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Ordinanza — n. 19732/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against speeding fine, ruling administrative proof of speed camera calibration is sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19732/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a farmers' association against a speeding fine imposed by the municipality of Sepino. The appellant argued that the speed detection device lacked proven functionality and calibration, but the lower courts found the administrative record sufficient, noting the device was homologated and calibrated just three days prior to the infraction. The Supreme Court upheld this decision, establishing that once the administration provides evidence of initial homologation and recent periodic calibration, the burden shifts to the fined party to prove the device was malfunctioning.

Regesto Legislator

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Art. 142, comma 8, Codice della Strada; Art. 360, comma 1, n. 3, Codice di Procedura Civile: In cases of traffic violations involving speed detection devices, the burden of proving the device's correct functioning rests on the administrative authority, which must provide evidence of homologation and periodic calibration; the mere absence of such proof does not invalidate the sanction if the authority has produced valid certification documents.

Parole chiave

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speeding fine appeal speed detection device administrative burden of proof periodic calibration certificate homologation requirement traffic violation sanction onus probandi grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 142, comma 8, Codice della Strada
354,95 per violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada (limiti di velocità).
Art. 360, comma 1, n. 3, Codice di Procedura Civile
285/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 2697 cod. civ
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016
14597/2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; Cass.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018
9645 del 11/05/2016; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale « ...
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022
6579 del 2023, che richiama Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022; v.
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'11/02/2021
22015 del 2022; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'11/02/2021, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato;
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020).
Cass. n. 14597/2021
E’ stato, inoltre, precisato che (Cass. n. 14597/2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16851/2022 R.G. proposto da: LA STELLA DEGLI AGRICOLTORI DI FINELLI E RAPUANO, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato MORONE MICHELE (MRNMHL57D10A783A); -ricorrente – MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA – U. T . G . DI CAMPOBASSO; -intimati - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CAMPOBASSO n. 197/2022depositata il 14 . 04 . 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. La Stella degli Agricoltori proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Campobasso per l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n. M_IT_PR_CBSPC 0000526 emessa dalla Prefettura di Campobasso e del sotteso verbale di contestazione n. V/203/17 del 24.06.2017 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Sepino, con il quale veniva irrogata all'opponente la sanzione di €. 354,95 per violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada (limiti di velocità). Il Giudice di Pace rigettava il ricorso.

2. L’opponente interponeva gravame innanzi al Tribunale di Campobasso che rigettava l'appello ritenendo infondato, per quel che ancora rileva, il motivo dedotto con cui si contestava, in quanto non provata, la funzionalità e la taratura dello strumento di rilevazione della velocità utilizzato dal Comune di Sepino. A giudizio del Tribunale risulta dal verbale di accertamento impugnato che l'apparecchio utilizzato dall’Amministrazione era stato regolarmente omologato e sottoposto a taratura pochi giorni prima dell’avvenuta infrazione.Né era stata offerta dal deducente alcuna prova della sua tesi dell’inattendibilità di un apparecchio debitamente omologato e sottoposto a verifica avvenuta in un lasso di tempo congruo rispetto alla contestazione dell’infrazione. Provata documentalmente la circostanza della taratura e, quindi, della funzionalità dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento dell’infrazione, gravava sul ricorrente l’onere, nella specie non assolto, di dimostrare che l’apparecchiatura, nonostante la recentissima verifica, non fosse funzionante.

3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione La Stella degli Agricoltoridi Finelli e Rapuano , affidandolo a due motivie illustrandolo con memoria. Restava intimata la Prefettura di Campobasso, che depositava atto dicostituzione ex a rt. 370, comma 1 , cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 45, comma 4, d.lgs. n. 285/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. In tesi , a s é guito dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 113/2015), gli autovelox devono antecedentemente e successivamente alla loro installazione essere sottoposti a due distinte procedure di verifica, una per la loro taratura e l'altra per il loro corretto funzionamento, con la conseguenza che l'assenza di una o di entrambe di tali certificazioni comporta l'annullamento della sanzione irrogata (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 1283 del 2022). Oltre al fatto che la Corte di legittimità ha affermato il principio in forza del quale le valutazioni degli agenti, frutto di mera percezione sensoriale, non rivestono fede privilegiata.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata n. 113 del 2015, il soggetto sottoposto a verifica deve dimostrare il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico solo allorquando precedentemente la P.A. abbia adeguatamente e documentalmente assicurato la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura garantita attraverso la sottoposizione della stessa anche a verifiche circa il suo buon funzionamento.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, e sono infondati. La giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, alla quale il Collegio intende attenersi, ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113),tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533/2018), essendo irrilevante (cfr.

Cass. n. 40627/2021) che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi -palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023, che richiama Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022; v. anche: Cass. n. 24757/2019; Cass. n. 29093/2020). In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell'apparecchio, quindi, non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l'esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall'Amministrazione che ha contestato l'infrazione.

E’ stato, inoltre, precisato che (Cass. n. 14597/2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale « ... non riveste fede privilegiata -e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato»(Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018). 3.1. È, quindi, a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento.In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità, spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'11/02/2021, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato;

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020). Nel caso che ci occupa, il giudice d’appello ha verificato – attraverso il verbale di accertamento impugnato - l’uso di un apparecchio regolarmente omologato e corredato dal certificato di taratura, peraltro risalente a soli tre giorni prima rispetto all’accertamento dell’infrazione commessa dall’allora appellante (v. sentenza p. 6,3° e 4° capoverso): tanto basta ad integrare la circostanza - corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria.

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,