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Ordinanza — n. 19903/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal after parties settled the case privately.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19903/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal declaration of withdrawal. The appellant had previously stated that the parties had settled the dispute out of court via a private writing. Since the respondent did not defend itself in the lower proceedings, the court ruled that no provision regarding litigation costs was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when the appellant formally declares withdrawal, particularly when the parties have settled the cause extrajudicially.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extrajudicial settlement extinction of proceedings litigation costs Cassation appeal sospensione della procedura di fallimento ritiro delle conclusioni civili abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.
art. 390 c.p
L’atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33044/2019 R.G. proposto da : CMS SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA (NRDLBT67T42H501J),rappresentato e difeso dall'avvocato IZZO PAOLO (ZZIPLA65D27F693M); -ricorrente- contro FALLIMENTO COMTAL SRL NR.92/2016 -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1351/2019,depositata i l 31/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE 1. La società C.M.S. s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sentenza 31 luglio 2019, n. 1351, con la quale la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello fatto valere dalla ricorrente. L’intimato Fallimento Comtal s.r.l. non ha proposto difese. Con atto datato 18 aprile 2024 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto “le parti hanno transatto la causa in sede stragiudiziale con relativa scrittura privata” e di rinunciare pertanto al ricorso. L’atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.

Non essendosi l’intimato difeso nel giudizio non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell