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Ordinanza — n. 19837/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against administrative fine for ZTL violation, rejecting claims of missed deadline due to pandemic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19837/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Galileo Food S.r.l.'s appeal against a second-instance ruling that declared their opposition to traffic fines time-barred. The company argued the lower court failed to investigate whether the pandemic prevented them from receiving notices or if the vehicle's permit was incorrectly updated. The court held that the opposition was indeed untimely and that the pandemic did not excuse the delay, thus upholding the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 185-bis cod. proc. civ.: The principle of contradiction and the duty to investigate do not apply when a party fails to file an opposition within the statutory deadline, even if citing force majeure or administrative errors.

Parole chiave

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administrative fines ZTL zone violation statute of limitations force majeure defense Cassation appeal autorizzazione d'entrata guida nonostante revoca della patente violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Non sussiste dunque, l’asserita violazione dell’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.
Art. 185-bis cod. proc. civ.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 185-biscod.
Art. 91 cod. proc. civ.
L'art. 91, comma 1, secondo periodo, cod.
Art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ.
-mancata assunzione e conseguente esame delle prove dedotte in giudizio, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 , comma 1, nn.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm
art. 112 cod. proc. civ
Non sussiste dunque, l’asserita violazione dell’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 115 cod. proc. civ
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.
art. 92 cod. proc. civ
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20260/2022 R.G. proposto da: GALILEO FOOD S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati PALUMBO ANTONIO (PLMNTN67L26E618Y), GATTO PAOLO (GTTPLA73B25C933F); -ricorrente – contro COMUNE DI COMO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DI MONTE FIORE, N.22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO (GTTSFN63L16H501U), rappresentato e difeso dall'avvocato PIATTI CHIARA (PTTCHR74M58C933M); -controricorrente - avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE DI COMO n. 59/2022 depositata il17/01/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. La Galileo Food s.r.l. proponeva appello innanzi al Tribunale di Como avverso l'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Como con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, proposto nei confronti di tre avvisi bonari ricevuti dal Comune di Como, relativi a n. 65 verbali elevati dalla Polizia Locale di Como con cui gli era stato ingiunto l'immediato pagamento delle sanzioni ivi indicate, per violazioni dell'art. 7, commi 1-14 del Codice della Strada (circolazione non autorizzata in zona a traffico limitato). Esponeva la ricorrente che nulla aveva statuito il giudice di prime cure sull'istanza di rimessione in termini da lei avanzata; aggiungeva che il Giudice di Pace aveva irragionevolmente omesso di istruire la causa mancando di pronunciarsi sulle istanze istruttorie avanzate.

2. Con la sentenza in epigrafe, i l Tribunale di Como rigettava l'appello proposto dalla Galileo Food s.r.l.,condannando la ricorrente a rifondere le spese processuali in favore del Comune di Como. A sostegno della sua decisione, osservava il Tribunale che: - la notifica all'appellante della maggior parte delle sanzioni amministrative era avvenuta in data antecedente allo scatenarsi della emergenza epidemiologica, mentre per quanto riguarda quelle notificate nellasua piena vigenza, era intervenuta la scelta legislativa di sospendere tutti i termini,processuali e non (D.L. n . 18/2020); - inoltre, l'istituto della rimessione in termini presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza dovuta a causa a lei non imputabile, non potendo così qualificarsi le allegazioni della parte sull'impossibilità di proporre l'opposizione, legate all'impossibilità di presidiare i locali commerciali durante il periodo emergenziale per verificare l'eventuale arrivo di notifiche e comunicazioni urgenti, ovvero l’intervenuto lutto che aveva colpito l’amministratore delegato.

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Galileo Food s.r.l.affidandolo a tre motivi e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell'adunanza. Resisteva il Comune di Como depositando controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod . proc . civ . - mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, comma 1, nn.

3) e 5) cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto in modo assolutamente illogico e contraddittorio che l'istanza di remissione in termini svolta dall'odierna ricorrente sin dal primo grado andasse rigettata in quanto la Galileo Food s.r.l. non avrebbe fornito idonee ragioni a sostegno della richiesta. Il ricorrente eccepiva la chiusura dell'attività commerciale di ristorazione a causa del c.d. periodo Covid, oltre alla motivazione rappresentata dal grave lutto che aveva colpito il rappresentante legale della società, la cui moglie decedeva proprio durante detto periodo di pandemia, con la conseguenza che le notifiche delle multe oggetto del presente giudizio - benché virtualmente ricevute nella casella p.e.c. - non sono state poi effettiv amente lette dalla Galileo food. 1.1.

Il motivo è inammissibile: il Tribunale non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di remissione in termini, poiché ha condannato l’odierna ricorrente sulla base addirittura di una pluralità di rationes decidendi, come riportato in parte narrativa (v. sentenza p. 4, 2°, 3° e 4° capoverso; p. 5, 1° capoverso).Rilevata la notifica della maggior parte dei verbali in data anteriore all’emergenza epidemiologica; accertato che i restanti non erano stati impugnati neanche avvalendosi del periodo di sospensione disposto dalla legislazione di emergenza; constatata l’insussistenza di una causa non imputabile tale da consentire la rimessione in termini, il giudice di seconde cure hadecretato la tardività dell’opposizione.

Non sussiste dunque, l’asserita violazione dell’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. -mancata assunzione e conseguente esame delle prove dedotte in giudizio, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 , comma 1, nn.

3) e 5) cod. proc. civ., per aver ritenuto l'omessa assunzione delle prove come questione assorbita dal primo motivo di appello. In tesi, il mancato esperimento della fase istruttoria ha comportato il mancato accertamento di un errorecommesso dall’Ufficio Permessi del Comune di Como che non ha corretto il libretto di circolazione del veicolo refrigerato di proprietà della Galileo food (utilizzato per il trasporto di merce deteriorabile per il suo ristorante) inserendovi le modalità di accesso consentite da un'ordinanza dirigenziale del 22 gennaio 2016 con la quale si indicavano fasce orarie maggiorate di accesso alla ZTL a vantaggio di veicoli che trasportano merce a temperatura controllata e riforniscono i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. 2.1.

Il motivo è infondato. Esclusa la rimessione in termini dell’opponente, per le ragioni riportate supra, 1.1., il Tribunale ha statuito nel senso della tardività dell’opposizione: tutt’altro che «inopinatamente»(così il ricorso, p. 18, 3° rigo) , dunque, il giudice di seconde cure non è entrato nel merito dell’opposizione.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 185-biscod. proc. civ. - omessa condanna di controparte che a differenza della ricorrente, non ha accettato la proposta conciliativa del giudice d'appello e sul punto non vi è nemmeno cenno nella sentenza di secondo grado, in relazione all'art.360, comma 1, nn.

3) e 5) cod. proc. civ. 3.1. Il motivo è infondato. L'art. 91, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., nel testonovellato dalla legge n. 69/2009, prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanni la parte - che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta - al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta medesima, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. Nel caso che ci occupa, in séguito alla declaratoria di tardività dell’opposizione, il Comune di Como risulta vittorioso per l’intero ammontare della pretesa (€. 11.704,70) , superiore alla proposta conciliativa delgiudice di seconde cure (€. 7.500,00). Non trova, dunque, applicazione la disposizione citata, nésussiste, pertanto,alcuna violazione di legge.

4. Il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm