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Decreto — n. 19865/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished and awards costs to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 19865/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally renounced the lawsuit within the statutory period. The appellant, Delta S.R.L., had filed an appeal against a lower court judgment but subsequently withdrew the request before the court could rule on the merits. Consequently, the court ruled that the procedural action was terminated and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party renounces a cassation appeal within the prescribed time limit, the judgment of the Supreme Court is extinguished and the renouncing party bears the procedural costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings litigation costs allocation art 380-bis cpc art 391 cpc rimborso delle spese spese legate all'invalidità indennità e spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7885/2023 R.G. proposto da : DELTA S.R.L., elettivamente domiciliata in TRECCHINA CORSO UMBERTO I, 33/A, presso lo studio dell’avvocato IELPO LUCA (LPILCU66E10L357Q) che larappresenta e difende -ricorrente- contro LATEC S.R.L., elettivamente domiciliata in PADOVA GALLERIA BERCHET, 8, presso lo studio dell’avvocato PINAMONTI ANTONIO (PNMNTN73T08G224T) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2446/2022 depositata il 17/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha rinunziato al ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ essendo il ricorso rinunciato - deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.