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Ordinanza — n. 20325/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows non-pecuniary damages for excessive bankruptcy proceedings duration despite creditor's awareness of low recovery prospects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20325/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appeal against a lower court's dismissal of a claim for equitable compensation in bankruptcy proceedings. The appellant argued that the lower court incorrectly presumed the creditor was aware of the claim's unmeritoriousness based on the modest size of the bankruptcy estate, rather than assessing actual consciousness of infirmity. The Court held that admission to the bankruptcy passivities implies a positive evaluation of the claim's merit by the bankruptcy administrators, preventing the presumption of insistent unmeritorious demands, and thus the non-pecuniary damage for excessive duration must be recognized.

Regesto Legislator

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Art. 2, L. 89/2001; Art. 6 CEDU: In bankruptcy proceedings, admission to the passivities by administrators precludes presuming the creditor insists on an unmeritorious claim, requiring specific assessment of consciousness of infirmity for non-pecuniary damages due to excessive duration.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings excessive duration non-pecuniary damages admission to passivities consciousness of infirmity equitable compensation Cassazione soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 2, L. 89/2001
Quanto all’applicazione dell'art. 2 comma 2-quinquies, lett.
Art. 6 CEDU
Art. 111 Cost.
Art. 117 Cost.
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la Ferriere Nord s.p.a.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
d.m. n. 55/2014
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la Ferriere Nord s.p.a.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, n. 19555 del 08/07/2021
6 della Convenzione, viene normalmente liquidato alla vittima senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva(Cass. Sez. 6 - 2, n. 19555 del 08/07/2021 ).
Cass. Sez. 2, n. 9552 del 2018
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 61- 2022 proposto da: FERRIERE NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via G. Avezzana 1, presso lo studio dell'avv.Matteo Acciari, rappresentata e difes a dall'avv . Bruno Guaraldi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - Ric. 2022 n. 61 sez.

S2 -ud. 7-12-2023 - 2 - avverso il decreto n. cron. 702 / 2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositatoil 24/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA. FATTI DI CAUSA 1. La società ricorrente era creditrice ammessa al passivo del fallimento della impresa Di Giorgio Giannitto Rosario, dichiarato il 13 ottobre 2009, pendente dinanzi al Tribunale di Mistretta, conclusosi nel 2019; il suo credito, per quanto qui rileva, non è stato soddisfatto, per assenza di attivo fallimentare.

La società Ferriere Nord ha chiesto indennizzo per equa riparazione, ma la domandaè stata rigettat a dalla Corte d’Appello, con decreto monocratico del 20 maggio 2020e, poi, con decreto collegiale n.702/2021 in sede di opposizione, perché «a fronte di un modesto e difficilmente recuperabile attivo, era di immediata e intuitiva evidenza che, non solo e a maggior ragione il credito chirografario, ma anche il credito privilegiato sarebbe rimasto insoddisfatto» e «il credito preteso era ab origine di modesto importo»; con il decreto, la Corte d’appello condannò la ricorrente al rimborso delle spese in favore del Ministero, riconoscendo anche la percentuale per rimborso forfetario.

Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione la Ferriere Nords.p.a., per due motivi a cui il Ministero ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la Ferriere Nord s.p.a. ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.2, L.89/2001, in relazione all’art.6, paragrafo 1 della CEDU, all’art.1 del primo protocollo addizionale ed agli artt.111 e 117 della Costituzione, per avere la Corte d’appello fondato il rigetto sulla sua «consapevolezza» di non poter Ric. 2022 n. 61 sez.

S2 -ud. 7-12-2023 - 3 - ottenere alcuna soddisfazione del proprio credito all’esito della procedura concorsuale. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già stabilito che l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente: rileva, infatti, l ’intervenuta valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare.

Per interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo, il danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia stata dimostrata detta violazione dell'art. 6 della Convenzione, viene normalmente liquidato alla vittima senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva(Cass. Sez. 6 - 2, n. 19555 del 08/07/2021 ). Quanto all’applicazione dell'art. 2 comma 2-quinquies, lett. a), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, deve considerarsi che la stessa ammissione al passivo denota la presenza di una valutazione positiva da parte degli organi della procedura circa la fondatezza delle ragioni dicredito vantate dal creditore.

In tal senso, a differenza del giudizio ordinario, non può dirsi che nella procedura concorsuale, dopo l’ammissione al passivo, il creditore «insista» nella sua pretesa, poiché egli è tenuto unicamente ad attendere gli esiti della liquidazione dell’attivo e, poi,del riparto. Ric. 2022 n. 61 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 4 - Come chiarito da questa Corte, la consapevolezza sopravvenuta della infondatezzadella domanda introdotta nel giudizio presupposto, qualecausa per escludere l'indennizzo, deve invece essere oggetto di un accertamento specifico, da eseguire in concreto , in relazione allo sviluppo del procedimento(cfr. tra le tante, Cass.

Sez. 2, n. 9552 del 2018). La Corte d’appello non ha correttamente applicato questiprincipi, perché ha escluso il pregiudizio non patrimoniale da irragionevole durata presumendo invece la consapevolezza, nel creditore istante in equa riparazione, delle difficoltà di recupero del suo credito dall’ammontare dello stato passivo, come risultante dal deposito, in riferimento a un non meglio precisato «modesto e difficilmente recuperabile attivo».

2. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento del secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui la società ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art.2, comma 2, d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d’appello riconosciuto, in favore del Ministero, le spese generali che, al contrario, non potrebbero essere attribuite agli avvocati dipendenti –come lo sono gli avvocati dello Stato - in quanto finalizzate a rifondere in maniera forfettaria gli oneri relativi al mantenimento di una struttura professionale a supporto dell’attività forense.

3. Il ricorso è perciòaccolto e il decreto impugnato è cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Messina,in diversa composizione, perché esamini la domandaattenendosi a quanto qui statuito e, decidendo in rinvio, regoli anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2022 n. 61 sez. S2 -ud. 7-12-2023 - 5 - La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvi a alla Corte d’appello di Messina,in diversa composizione, anche le spese di legittimità. C