Cassation appeal dismissed for non-procedibility due to failure to deposit proof of service of the appealed judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicants failed to deposit the official notification report of the appealed judgment. Although the applicants claimed the judgment was served on September 4, 2019, no supporting documentation was filed with the court. The court ruled that this procedural defect cannot be cured by the opposing party's failure to contest it, as the absence of the report prevents verification of the service timeline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma II, n. 2 cod. proc. civ.; The failure to deposit the notification report of the appealed judgment renders a cassation appeal non-procedible, and this defect cannot be remedied by the opposing party's silence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32677-2019 proposto da: ANDREACCHIO LEONARDO in proprio e quale legale rappresentante dell’ASSOCIAZIONE EUROPA CAR, elettivamente domiciliati in Roma, viaBoezio 16, presso lo studio dell'avv . Dario Imparato dal quale sono rappresentati e difesi con l'avv . Carlo Ruffoni , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro GUGLIELMI YOLANDA ANTONELLA, GUGLIEMI SABINA, NILONI LUCA, NILONI ENRICO, questi ultimi quali eredi di GUGLIELMI LAURA; -intimati - avverso la sentenza n. 1152/2019della CORTE D'APPELLO di GENOVA , depositatail 26/7/2019;
Ric. 2019 n.32677sez. S2 -ud. 19-12-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023dal c onsigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a dei ricorrenti . rilevato che: -con n. 1152/2019, depositata il 26/7/2019, la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza n. 27/2017 del Tribunale di Imperia e in accoglimento dell’appello proposto da Yolanda AntonellaGuglielmi, Sabina Guglielmi, Luca Niloni, Enrico Niloni, questi ultimi quali eredi di Laura Guglielmi, ha dichiarato la nullità dell’atto di donazione a rogito not.
Marzi in data 29/10/2008, rep. N. 59773/21803, non avendo il donante Leonardo Andreacchio acquistato per usucapione gli immobili donati e, per l’effetto, ha ordinato allo stesso donante e all’Associazione Europea Car donataria la restituzione degli immobili che ne sono stati oggetto, a Yolanda Antonella Guglielmi, Sabina Guglielmi, Luca Niloni, Enrico Niloni, questi ultimi quali eredi di Laura Guglielmi, con vittoria di spese del doppio grado; - avverso questa sentenza Leonardo Andreacchio in proprio e l’Associazione Europa Carda lui rappresentata hanno formulato ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
Yolanda Antonella Guglielmi, Sabina Gugliemi, Luca Niloni, Enrico Niloni, questi ultimi quali eredi di Laura Guglielminon hanno svolto difese; considerato che: -è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile; - i ricorrenti , infatti, pur affermando che la sentenza è stata notificata in data 4/9/2019, non hannodepositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controparte Ric. 2019 n.32677sez.
S2 -ud. 19-12-2023 - 3 - perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017); -risulta dall’attestazione di cancelleria del 19/12/2023 che a tale data la relazione di notifica non era agli atti; - la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte intimata e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez.
U, n. 10648 del 2017 cit.); -la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 31/10/2019, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (26/7/2019), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è Ric. 2019 n.32677sez.
S2 -ud. 19-12-2023 - 4 - perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019); - non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - non vi è statuizione sulle spese perché Yolanda Antonella Guglielmi, Sabina Gugliemi, Luca Niloni, Enrico Niloni, questi ultimi quali eredi di Laura Guglielminon hanno svolto difese; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrent i di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma,