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Ordinanza Interlocutoria — n. 19743/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed interlocutorily; central commission absorbed nullity plea regarding disciplinary panel composition defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19743/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court issued an interlocutory order dismissing the cassation appeal without a final judgment on the merits. The appellant challenged the central commission's decision to absorb a nullity plea regarding the lack of listed members in the disciplinary panel. The court deemed the procedural issue necessary to resolve but required further examination of the case file before ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When a cassation ground alleges a violation of the principle of contradiction or equality of arms due to procedural defects in a disciplinary body, the court must first examine the specific facts and file contents before deciding on the admissibility or merit of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal interlocutory order disciplinary panel nullity plea principle of contradiction procedural defect medical order cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova, il Ministero della Salute, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova sono rimasti intimati; considerato che: 1.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
art. 589 c.p
art. 112 c.p
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova, il Ministero della Salute, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova sono rimasti intimati; considerato che: 1.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19292/2021 R.G. proposto da : ROSSARO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MENDOLA N. 32, presso lo studio dell’avvocato PINTO GIUSEPPE POMPEO (PNTGPP72D22H501D) rappresentato e difeso dagli avvocati FORCELLA GAETANO (FRCGTN69C14C773K), PERUZZI CARLO (PRZCRL69L25G224Z) -ricorrente- contro ORDINE DEI MEDICI E CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA-intimati- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA n.21/2020 depositata i l 03/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Paolo Rossaro ricorre, con un motivo, per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto l’impugnazione di lui avverso il provvedimento con cui la commissione disciplinare dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova gli aveva irrogato la sanzione della radiazione dall’albo, in relazione a fatti per i quali era stato condannato con sentenza definitiva per reati di cui all’art. 589 c.p. In particolare, la commissione centrale, a fronte delle due censure di nullità sollevate contro il provvedimento sanzionatorio dell’ordine padovano per mancanza dell’indicazione dei nomi dei componenti del collegio e per mancanza della sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio, ha affermato che la seconda censura era infondata in ragione della sufficienza della sottoscrizione del presidente e dell’estensore e ha dichiarato la prima censura assorbita;

2. l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova, il Ministero della Salute, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova sono rimasti intimati; considerato che: 1.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere la commissione centrale dichiarato assorbita la censura sollevata in relazione alla mancata indicazione dei componenti della commissione disciplinare dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova, che avevano adottato il provvedimento sanzionatorio;

2. il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione sul motivo di ricorso, acquisire il fascicolo del procedimento svoltosi davanti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

3. la causa deve essere pertanto rinviata a nuovo ruolo con ordine alla Cancelleria di acquisireil fascicolo;