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Ordinanza — n. 20091/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20091/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20091/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il Ministero della Giustizia, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della l.89 del 2001, ricorre per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Perugia -adita dal Ministero della Giustizia con opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva accolto la domanda di equo indennizzo avanzata da Michele Cardamone per irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui lo stesso aveva insinuato un credito quale titolare dell’omonima impresa individuale- ha respinto l’opposizione ritenendo infondata la tesi ministeriale per cui Michele Cardamone non sarebbe stato legittimato all’indennizzo quale persona distinta dalla “impresa Cardamone”;

Regesto Legislator

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art. 2082 c.c; Ordinanza — n. 20091/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato. 2.1. La Corte di Appello ha ben evidenziato che l’impresa individuale non è un soggetto. Soggetto è l’imprenditore. Ne consegue che, nel caso specifico, Michele Cardamone era legittimato a chiedere l’indennizzo per l’eccessiva durata della procedura fallimentare in cui era stato ammesso ad insinuare un credito, quale titolare della omonima impresa individuale. L’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Parole chiave

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indennità per insolvenza indennità per perdita guadagno prestazioni indebitamente riscosse calcolo dell'indennità risarcitoria prestazione all'indipendente percepzione indebita di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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art. 2082 c.c
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8623/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VENDITTI SRL, AZIENDA AGRICOLA SCUBLA ROBERTO, CARDAMONE MICHELE, SATELICOM SRL -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 469/2022 depositata il15/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. il Ministero della Giustizia, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della l.89 del 2001, ricorre per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Perugia -adita dal Ministero della Giustizia con opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva accolto la domanda di equo indennizzo avanzata da Michele Cardamone per irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui lo stesso aveva insinuato un credito quale titolare dell’omonima impresa individuale- ha respinto l’opposizione ritenendo infondata la tesi ministeriale per cui Michele Cardamone non sarebbe stato legittimato all’indennizzo quale persona distinta dalla “impresa Cardamone”;

2. Michele Cardamone è rimasto intimato;

3. domande di equo indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare erano state presentate, oltre che da Michele Cardamone, dalla srl Venditti, dalla “Azienda Agricola Sculba Roberto” e dalla srl Satellicom. In relazione all’accoglimento di queste ulteriori domande da parte del giudice monocratico il Ministero non aveva proposto opposizione. Il ricorso per cassazione è stato tuttavia notificato anche a detti ulteriori soggetti, anch’essi rimasti intimati; considerato che:

1. con il motivo di ricorso il Ministero ripropone la tesi respinta -a dire del Ministero, erroneamente- dalla Corte di Appello.

2. Il ricorso è infondato. 2.1. La Corte di Appello ha ben evidenziato che l’impresa individuale non è un soggetto. Soggetto è l’imprenditore. Ne consegue che, nel caso specifico, Michele Cardamone era legittimato a chiedere l’indennizzo per l’eccessiva durata della procedura fallimentare in cui era stato ammesso ad insinuare un credito, quale titolare della omonima impresa individuale. L’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L’impresa è questa attività. La tesi contraria del ricorrente non tiene conto della legge e del reiterato rilievo di questa Corte per cui “all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale” (Cass. 2345/2020; Cass.9256/2013; Cass.12575/2007; Cass. 344/1981; Cass, 977/2007 ; Cass . 5157/1990). Per completezza si evidenzia che i richiami giurisprudenziali fatti dall’amministrazione ricorrente sono inconferenti in quanto si riferiscono non a imprenditori individuali e a imprese ma a società - che a differenza delle imprese sono soggetti a sé- e a soci delle medesime società 3. il ricorso deve essere rigettato;

4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che Michele Cardamone è rimato intimatoe così anche gli altri soggetti a cui il ricors