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Ordinanza — n. 19847/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal regarding omitted cost ruling for company, ordering full cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19847/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially quashed the Court of Appeal's judgment for failing to rule on the legal costs owed to the defendant company, Gruppo SAIGI S.R.L. The appellant argued that the lower courts omitted a necessary condemnation of the company's costs despite the company's active participation in the proceedings. The court held this omission was a violation of procedural rules and ordered full compensation of costs between the appellant and the company, while confirming the rest of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ., comma 1; Art. 369 cod. proc. civ., comma 1, n. 4: A judgment is voidable if the court omits to rule on a party's claim for costs when such a ruling was expressly requested and the party participated in the proceedings.

Parole chiave

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omitted cost ruling legal costs allocation company legal entity procedural violation cost compensation risarcimento contrattuale del danno restituzione e risarcimento responsabilità per colpa

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ., comma 1
Ilricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., comma 1, in relazione all'art.
Art. 369 cod. proc. civ., comma 1, n. 4
civ., comma 1, in relazione all'art. 369 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia di condanna alle spese della s.r.l.
art. 112 cod. proc. civ
(violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.) e 360, com ma 1 , n.
art. 91 cod. proc. civ
Ilricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., comma 1, in relazione all'art.
art. 369 cod. proc. civ
civ., comma 1, in relazione all'art. 369 cod. proc. civ., comma 1, n.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27970/2019 R.G. proposto da : AMORUSO Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Romito, domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec; -ricorrente- contro TONDOLORiccardo, in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della GRUPPO SAIGI S.R.L. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Schiavoni, Giovanni Schiavoni e Antonio Schiavoni, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giovanni Caselli, n. 39 presso lo studio dell’avv.

Caterina Gigante. -controricorrente- nonchécontro AMORUSO Domenico, AMORUSO Caterinae AMORUSO Maria ; -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 1071/2019,depositata l’8 maggio 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26giugno 2024 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. –Con atto di citazione del 5 maggio 2005, Riccardo Tondolo convenne in giudizio Maria Romito, vedova Amoruso, Giuseppe, Caterina, Domenico e Maria Amoruso esponendo che con contratto preliminare del 31 ottobre 1988 l'attore aveva stipulato con Francesco Amoruso - coniuge e padre dei convenuti - un contratto preliminare perl'acquisto di un locale sito in Bari alla via Sparano n. 54 al prezzo di lire 1.320.000.000, con clausola di prelazione in favore della conduttrice Tandem S.r.l., versando contestualmente lire 150 .000.000 , mentre il residuo sarebbe stato versato in parte all'atto di rinuncia alla prelazione e in parte al rogito.

A seguito dell'esercizio della prelazione in data 22 dicembre 1988 da parte della Tandem S.r.l., gli era stato restituito l'acconto maggiorato di rimborso spese; tuttavia, il 7 aprile 1989 la vendita del locale era stata eseguita in favore della società BAI leasing s.p.a. Pertanto, aveva convenuto in giudiziol’Amoruso, la Tandem s. r.l. nonché la BAI leasing s.p.a. per ottenere il trasferimento coattivo de l locale , previo accertamento del mancato esercizio della prelazione. Il Tribunale di Bari, con sentenza n . 148/1995 , aveva accolto la domanda,disponendo il trasferimento del locale in favore dell'attore subordinatamente al pagamento della somma di lire 1.320.000.000, e condannato l'Amoruso al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede.

La Corte di appello, con sentenza n . 941/1998 , ha accolto sia il gravame principale degli eredi de ll 'Amoruso sia gli appelli incidentali delle società Tandem s.r.l. e Bai Leasing s.p.a. , dichiarando la validità del contratto definitivo di vendita in favore di quest'ultima e riconoscendo tuttavia la responsabilità dell'Amoruso che, preferendo vendere a un prezzo maggiore rispetto a quello pattuito con il Tondolo, si era reso inadempiente, per cui la relativa obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale gravava jure hereditatis sugli aventi causa.

Nel dispositivo, la Corte ha condannato i convenuti nella qualità di eredi, al risarcimento del danno da mancato acquisto dell'immobile da liquidare in separata sede in favore dell'attore. Tutto ciò premesso, l'attore aveva chiesto che,sulla base del giudicato formale di cui alle suddette sentenze, i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni in misura non inferiore a euro 2.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituirono in giudizio i convenuti eccependo preliminarmente il difetto delle condizioni dell'azione , posto che essi erano stati citati in proprio e non quali eredi dell'Amoruso e nel meritosostennero che la promessa di vendita era derivata in primo luogo dalla necessità dell'Amoruso di reperire immediatamente denaro liquido,tanto che il rimborso spese versat o al Tondolo dopo soli due mesi ammontava a 20 milioni di lire; che alla conduttrice società Tandem era stato notificato di comune accordo fra l 'attore e l'Amoruso il preliminare con prezzo maggiorato a lire 1.500.000.000, per scoraggiare la prelazione di cui all'articolo 38 della legge n . 392/1978; che la conduttrice avevainvece esercitato il suo diritto, acquistando il locale con la formula del leasing immobiliare tramite lasocietà Bai Leasing; che comunque era maturata la prescrizione decennale del diritto al risarcimento; che il danno doveva essere provato, posto che la condanna generica postula la prova del pregiudizio;che, infine , il fatto colposo d el creditore aveva concorso a cagionare il danno, poiché l'attore aveva giàottenuto un guadagno di lire 20 milioni e aveva atteso sette anni prima di attivarsi con l’azionegiudiziale.

Aggiunsero, in subordine , che si doveva effettuare la compensatio lucri cum damno, tenuto conto del mancato esborso del prezzo di vendita del locale e che, infine , i convenuti sarebbero stati eventualmente responsabili nei limiti della rispettiva quota ereditaria, avendo accettato con beneficio d'inventario l'eredità del dante causa. Inizialmente respinta la richiesta dell'attore di chiamare in causa gli Amoruso nella qualità di eredi, in seguito il giudice istruttore accoglieva la richiesta. La causa, istruita per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio rivolta a determinare il valore dell'immobile e l'entità dei canoni, veniva riassunta dall'attore nei confronti degli eredi di Maria Romito nel frattempo deceduta, i quali si costituirono eccependo di avere rinunciato all'eredità della dante causa.

Il Tribunale di Bari, con sentenza numero 3219/2015 depositata il 14 luglio 2015, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali. 2. – Riccardo Tondolo ha proposto appello chie dend o che , in virtù del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Bari numero 941/1998 e del Tribunale di Bari con la sentenza numero 148/1995, la Corte liquid asse il danno dovuto dai germani Amoruso, eredidi Francesco Amoruso , con la loro condanna in solido ovvero pro quota, al p agamento a titolo d i risarcimento dei danni in suo favore in proprio e/o nella qualità di amministratore unico dei Gruppo Saigi s.r.l., della somma non inferiore ma anche superiore a euro 2.000.000,00, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dal giorno dell'inadempimento al soddisfo;dichiarare ove occorra, Maria Romito , Giuseppe Amoruso , Maria Amoruso , Domenico Amoruso e Caterina Amoruso , nella qualità di eredi di Francesco Amoruso, decaduti dal beneficio di inventario anche in virtù del giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di appello di Bari depositata il 3 novembre 1998, il tutto con vittoria delle spese processuali.

Gli appellati Maria Amoruso , Domenico Amoruso , Caterina Amoruso si sono costituiti in giudizio quali eredi con beneficio d'inventario di Francesco Amoruso , sostenendo l ’ inammissibilità dell'appello dovuta alla mancanza di specifica contestazione di tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione del Tribunale. Nel merito, hanno dedotto l ’ infondatezza dei motivi di impugnazione. Con comparsa depositata il 29 gennaio 2016 si è altresì costituito Giuseppe Amoruso,il quale ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello.

La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata l’8 maggio 2019, ha accolto l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato gli appellati al pagamento in favore di Riccardo Tondolo , della somma di euro 92.962,24, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno a decorrere dal 7 aprile 1989 fino alla data della decisione; ha dichiarato che al pagamento della predetta somma sono tenuti Maria Amoruso , Caterina Amoruso e Domenico Amoruso quali eredi di Francesco Amoruso nei limiti delle rispettive quote ereditarie, Giuseppe Amoruso oltre che quale erede di Francesco Amoruso nei limiti della propria quota ereditaria anche quale unico erede di Maria Romito ; ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società Gruppo SAIGI s.r.l.;

Maria Amoruso, Caterina Amoruso , Domenico Amoruso e Giuseppe Amoruso sono stati condannati in solido al rimborso delle spese processuali in favore di RiccardoTondolo. 3. –Giuseppe Amoruso ha proposto ricorso per cassazione. Riccardo Tondolo ha resistito controricorso. Domenico Amoruso , Caterina Amoruso e Maria Amoruso non hanno svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Giuseppe Amoruso e Riccardo Tondolo hanno depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

– Vanno prioritariamente affrontati i motivi dal secondo al quarto, riguardanti il fondamento della pretesa fatta valere in giudizio. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza di titolarità sostanziale con riferimento alla domanda attorea di Giuseppe Amoruso, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (errata applicazione degliartt. 81, 99, 100, cod. proc. civ. ) . Con il terzomotivo, sviluppato insieme al secondo, si prospetta la violazione del principio della domanda in relazione alla condanna diAmoruso Giuseppe quale erede di Amoruso Francesco in relazione all'art. 360, com ma 1 , n. 4 cod. proc. civ. (violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.) e 360, com ma 1 , n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo.

Il giudice di prime cure , in accoglimento di una precisa eccezione sollevata dai convenuti , aveva accertato che gli stessi erano stati convenuti iure proprio e non iure hereditatis , per cui era inammissibile la loro chiamata incausa a tale diverso titolo. La Corte di appello di Bari nel riformare tale capo della sentenza evidenziava che “....con la citazione introduttiva l’attore richiamò la sentenza del Tribunale numero 148/95 con la quale era stato dichiarato nullo il contrattodi vendita con cui Amoruso Francesco aveva trasferito alla società Bai Leasing la proprietà del locale in questione e, dato atto del mancato esercizio della prelazione da parte del conduttore società Tandem, trasferìai sensi dell’articolo 2932 cod.civ . ...

” per cui non vi era dubbio “...che i convenuti siano stati citati in giudizio quali eredi di Amoruso Francesco, eche la richiesta di condanna degli stessi in solido e non in ragione delle rispettive quote ereditarie costituisce un errore da cui non si può ricavare la conclusione che l’attore abbia individuato malamente i legittimati passivi” (pag. 8 della sentenza di appello).La sentenza sul punto sarebbe meritevole di censura, atteso che la Corte barese avrebbe illegittimamente modificatola domanda attorea in quanto : – il Tondolo non ha citato i convenuti nella loro qualità di coeredidell’Amoruso;

– la domanda formulata dallo stesso in solido era incompatibile con la loro posizione di eredi.Dunque, la Corte ha esorbitato dai suoi poteri:

a) modificando la domanda di controparte (incorrendo nella violazione dell'art.112 cod. proc. civ.), deducendo l'esistenza di errore in totale assenza di allegazione a l riguardo;

b) omettendo di considerare un preciso fatto processuale (oggetto di contraddittorio), ovvero la richiesta di condanna in “solido”,incompatibile con la qualità di eredi dei convenuti;c) omettendo di considerare l'antecedente logico della richiesta di autorizzazione di chiamata in causa di terzo a seguito dell'eccezione di legittimazione formulata dai convenuti che implicava il riconoscimento di controparte di un soggetto diverso rispetto a quello chiamato in giudizio originariamente. In assenza della spendita della “qualità di erede” e in considerazione del fatto che (contrariamente a quanto affermato dalla difesa di controparte) la distinzione fra chiamata in giudizio di un soggetto in proprio, o dello stesso“quale erede” , ha una sua precisa rilevanza giuridica, che la domanda dicondanna in solido è inammissibile nei confronti degli eredi e che controparteaveva citato iure hereditadis , la Corte di appello di Bariha errato laddove ha censurato la lineare decisione del giudice di primecure secondo cui era pacifico che la chiamata in causa fosse avvenuta in proprio. 1.1.

–I motivi, congiuntamente formulati, sono infondati. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in caso di successione mortis causadi una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del de cuiussi fraziona pro quota tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame (Cass., Sez.

VI-2, 29 aprile 2016 , n. 8487 ; Cass., Sez. II , 4 giugno 2010 , n. 13644; Cass., Sez. III , 9 marzo 2006 , n. 5100 ; Cass., Sez. II , 5 novembre1990, n. 10613). Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi (Cass., Sez.

II, 13 agosto 2020 , n. 17122 ) . Nel caso di specie non vi è dubbio che i convenuti sono stati citatianche nella qualità di eredi di Francesco Amoruso poiché nel corso del giudizio di primo grado si è disposta la loro chiamata in causa nella qualità e non solo in proprio come indicato nell'atto di citazione.Peraltro, nessuno contesta la loro qualità di eredi , per cui, una volta costituiti in giudizio,non era necessaria la loro successiva chiamata in giudizio nella qualità . Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del principio della domanda. 2.

–Con il quarto motivo di ricorso si deduce , quanto al danno risarcito,la violazione dell'art. 360, com ma 1 , n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 163, 183 cod. proc. civ. , art. 112 cod. proc. civ. - nullità della sentenza per extra petitum (violazione art. 112 cod. proc. civ.). Il giudice di prime cure , rilevato che la sentenza n . 941/1998 della Corte di appello di Bari aveva dichiarato la responsabilità per inadempimento contrattuale di Francesco Amoruso con la condanna generica dei soli eredi Amoruso al risarcimento dei danni in favore del Tondolo derivante dal mancato acquisto del locale, da liquidare in separata sede , respingeva la domanda formulata dal Tondolo.

Evidenziava il giudice di primo grado che l'attore aveva chiesto la condanna al risarcimento in misura non inferiore a euro 2.000.000,00 , indicando quale danno subito la mancata locazione dell'immobile e il valore intrinseco del bene, senzameglio articolare la sua domanda in sede di memoria ex art.183 cod. proc. civ., che la domanda era infondata, mancando la prova dell'esistenza di un danno, nonostante la condanna generica e che le argomentazioni svolte in conclusionale dall'attore relative al danno costituito dalla differenza tra il valore del bene alla data dell’inadempimentoe il prezzo pattuito erano tardive , in quanto mai precedentemente esposte in alcun atto del giudizio.

Non è controverso che la sentenza della Corte di appello n. 941 del 1998 si è limitata alla condanna generica degli eredi diFrancesco Amoruso al risarcimento del danno derivante dalmancato acquisto del locale daliquidarsi in separato giudizio. La sentenza della Corte di appello di Bari sa rebbe viziata da ultrapetizione e da errata applicazione degli artt.163 cod. proc. civ., 183 cod. proc. civ., 1219 cod. civ., 2697 cod. civ. nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la domanda di condanna d i Giuseppe Amoruso al risarcimento del danno subito dal Tondolo, costituito dalla differenza fra il valore del bene alla datadell'inadempimento e il prezzo pattuito.

Sia l'atto di citazione che la successiva memoria exart. 183 cod. proc. civ. non riporta no tra le voci di danno quella indicata dalla Corte della "differenza fra il valore del bene alla data dell'inadempimento e il prezzo pattuito”. Nel caso di specie , parte attrice ha richiesto la condanna degliattori con riferimento a precise voci di danno(ma non quella oggetto di condanna) per cui il giudizio andava limitato solo alle voci formulate, dovendosi ritenere tutte le altre possibili abbandonate o tamquam non essent. Il potere del giudice di qualificazione della domanda non può estendersi infatti all’accoglimento di una voce di danno (seppur derivante da fatto dedotto in giudizio) non espressamente e tempestivamente formulata dalla parte.In tale ipotesi, infatti, il giudice non darebbe una diversa qualificazione alla domanda maverrebbe a correggere o integrare la stessa in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. 2.1.

–Il motivo è infondato. La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte (Cass., Sez.

III, 22 settembre 2023, n. 27181). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato che la richiesta di risarcimento de i danni dovuti riguarda va la mancata riscossione dei canoni di locazione e di quelli dovuti alla differenza tra il valore del bene promesso in vendita alla data della alienazione alla società Bai leasing e quell o attuale al momento della citazione . In motivazione, si evidenzia come il differenziale tra la somma convenuta col preliminare e l'importo riscossodal venditore dalla Bai leasing faceva parte della controversiafin dalla citazione introduttiva per effetto del richiamo fatto dall'attore alla sentenza della Corte d'appello del 1998.

Al riguardo, la Corte ha ritenuto di non condividere l'affermazione del Tribunale secondo cui erano tardivele argomentazioni svolte nella conclusionale dell'attore relativa al danno costituito dalla differenza tra il valore del bene alla data dell'inadempimento e il prezzo pattuito. Non sussiste , pertanto, alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. 3. – Va infine affrontato il primo motivo, riguardante la regolazione delle spese nei confrontidella S.r.l. Gruppo SAIGI. Ilricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., comma 1, in relazione all'art. 369 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia di condanna alle spese della s.r.l.

Gruppo SAIGI - Nullità della sentenza. Si prospetta che sin dal primo grado è stato eccepito il difetto di legittimazione attiva e richiesta espressamente la condanna alle spese della Società . Sul punto, il giudice di prime grado non si è espresso , accogliendo il preliminare difetto di condizione dell'azione , mentre la Corte di appello di Bari, nel riformare la sentenza di primo grado , ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società, senza tuttavia motivare il difetto di pronuncia in ordine alla condanna alle spese. 3.1.

–Il motivo è fondato. La Corte di appello ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulle spese riguardanti la posizione della s.r.l. Gruppo SAIGI. 4. – La sentenza d'appello va dunque cassata limitatamente all'unico motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la questione riguardante le spese tra il ricorrentee la s.r.l. Gruppo SAIGI può essere decisa disponendo tra di loro la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenuto conto de l mancato svolgimento di un'attività difensiva ulteriore svolta dalla partenei confronti della società , che ha assunto nel processo una posizione del tutto sovrapponibile a quella di Riccardo Tondolo, suo legale rappresentante e amministratore unico, che come persona fisica ha invece visto riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.

La sentenza va nel resto integralmente confermata. 5. –Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in favore di Riccardo Tondolo come da dispositivo, stante la piena soccombenza del ricorrente nei suoi riguardi.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnatalimitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese legalitra il ricorrente e la s.r.l. Gruppo SAIGI per tutti i gradi di giudizio, confermando nel resto la pronuncia ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore