Cassation court dismisses appeal on lawyer fees, ruling witness testimony cannot prove partial payment bars presumptive prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the heirs' appeal against a lower court ruling that dismissed their claim for lawyer fees based on presumptive prescription. The heirs argued that witness testimony proved a partial payment of £10,000, which should have interrupted the prescription period rather than extinguishing the debt. The court held that witness testimony is insufficient to prove a partial payment in this context, as the burden of proof for interrupting presumptive prescription requires specific legal forms like a sworn oath or admission, rendering the lower court's decision correct. Consequently, the appeal was dismissed, and the heirs were ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2956, 2959 cod. civ.; In cases of presumptive prescription, witness testimony alone cannot prove a partial payment sufficient to interrupt the period, as the creditor must rely on a sworn oath or debtor admission to demonstrate non-extinguishment of the obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25820– 20 20 proposto da: avv.ti SELLITTI GENOVEFFA e SELLITTI BRUNO, in proprio e quali procuratori e difensori diCONTE CONCETTA e SELLITTI VITTORIO , giusta procura in calce al ricorso,tutti nella qualità di unici e legittimi eredi di SELLITTI SALVATORE, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 30,presso lo studiodi Alfredo Placidi, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro PUNZO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Della Giuliana n. 32, presso lo studio legale Perrotta - Casagrande , rappresentato e difeso dall’avv.
Mario Anzisi e dall’ avv. Francesco Montemurro, giusta procura allegata al controricorso,con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020n. 25828sez. S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 2894/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 28/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 25/02/2006, Concetta Conte, Vittorio Sellitti, Genoveffa Sellitti e Bruno Sellitti, nella qualità di eredi dell'avvocato Salvatore Sellitti, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Giovanni Punzo,chiedendone la condanna, in loro favore, al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese spettanti al loro dante causa per l'opera professionale svolta in suo favore e, in particolare, per quel che ancora qui rileva, nella costituzione e difesa nel procedimento cautelare ex art.670 cod. proc. civ.,promosso dal Banco di Napoli con ricorso del 15 febbraio 1995 e definito nell'anno 1995 e nella costituzione e difesa nel procedimento per reclamo, proposto dalla controparte contro il rigetto del suddetto ricorso , definito nel 1996.
Giovanni Punzo eccepì immediatamente l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 cod. civ. dei compensi per l’attività professionale svoltain suo favore, per aver interamente pagato il corrispettivo dovuto.
2. Espletate prove testimoniali e interrogatorio formale del convenuto, con sentenza n.2630/2012, il Tribunale di Napoli accolse l’eccezione di prescrizione presuntiva limitatamente alla difesa prestata nei giudizi cautelari suindicati, considerando unitariamente la fase di reclamo. Con sentenza n. 2894/2019,la Corte d’appello di Napoli rigettò sul punto l’impugnazione degli eredi Sellitti.
3. Avverso questa sentenza Concetta Conte, Vittorio Sellitti, Genoveffa Sellitti e Bruno Sellitti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi a cui Giovanni Punzo ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ric. 2020n. 25828sez. S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 3 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art 360 cod. proc. civ., i gli eredi Sellitti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 2956 e 2959 cod. civ.e degli art. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.,per non avere la Corte valutato che nella lettera del 6/6/2005, allegata a sostegno della pretesa, l’avv.
Montemurro aveva comunque ammesso di aver pagato soltanto una parte del credito per il suo assistito Punzo e per non aver considerato che poi, in giudizio, nell’interrogatorio formale reso alla udienza del 4/12/2009, lo stesso avvocato, rendendo l’interrogatorio quale procuratore speciale di Punzo, aveva affermato che «il professionista fu remunerato dal committente nella misura concordata dalle parti»e, perciò, per una somma inferiore. 1.1. Il primo motivo è infondato. La Corte d’appello, in corretta applicazione di giurisprudenza consolidata,ha escluso la valenza della lettera del 6/6/2005 quale ammissione che l’obbligazione non fosse stata estinta, perché l’asserito riconoscimento di unpagamento soltanto parziale della pretesa azionata nel presente giudizio eracontenuto in un atto stragiudiziale.
Questa Corte, infatti, ha stabilito che non costituisce motivo di rigetto dell'eccezionedi prescrizione presuntiva ex art. 2959 cod. civ. l'ammissione da parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, resa, tuttavia, fuori del giudizio: per rendere inefficace questa eccezione, infatti,è necessario che la parte che la oppone faccia ammissione che l'obbligazione non è stata estinta, direttamente o indirettamente o che l’ammissione sia ricavabile da tesi difensive o comportamenti processuali, ma soltanto e imprescindibilmente nel giudizio in cui il credito che si assume prescritto viene azionato (in ultimo, Cass.
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 35211 del 18/11/2021 con numerosi richiami ). Quanto poi all’asserita ammissione in interrogatorio formale, i ricorrenti trascurano del tutto il rilievo della Corte d’appello, pure conforme a principio consolidato, per cui la risposta dell’avv ocato del Punzo , in sua vece , quale Ric. 2020n. 25828sez. S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 4 - procuratore speciale non equivale a confessione perché l'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale, atteso che il soggetto cui è deferito, a norma dell'art.231 cod. proc. civ. , deve rispondere ad esso «personalmente ed oralmente»(cfr.
Cass. n. 7162del 9/7/1990; Sez. L, n. 12843 del 23/12/1998; Sez. 3, n. 15195 del 24/11/2000). Si consideri inoltre che, aquesta considerazione, la Corte d’appello ha comunque aggiunto che il contenuto della risposta equivaleva non certamente all’ammissione di un pagamento soltanto parziale, atteso che l’avvocato aveva utilizzato il termine «remunerato» quale sinonimo di « saldato » : la censura risulta, allora, sotto questo profilo, inammissibile per difetto di interesse perché questa ulteriore ratio , evidentemente autonoma rispetto alla inutilizzabilità delle risposte ad un interrogatorio reso da un procuratore speciale, non è stata impugnata.
2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno censurato la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo: la Corte d’appello non avrebbe considerato che, dalle deposizioni dei testi addotti dagli attori, ritenute valide ed attendibili sia in primo grado che in appello, era risultato che il pagamento a mezzo assegno circolare di £. 10.000 del 13/7/2001 fosse avvenuto in acconto e che per sua natura un pagamento parziale non è compatibile con la prescrizione presuntiva.
3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno infine prospettato la violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., 2944 e 2959 cod. civ. , per avere la Corte non considerato quale riconoscimento di debito il pagamento in acconto risultante dalle prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado, idoneo in sé ad impedire la prescrizione presuntiva e a determinare soltanto la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione ordinario e in ogni caso per avere ritenuto che il pagamento parziale non scongiurasse la prescrizione Ric. 2020n. 25828sez.
S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 5 - presuntiva eccepita perché già maturata, così erroneamente sovrapponendo la disciplina della prescrizione estintiva. 3.1. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazionee sono inammissibili perché le deposizioni testimoniali non possono essere utilizzate al fine di conseguire la prova che l’obbligazione non è stata estinta perché il pagamento oppostocon l’eccezione ex art. 2956 cod. civ.è stato soltanto parziale. In tema di prescrizioni presuntive, infatti, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta(Cass.
Sez. 6 -2, n. 17071 del 16/06/2021; Sez. 3, n. 11195 del 15/05/2007; Sez. 2, n. 785 del 27/01/1998; Sez. 2, n. 2728 del 21/12/1970). Queste considerazioni assorbono l’esame della questione della pretesa inapplicabilità della disciplina dell’interruzione della prescrizione estintiva, perché a monte non può dirsi conseguita la prova di un pagamento soltanto parziale a mezzo di deposizioni testimoniali.
3. Il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna degli eredi Sellitti al rimborso delle spese processuali in favore di Punzo , liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti eredi Sellitti al pagamento, in favore diGiovanni Punzo, delle spese del giudizio di legittimità, Ric. 2020n. 25828sez. S2 - ud. 30 - 11 - 20 23 - 6 - che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115