Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by multiple lawyers, had not requested a decision on the proposal after it was communicated, while the respondent argued for the dismissal based on this procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the right to proceed, leading to the extinction of the cassation judgment.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30909/2020 R.G. proposto da : DI TERLIZZI MARCO NICOLA DALMAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato PANZARANI MASSIMO (PNZMSM60B04E445Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati POTOTSCHNIG CRISTINA (PTTCST62D61G479M), PERGAMI FEDERICO (PRGFRC61P16C933O) -ricorrente- contro ANACLERIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA N. 39, presso lo studio dell’avvocato BOCCA RENATO (BCCRNT68P30G388D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n.29556/2018 depositata il 27/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge