Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20044/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20044/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20044/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16115/2023 R.G. proposto da : BASILIO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in TORINO VIA R MONTECUCCOLI 9, presso lo studio dell’avvocato GLIOZZI FILIPPO (GLZFPP73A25L219Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BAGLIVI PIERLUIGI, DI GIOVANNI GIUSEPPE, AGOSTINELLI SERGIO, DI GIOVANNI GIUSEPPE, PUBBLICO MINISTERO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE NOVARA, DI GIOVANNI IGNAZIO, DI GIOVANNI FRANCESCO-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NOVARA n.2799/2021 depositata il 16/01/2023. Vista la proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c.; rilevato che nel termine prescritto il ricorrente non ha richiesto la decisione del ricorso; che le spese vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p; Decreto — n. 20044/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BASILIO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in TORINO VIA R MONTECUCCOLI 9, presso lo studio dell’avvocato GLIOZZI FILIPPO (GLZFPP73A25L219Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BAGLIVI PIERLUIGI, DI GIOVANNI GIUSEPPE, AGOSTINELLI SERGIO, DI GIOVANNI GIUSEPPE, PUBBLICO MINISTERO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE NOVARA, DI GIOVANNI IGNAZIO, DI GIOVANNI FRANCESCO-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NOVARA n.2799/2021 depositata il 16/01/2023. Vista la proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c.; rilevato che nel termine prescritto il ricorrente non ha richiesto la decisione del ricorso; che le spese vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente;

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione procedurale tardivo pagamento delle spese errore di calcolo accollo delle spese procedurali deposito tardivo versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c.; rilevato che nel termine prescritto il ricorrente non ha richiesto la decisione del ricorso; che le spese vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16115/2023 R.G. proposto da : BASILIO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in TORINO VIA R MONTECUCCOLI 9, presso lo studio dell’avvocato GLIOZZI FILIPPO (GLZFPP73A25L219Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BAGLIVI PIERLUIGI, DI GIOVANNI GIUSEPPE, AGOSTINELLI SERGIO, DI GIOVANNI GIUSEPPE, PUBBLICO MINISTERO PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE NOVARA, DI GIOVANNI IGNAZIO, DI GIOVANNI FRANCESCO-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NOVARA n.2799/2021 depositata il 16/01/2023. Vista la proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c.; rilevato che nel termine prescritto il ricorrente non ha richiesto la decisione del ricorso; che le spese vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e pone a carico della parte ricorrente le spese, che liquida in € 2.200,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma,i