Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; respondent bears costs under causality principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings after the appellant withdrew the case. Although the respondent raised an objection regarding Article 348-bis of the Code of Civil Procedure, the withdrawal rendered the substantive issue moot. Consequently, the Court ordered the appellant to bear the litigation costs based on the principle of causality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A cassation appeal withdrawn by the appellant is extinguished, and the appellant bears the costs unless the withdrawal is attributable to the respondent's conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37233/2019 R.G. proposto da : GE.CRA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO AMBA ARADAM 11, presso lo studio dell’avvocato SALADINO FABRIZIO (SLDFRZ38S16H501B) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE MARIA AUSILIATRICE SRL, elettivamente domiciliatain ROMA , VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO (DNTNRC43H08H501V), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREMUROSO ANNALISA (PRMNLS60E50F205W), MELI PAOLO (MLEPLA67A28F205U); -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3493/2019,depositata il 4/10/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La società GE.CRA s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 4 ottobre 2019, n. 3493 della Corte d’appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile l’appello fatto valere dalla ricorrente in quanto “non presenta alcuna ragionevole probabilità di accoglimento”. Ha resistito con controricorso la Residenza Sanitaria Assistenziale Maria Ausiliatrice s.r.l., anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 348-bisc.p.c.
2. Con atto datato 8 aprile 2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. L’atto di rinuncia è conforme ai requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. Non avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, vi è luogo alla liquidazione delle spese, che vengono poste a carico della ricorrente in base al principio di causalità (v., ex multis, Cass.10140/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di c