stato comunicato sia proponibile nel termine generale di decadenza Ric. 2022 n. 8598 sez.

S2 -ud. 7-12-2023 - 4 - dall’impugnazione di cui all'art. 327 cod.proc.civ.: nella fattispecie, poiché la procedura fallimentare per cui è giudizio è iniziata nel 1995, il termine generale è di un anno, atteso che l'art. 58, comma 1, della l.64/09 ha disposto che la previsione di cui al precedente art. 46, comma 17 –che ha abbreviato questo termine a sei mesi - si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Diversamente non può ritenersi in considerazione della pretesa natura di sub procedimento autonomo della fase di reclamo e, perciò, in riferimento alla data di pubblicazione del decreto di chiusura.

Sul punto, infatti, questa Corte ha già rilevato che il reclamo ex art. 119 legge fall. è diretto ad introdurre una fase endofallimentare che ha natura di procedimento incidentale all'interno della procedura concorsuale e, come tale, non può essere assoggettato ad una disciplina processuale differente da quella regolatrice del procedimento principale in cui si inserisce(Cass. Sez. 6 - 2, n. 8088 del 21/03/2019 ; Sez. 2, n. 17384 del 30/05/2022). Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha applicato il termine annuale e non semestrale, in riferimento alla formulazione dell’art. 327 cod. proc. civ. vigente alla data di inizio della procedura fallimentare.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale , articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,Banca IFIS s.p.a. e Industries s.p.a. hanno denunciato laviolazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., dell’art.2233 cod. civ. e del d . m . Giustizia n. 55/2014, per avere la Corte d’appello liquidato le spese in Euro 600,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in evidente violazione dei limiti stabiliti dalla tabella n.12 del d.m. n.55/2014 , applicabile alla fattispecie per giurisprudenza consolidata di legittimità. 2.1.

Il motivo è fondato. Ric. 2022 n. 8598 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 5 - Le spese del giudizio di opposizione ex art. 5 ter l.89/2001 devono essere liquidate in applicazione della tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014, perché il procedimento camerale di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo ha natura contenziosa (in ultimo, Cass. Sez. 6 -2, n. 15493 del 21/07/2020). Ilgiudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile(ex plurimis, Sez. 2,n. 9815 del 13/04/2023).

L’analisi dettagliata delle voci di compenso spettanti, come compiuta nel motivo, mostra evidente la violazione dei limiti fissati nella liquidazione impugnata.

3. Il ricorso principale è, perciò rigettato; è accolto, invece, il ricorso incidentale, con conseguente cassazione della statuizione del decreto impugnato in punto di spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa in merito e le spese della fase di opposizione sono liquidate in complessivi Euro 3.118,00, oltre Euro 27 per esborsi, IVA e contributi come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione in favore dell’avv. Guaraldi, dichiaratosi antistatario. Le spese di legittimità, secondo soccombenza, sono poste a carico del Ministero e in favore delle società BANCA IFIS s.p.a. e INDUSTRIES s.p.a., secondo la liquidazione operata in dispositivo in relazione al valore, con distrazione in favore dell’avv. Guaraldi dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e, decidendo in merito, liquida Ric. 2022 n. 8598 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 6 - le spese della fase di opposizione in complessivi Euro 3.118,00, oltre Euro 27 per esborsi, IVA e contributi come per legge e rimborso forfettario del 15%, ponendole a carico del Ministero e in favore delle società Banca IFIS s.p.a. e Industries s.p.a., con distrazione in favore dell’avv. Guaraldi, dichiaratosi antistatario; condannail Ministero al pagamento,in favore delle società Banca IFIS s.p.a. e Industries s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. G