Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to defective service of process and lack of autosufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the second act of renewal was nullified due to improper service on a deceased person's proxy. Furthermore, the complaint regarding the first act lacked the necessary details to allow the court to verify its validity. Consequently, the procedural defects prevented the court from examining the merits of the inheritance dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291, Art. 307, Art. 153 c.p.c.; A renewal order based on a nullified service cannot be extended, and a complaint for procedural error must be fully detailed to be admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9878-2019 proposto da: ORRÚ ADRIANO e ORRÚ EZIO, elettivamente domiciliati in Roma, v ia Riccardo Grazioli Lante 16, presso lo studio dell'avv . Paolo Bonaiuti , rappresentatie difesi dall'avv . Antonio Nicolini , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - Contro SERRA ROMANO, SERRA ELENA in proprio e nella qualità di tutrice di SERRA BARBARINA, SERRA GIORGETTA, SERRA ANGELA, tutti quali eredi di SERRA GIUSEPPE,SERRA ASSUNTA, ORRÙ ANNA, ORRÙ IGINO, ORRÙ MARIA, ORRÙ PIERANGELO, CARRUS GAUDIOSA, ORRÙ NICOLA eORRÙ EMILIA quali eredi di ORRÙ TITO, MARCIALIS ANNA, MARCIALIS PAOLETTA, MARCIALIS EMILIANA, MARCIALIS CATERINA, Ric. 2019 n. 9878 sez.
S2 -ud. 19-12-2023 - 2 - MARCIALIS TONIO, quali eredi di MARCIALIS FRANCESCHINO, ORRÙ MIRANDA, ORRÙ LELIO, ORRÙ ROSALIA -intimati - avverso la sentenza n. 962/2018della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI , pubblicatail 12/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023dal c onsigliere PATRIZIA PAPA . FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 19 settembre 1996, Franceschino e Raimondo Marcialis convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cagliari, Romano Serra, Elena Serra, Giorgetta Serra, Angela Serra, Barbarina Serra, tutti quali eredi di Giuseppe Serra e, premesso che erano titolari di una quota pari a 11/39 su un terreno in agro di Orroli, in catasto al fgl 64 mappale 50 e che la restante quota spettava ai convenuti, ne chiesero la divisione.
Il contraddittorio fu integrato nei confronti di Eugenio Demuro, nei confronti di Benigno Orrù, Miranda Orrù, Tito Orrù, Maria Orrù, Lelio Orrù, Anna Orrù, Igino Orrù, Ezio Orrù, Adriano Orrù, Rosalia Orrù, tutti quali eredi di Edoardo Orrù; il giudizio fu interrotto per morte di Benigno Orrù e riassunto nei confronti del suo unica erede Pierangelo Orrù.
2. Con sentenza non definitiva n. 1035/2009, il Tribunale di Cagliari accertò che Franceschino Marcialis e Raimondo Marcialis erano titolari di una quota pari a 11/39, gli eredi Giuseppe Serra erano titolari della quota di 22/39 e Miranda Orrù, Tito Orrù,Maria Orrù, Lelio Orrù, Anna Orrù, Igino Orrù, Ezio Orrù, Adriano Orrù, Rosalia Orrù e Pierangelo Orrù quale unico erede di Benigno Orrù erano titolari di una quota pari a 3/9; dispose lo scioglimento della comunione mediante Ric. 2019 n. 9878 sez. S2 -ud. 19-12-2023 - 3 - attribuzione di quote in natura da individuarsi «in termini quantitativi di ettari».
Avverso questa sentenza Miranda Orrù, Tito Orrù, Maria Orrù, Lelio Orrù, Anna Orrù, Igino Orrù, Ezio Orrù, Adriano Orrù, Rosalia Orrù e Pierangelo Orrù proposero appello, affermando che dovesse essere loro riconosciuta una quota di 20/39, mentre ai Serra di 13/39 e ai Marcialis di 6/39. 2.1. Con sentenza n. 2171/2011, seguita all’attribuzione delle quote, il Tribunale di Cagliari definì il giudizio di divisione ponendo le spese a carico degli Orrù. Anche avverso questa seconda sentenza gli Orrù proposero appello, contestando la sussistenza di soccombenza. 2.2.
Disposta la riunione delle due impugnazioni, il giudizio fu interrotto per morte di Franceschino Marcialise fu, quindi, riassunto – a mezzo di nuovo difensore - da Miranda Orrù, Lelio Orrù, Ezio Orrù, Adriano Orrù, Rosalia Orrù che notificarono la riassunzione personalmente anche a Gaudiosa Carrus, Nicola Orrù ed Emilia Orrù quali eredi di Tito Orrù, deceduto nelle more del giudizio, sebbene la morte non fosse stata dichiarata dal difensore per lui originariamente costituito. La Corte d’appello, riconosciutarituale la notifica in prosecuzione del giudizio agli eredi di Tito Orrù, deceduto nelle more, pur in mancanza della dichiarazione della sua morte, ritenne tuttavia che l’atto presentasse profili di nullità per mancata indicazione della parte deceduta, degli eredi e del tipo di successione che si era aperta e ne dispose la rinnovazione.
Quindi, poiché l’atto di riassunzione in rinnovazione era stato notificato al difensore di Tito Orrù e non personalmente ai suoi eredie il termine perentorio assegnato allo scopo si era consumato, rilevata la Ric. 2019 n. 9878 sez. S2 -ud. 19-12-2023 - 4 - nullità della notificazione, dichiarò con la sentenza n. 962/2018 l’estinzione dei due giudizi riuniti.
3. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Adriano Orrù e Ezio Orrù, affidandolo ad un motivo. Romano Serra, Elena Serra in proprio e nella qualità di tutrice di Barbarina Serra, Giorgetta Serra, Angela Serra, tutti quali eredi di Giuseppe Serra, Assunta Serra, Anna Orrù, Igino Orrù, Maria Orrù, Pierangelo Orrù, Gaudiosa Carrus, Nicola Orrù ed Emilia Orrù quali eredi di Tito Orrù, Anna Marcialis, Paoletta Marcialis, Emiliana Marcialis, Caterina Marcialis, Tonio Marcialis, quali eredi di Franceschino Marcialis, Miranda Orrù, Lelio Orrù, Rosalia Orrù non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Adriano Orrù e Ezio Orrù hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 156 commi I e II, 164 cod. proc. civ.e 125 disp. att. cod. proc. civ. , per avere la Corte d’appello dichiarato l’estinzione del giudizio perché l’atto di riassunzione è stato notificato non agli eredi di Tito Orrù personalmente ma al procuratore costituito per quest’ultimo in vita,sebbene il primo atto di riassunzione fosse stato ritualmente notificato agli eredi personalmente; hanno sostenuto, quindi, che il primo atto di riassunzione sarebbe stato erroneamente ritenuto nullo per il suo contenuto, emendato in ogni caso con la rinnovazione. 1.1.
Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello non ha omesso l’esame di alcun fatto decisivo nel dichiarare l’estinzione, in quanto ha correttamente valutato come inidoneo alla prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi di Tito Orrù sia il primo atto notificato loro personalmente, perché mancante di requisiti essenziali come individuati nell’ordinanza del 30/6/2017, sia Ric. 2019 n. 9878 sez. S2 -ud. 19-12-2023 - 5 - l’atto in prosecuzione, seppure emendato, in quanto notificato in rinnovazione non agli eredi personalmente, ma al difensore costituito per la parte deceduta.
In particolare, il primo atto di riassunzione notificato agli eredi di Tito Orrù era stato dichiarato nullo perché mancante di requisiti essenziali secondo i principi fissati da questa Corte (ex plurimis, Sez. 2, n. 13597 del 21/07/2004, Cass. Sez. 1, n. 11193 del 09/05/2018), quali il riferimento esplicito alla precedente fase processuale,le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa, il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione, la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo.
La nullità di questo atto non ha impedito l’assegnazione di un termine per la sua rinnovazione: la riassunzione si perfeziona, infatti, anche con un atto viziato, ma in tal caso il Giudice deve ordinarne la rinnovazione, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, il cui mancato rispetto determina l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 9819 del 20/04/2018, Sez. 6 - 3, n. 2526 del 03/02/2021) , cioè in caso di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione ovvero della esecuzione dell'ordine oltre il termine perentorio.
La notifica del secondo atto , tuttavia , seppure emendato, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, con l’aggiunta dei requisiti ritenuti mancanti, è tuttavia avvenut a nei confronti del procuratore del dante causadefunto ed è stata , perciò, ritenuta nulla , perché compiuta ad una persona, il procuratore domiciliatario del defunto, che non risultava avere alcun rapporto con gli eredi della Ric. 2019 n. 9878 sez. S2 -ud. 19-12-2023 - 6 - persona da lui in precedenza difesa ( cfr. Cass. Sez. 2, n. 21244 del 05/10/2009, Sez. L, n. 5883 del 11/03/2011).
Ora, se lanotifica di cui sia già stata disposta la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. sia affetta da nullità e non sia ulteriormente rinnovata, per iniziativa autonoma della parte onerata, prima della scadenza del termine fissatoallo scopo e della dichiarazione di nullità , è certamente esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso: l'art. 153 cod. proc. civ. vieta , infatti, la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini(cfr., ex plurimis, Cass.
Sez. 6 - 3, n. 14742 del 29/05/2019 ; Sez. 5,n. 19218 del 17/07/2019). 2.2. Ciò stabilitoquanto al secondo atto, la denuncia di erroneità del giudizio di nullità del primo atto di riassunzione, quello notificato personalmente agli eredi,costituisce censura inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che i ricorrenti non ne hanno indicato in alcun modo il contenuto, né specificato la sua articolazione, né riportato i punti rilevanti in senso contrario alla sua riscontrata invalidità, sì da consentire a questa Corte la verifica di un giudizio di compiutezza della sua formulazione: l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone, infatti, comunque che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di specificare i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, nel rispetto del princ ipio di autosufficienza (in ultimo, Cass.
Sez. 6 -1, n. 23834 del 25/09/2019).
3. Il ricorso dev’essere, perciò, dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei Ric. 2019 n. 9878 sez. S2 -ud. 19-12-2023 - 7 - presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bi