Sentenza — n. 20097/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28895/2018 R.G. proposto da: VENDRAMINI GINETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI 31, presso lo studio dell’avvocato SCARNATI ALESSANDRA (SCRLSN63T50H501M), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCANDURRA LUCA (SCNLCU71D19A516Q); -ricorrente- contro REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CROPPO BEATRICE (CRPBRC62L47C758R) e dall’avvocato VOLPE ETTORE (VLPTTR57E11L050S); -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PORDENONE n. 273/2018, depositata il 30/03/2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 150 c.p, art. 91 c.p; Sentenza — n. 20097/2024 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la morte dell’autore della violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l’inefficacia dell’ordinanza ingiuntiva e l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata; la quale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell’ordinanza di ingiunzione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità (cfr.
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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28895/2018 R.G. proposto da: VENDRAMINI GINETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI 31, presso lo studio dell’avvocato SCARNATI ALESSANDRA (SCRLSN63T50H501M), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCANDURRA LUCA (SCNLCU71D19A516Q); -ricorrente- contro REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CROPPO BEATRICE (CRPBRC62L47C758R) e dall’avvocato VOLPE ETTORE (VLPTTR57E11L050S); -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PORDENONE n. 273/2018, depositata il 30/03/2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/03/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Udito il pubblico ministero – il Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci – che ha chiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio. FATTI DELLA CAUSA 1. Ginetta Vendramini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone 30 marzo 2018, n. 273, che ha rigettato il gravame fatto valere dalla ricorrente contro la sentenza del Giudice di pace di n. 14/2017, con cui era stata confermata l’ordinanza-ingiunzione che l’aveva condannata a pagare la somma di euro 11.390,90.
Ha resistito con controricorso la Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia.
2. Con memoria datata 4 marzo 2024 il difensore della ricorrente ha comunicato l’avvenuto decesso della medesima in data 25 febbraio 2021 “e per l’effetto il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio promosso, dichiarando con la presente di rinunciare alla domanda proposta e agli atti”. Con coeva memoria la Regione, dopo avere richiamato la propria precedente memoria, ha rappresentato che, con il depositato decreto del 12 maggio 2022, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ha cancellato il credito vantato nei confronti della ricorrente per avvenuto decesso dell’interessata; ha quindi chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la morte dell’autore della violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l’inefficacia dell’ordinanza ingiuntiva e l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata; la quale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell’ordinanza di ingiunzione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità (cfr.
Cass. nn. 27650/2018, 6737/1016, 22199/2010 e 5880/2007). La morte dell’autore della violazione determina, “in base ad una libera e risalente scelta di politica legislativa, il venir meno in radice dell’interesse dello Stato ad accertare la responsabilità stessa e ad applicare il relativo trattamento sanzionatorio; ciò che in tal caso si estingue è lo stesso illecito, al pari dell’estinzione del reato prevista dall’art. 150 c.p. nell’ipotesi di morte del reo prima della condanna” (così Cass. S.U. n. 22082/2017). Personalità e intrasmissibilità della sanzione predicano che in caso di morte dell’autore dell’illecito amministrativo si verifichi una radicale cesura non solo nel rapporto sanzionatorio, ma anche in quello processuale così che il processo non può più pervenire ad una decisione di merito.
Ne consegue che, “inapplicabile l’art. 91 c.p.c. per difetto sia di soccombenza sia di responsabilità preprocessuale, il carico delle spese resta regolato dall’art. 8, primo comma, d.P.R. n. 115/2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie” (Cass. n. 16747/2022; in tal senso v. anche Cass. n. 29577/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del