Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings by default.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the Ministry of Justice failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Ministry argued for dismissal based on procedural inaction, while the appellant, Alfredo Bassano, had not responded to the court's proposal for settlement. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the court's proposal constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14205/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BASSANO ALFREDO, elettivamente domiciliato in Salerno Via Santi Martiri Salernitani n, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO REMIGIO (FRLRMG47R01C361K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1081/2022 depositata il 09/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che lespese vanno liquidate, in favore della parte controricorrente, come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e pone le spese a carico della parte ricorrente, spese che liquida in € 800,00, oltre 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma,il 1