Cassation court dismisses appeal against property division order due to unaddressed objections by a co-owner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court's order declaring a property division plan executable. The lower court had approved the division despite objections raised by one co-owner regarding specific land parcels, yet failed to resolve these disputes or remand the matter for a formal decision. The Court ruled that the existence of valid objections paralyzes the judge's power to declare the plan executable, rendering the lower court's decision legally flawed and subject to cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 789, comma 3 c.p.c.; Art. 187 c.p.c.; While the absence of a lawyer does not prevent approval of a division plan, the existence of any relevant objection paralyzes the judge's power to declare its executability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 279- 20 23 proposto da: CHIARELLO MARIA, RUSSO LUIGI ANTONIO, elettivamente domiciliati in Roma, c.so Vittorio Emanuele II n.269 , presso lo studio dell'avv . Silvana Panzera, rappresentati e difes i dall'avv . Stefano Stendardo , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro CHIURI SALVATORE GIOVANNI, PANICO ANNUNZIATA, RUSSO TOMMASO MARIO, CHIURI ROCCA ANNA, elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio dell'avv. Silvana Angelini dalla quale sono rappresentati e difes i , giusta procur e allegate al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrenti – Ric. 2023 n.279sez.
S2 -ud. 19-12-2023 - 2 - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata - avverso la sentenza n. 1046/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE , pubblicatail 12/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023dal c onsigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 25.07.2008, Salvatore Giovanni Chiuri convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, sez. di Tricase, Maria Chiarello, Luigi Antonio Russo e Tommaso Mario Russo, chiedendo lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare di cui affermòd’essere proprietario per 2/10, risultando in comproprietà dei convenuti la residua quota di8/10 dell’intero. 1.2.
Maria Chiarello dichiarò di non opporsi allo scioglimento della comunione, ma rappresentò la necessità di tener conto, nella valutazione del compendio, dell’indennizzo da corrispondere alla terza conduttrice Cooperativa Agricola La Natura a.r.l. (a cui chiese fosse esteso il contraddittorio) e del fatto che alcuni terreni sarebbero stati interessati dai lavori di prolungamento di una strada statale, con conseguente parziale espropriazione. Anche Tommaso Mario Russo aderì alla domanda di scioglimento della comunione. Intervennero pure in giudizio volontariamente Rocca Anna Chiuri, moglie di Tommaso Mario Russo e Annunziata Panico, moglie di Salvatore Giovanni Chiuri, in quanto comproprietarie dei beni oggetto Ric. 2023 n.279sez.
S2 -ud. 19-12-2023 - 3 - del giudizio con i rispettivi mariti, perché coniugate in regime di comunione legale. Infine, anche Luigi Antonio Russo, costituendosi tardivamente, aderì alla domanda di divisione.
2. Istruita la causa con l’elaborazione di due successivi progetti di divisione, con sentenza non definitiva n 4992/2014 , il Tribunale di Lecce dichiarò lo scioglimento della comunione e determinò il valore complessivo del compendio da dividere e il valore,soltanto in frazione, di ciascuna quota, sulla base di un elaborato del nominato c.t.u.; quindi, con ordinanza resa in pari data, dichiarò esecutivo il progetto di divisione, delegando ad un notaio le successive operazioni di estrazione a sorte e di assegnazione delle quote in proprietà esclusiva.
Il progetto fu dichiarato esecutivo benché nella stessaordinanza si desse esplicitamente atto delle contestazioni di Maria Chiarello, concernenti la consistenza delle particelle 484 e 485. Fu, quindi, espletato sorteggio per l’attribuzione delle quote individuate dal c.t.u. in numero di cinque, seppure quattro fossero i condividenti;furono attribuite, in conseguenza, le quote n.1, 2, 3 e 5, con i rispettivi conguagli, a Tommaso Mario Russo e Rocca Anna Chiuri, a Luigi Antonio Russo, a Maria Chiarello, a Salvatore Giovanni Chiuri e Annunziata Panico; la quota n. 4, rimasta indivisa, fu ripartita tra la quota di Chiarello Maria, la quota di Luigi Antonio Russo e la quota in comproprietà tra Tommaso Mario Russo e Rocca Anna Chiuri, con versamento a conguaglio della complessiva somma di Euro 2.889,98.
Con ordinanza del 27.7.2016, esaminate e respinte ulteriori contestazioni sollevate da Chiarello Maria all’operato del notaio Tavassi, fu disposta c.t.u. per eseguire i frazionamenti dei quattro lotti assegnati e per predisporre un progetto di divisione del quinto lotto (quota n. 4),rimasto indiviso all’esito della prima estrazione. Ric. 2023 n.279sez. S2 -ud. 19-12-2023 - 4 - Il c.t.u. eseguì ulteriormente la divisione dell’immobile oggetto della quota n.4 e, con successiva ordinanza del 21.11.2017, il Tribunale, recepito il progetto, lo dichiarò esecutivo, procedendo personalmente al sorteggio delle ulteriori tre quote venute così a determinarsi, attribuendole ai condividenti Luigi Antonio Russo, Maria Chiarello e Tommaso Mario Russo.
Infine, con sentenza n.3585/2019, per quel che qui ancora rileva, il Tribunaleattribuì l e quot e , come sorteggiat e , a ciascuna delle parti , dichiarandole tenute al versamento dei conguagli, pone ndo a carico della massa le spese di c.t.u. per le divisioni e per i frazionamenti e condannando Maria Chiarello alla rifusione in favore delle controparti diverse da Equitalia di un mezzo delle spese di lite, dichiarando compensata la restante parte.
3. Chiarello Maria propose appelloper tre motivi. In particolare, con il terzo motivo, impugnò la parte della sentenza i n cui il T ribunale , pur espressamente dichiarando che l’ordinanza resa in data 24.11.2014, con cui era stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione depositato in data 18.01.2013 , costituiva «parte integrante» della decisione, aveva poi attribuito la piena ed esclusiva proprietà a Salvatore Giovanni Chiuri e a suamoglie Annunziata Panico della quota numero 1 cherisultava composta anche dalle particell e 485 sub 3 e 485 sub 4 , sebbene proprio il valore di queste particelle fosse state oggetto delle sue contestazioni. Con sentenza n. 1046/2022, la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello di Maria Chiarello a cui aveva aderito Luigi Antonio Russo, condannando entrambi in solido alle spese in favore degli altri condividenti.
4. Avverso questa sentenza Maria Chiarello e Luigi Antonio Russo hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Salvatore Ric. 2023 n.279sez. S2 -ud. 19-12-2023 - 5 - Giovanni Chiuri e Annunziata Panico, Tommaso Mario Russo e Rocca Anna Chiuri hanno resistito con controricorso; Equitalia non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memorie. In particolare, con la loro memoria i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti di Tommaso Mario Russo e Rocca Anna Chiuri, per avere con loro transatto la lite nelle more del giudizio di cassazione , acquistando Maria Chiarello la loro quota indivisa.
Con memoria depositata oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 380 bis 1 cod proc. civ., i controricorrenti Salvatore Giovanni Chiuri e Annunziata Panico hanno rappresentato il loro interesse al rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione degli articoli 789 comma III e 187 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello rigettato il terzo motivo di impugnazione e conferma to integralmente la sentenza di primo grado, nonostante la violazione dell’art. 789 III commacod. proc. civ. posta in essere sin dal principio della procedura di divisione: il progetto depositato in data 18.01.2013, cui sono seguiti gli ulteriori progetti di frazionamento, è stato, infatti, dichiarato esecutivo con ordinanza, sebbene da loro reiteratamente contestato, anche all’udienza di discussione. 1.1.
Il motivo è fondato. In particolare, con il terzo motivo di appello, Maria Chiarello aveva espressamente impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale, espressamente dichiarando che l’ordinanza resa in data 24.11.2014, con cui era stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione depositato in data 18.01.2013, costituiva «parte integrante» Ric. 2023 n.279sez. S2 -ud. 19-12-2023 - 6 - della decisione, aveva poi attribuito la piena ed esclusiva proprietà a Salvatore Giovanni Chiuri e a sua moglie Annunziata Panico della quota numero 1 che, per effetto dei frazionamenti, risultava composta anche dalle particelle 485 sub 3 e 485 sub 4, sebbene queste particelle fossero state oggetto delle sue contestazioni al progetto di divisione; quelle contestazioni erano state irritualmente non tenute in conto dal Tribunale,nella stessa ordinanza, in un punto della premessa, perché «generiche in quanto unicamente introdotte per lamentare asseriti mutamenti delle quote per interventi di ristrutturazione delle particelle 484 (e 485 che non è oggetto di divisione)» e non costituenti una «incisiva contestazione sul diritto di divisorio siccome non influiscono sulla consistenza obiettiva dell'intero patrimonio in ragione del fatto che al momento dell'attribuzione definitiva delle quote non verranno assegnati beni diversi da quelliche hanno formato oggetto della stima e del progetto stesso».
La Corte d’appello, nella sentenza qui impugnata, ha rigettato il motivo di appello,limitando il suo esame al merito della sussistenza o non di un «contrasto» tra la premessa dell’ordinanza del 24.11.2014 con cui è stato dichiarato esecutivo il progetto e l’effettiva assegnazione e ritenendolo «solo apparente», dopo aver ricostruito l’identità catastaledei beni attribuiti. Quel che tuttavia la Corte territoriale non ha considerato è che, come risulta dalla stessa narrativa dei fatti, quella ordinanza era in sé evidentemente viziata in quanto ha dichiarato esecutivo un progetto di divisione non condiviso sul punto della formazione delle quote, pur dando atto della sussistenza dicontestazioni di Maria Chiarello.
Invero, secondo il comma III dell’art. 789 cod. proc. civ., il progetto di divisione predisposto da l giudice istruttore , t enutasi l'udienza di discussione, viene dichiarato esecutivo con ordinanza Ric. 2023 n.279sez. S2 -ud. 19-12-2023 - 7 - (qualificata esplicitamente come non impugnabile) dal medesimo giudicese non sorgono contestazioni, sicché possono contestualmente emanarsile disposizioni attuative necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti, alla stregua di quanto previsto dal citato art. 789, u.c. (a cui si correlano l'art. 195 disp. att. cod. proc. civ. e l'art. 729 cod. civ.).
L’ordinanza così resa è prevista come non impugnabile proprio perché,pronunciata sul presupposto di un comportamento processuale dei condividenti che non determina l'insorgenza della lite, si limita a prendere atto dell'esistenza di un accordo delle parti in ordine al suddetto progettoe risulta, perciò, priva di contenuto decisorio . Diversamente non può ritenersi, neppure considerandola quale esito di una struttura non contrattualistica, ma processualistica, ricollegando l'effetto tipico divisorio non sol tanto alla significativa condotta delle parti, ma alla sua natura di provvedimento ricognitivo finale del giudice istruttore: l'art. 789, comma 3 diversifica, infatti, la natura dell'intervento giudiziale sulla base dell'eventuale insorgenza di contestazioni, postulando soltanto in tale ipotesi l'esercizio di un concreto potere decisorio, procedimentalizza to nelle forme proprie di cui all'art. 187 cod. proc. civ. (così Sez.
U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012). Questa Corte ha, perciò,più volte ribadito che, mentre l’assenza del difensore costituito non impedisce l’approvazione del progetto, dovendosi intendere quale implicita rinuncia a sollevare contestazioni, l’esistenza di una qualsiasi contestazione, purché attinente al progetto, paralizza il potere del giudic e di dichiararne l’esecutività (in ultimo, Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 1495 del 2023, con richiami). Nella specie, invece, l’ordinanza del 24.11.2014 ha dichiarato esecutivo il progetto, pur dando atto delle contestazioni di Maria Chiarellosulla consistenza della quota composta anche dalle particelle Ric. 2023 n.279sez.
S2 -ud. 19-12-2023 - 8 - 584 e 585, senza né deciderle, sia pure in una forma non rituale, né rimetterle alla decisione nelle forme dell’art. 187 cod. proc. civ.; la mancata risoluzione di quelle contestazioni si èriverberata sulla validità dei successivi provvedimenti di assegnazione. La censura è perciò fondata e la sentenza deve essere cassata.
2. Dall’accoglimento del primo motivo consegue logicamente l’assorbimento delsecondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’articolo 729 cod. civ. , in relazione all’articolo 132 nr.
4) cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello confermato la legitti mità del l’assegnazione per estrazione a sorte di porzioni diseguali, oggetto del secondo motivo di censura. Consegue pure l’assorbimento del terzo motivo di ricorso , articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui è stata prospettata la violazione dell’articolo 132 nr.
4) cod. proc. civ.e dell’art. 729 cod. civ., per avere la Corte territoriale reso una motivazione meramente apparente a sostegno del rigetto del secondo motivo di appello, concernente la regolarità delle operazioni di sorteggio.
3. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione perché provveda al rinnovo delle operazioni di divisione nel rispetto delle norme di rito. Ogni questione concernente la prospettata cessazione della materia del contendere in conseguenza delsopravvenuto accordo tra Maria Chiarelloe Tommaso Mario Russo e Rocca Anna Chiuri è rimessa, in conseguenza delle ragioni di accoglimento del ricorso,al Giudice del rinvio. Ric. 2023 n.279sez. S2 -ud. 19-12-2023 - 9 - Statuendo in rinvio, la Corte d’appello regoleràanche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza im