Cassation court dismisses appeal against disciplinary sanction for engineers lacking prior professional mandate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by engineers against a disciplinary decision by the National Council of Engineers. The court found that the disciplinary provisions regarding the taking or withholding of a professional mandate only apply when a mandate has already been conferred, which was not the case here. Consequently, the sanction was deemed legally unfounded and the decision was quashed with remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13.1, 13.4, 13.5 Codice Deontologico degli Ingegneri; Art. 45 R.D. 23.10.1925 n. 2537: Disciplinary sanctions for taking or withholding a professional mandate presuppose the existence of a previously conferred mandate, and the sanction of 'ammonition' is not provided for by the relevant decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14854/2023 R.G. proposto da : LOVINO ROBERTA e DE LEO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in BISCEGLIE VIA R. IMBRIANI N. 156 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MICHELE MARELLA (MRLMHL52D27L109W) che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, -ricorrenti- contro CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona del Presidente Angelo Domenico Perrini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 265, presso lo studio dell’avvocato TERESA GIGLIOTTI (GGLTRS68P45C489X) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchécontro ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI, -intimato- avverso la DECISIONE d el CONSIGLIO NAZ IONALE DEGLI INGEGNERI n. 3/2023 depositata i l 6 . 6 . 2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Il 31.10.2019 l'ing. Lucia De Gennaro depositava presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Bari un esposto nei confronti degli ingegneri Giuseppe De Leo, Roberta Lovino e Francesco Ruta. Con esso lamentava il mancato affidamento a lei da parte della Lovino Costruzioni SRL e della Habitat Lovino SRL degli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori riguardanti un programma costruttivo da intraprendersi sui lotti dell'ex Cementificio De Gennaro e dell'ex Cementificio Gallo, ricadenti nella maglia A del comparto 18 del Comune di Molfetta, incarichi poi conferiti ai destinatari dell'esposto.
Nell'esposto si specificava che il 17.12.2003 era stata sottoscritta una scrittura privata tra De Gennaro Corrado Luciano (padre della esponente) e De Gennaro Generosa, soci accomandatari della Immobiliare di De Gennaro Corrado Luciano C. SAS, proprietaria dell'ex Cementificio De Gennaro, con Lovino Giuseppe, amministratore unico della Lovino Costruzioni SRL, che prevedeva l'acquisto da parte di quest'ultima del comprensorio dell'ex Cementificio De Gennaro per la realizzazione su esso di un complesso immobiliare; che all'art. 7 di tale scrittura privata, era previsto che al momento della realizzazione del programma costruttivo sull'area dell'ex Cementificio De Gennaro, la Lovino Costruzioni SRL si obbligava ad affidare agli ingegneri Mario Emilio De Gennaro, Lucia De Gennaro e Corrado De Gennaro l'incarico professionale per la realizzazione dei progetti del piano di comparto e/o lottizzazione, per la progettazione architettonica e la direzione dei lavori delle opere edilizie, la progettazione e direzione delle urbanizzazioni qualora per convenzioni col Comune di Molfetta, la progettazione e realizzazione delle stesse fossero poste a carico dei proprietari dei suoli, nonché gli incarichi per il frazionamento dei suoli, gli accatastamenti delle unità immobiliari, le tabelle millesimali, le prestazioni professionali ex D.
Lgs. n. 494/1996 ed ogni altra prestazione professionale inerente alle opere indicate; che la scrittura privata del 17.12.2003 aveva efficacia fino al 28.2.2004 ed entro quel termine tutti i soci della Immobiliare di De Gennaro Corrado Luciano C. SAS avrebbero dovuto cedere le loro quote alla Lovino Costruzioni SRL; che con scrittura privata del 22.1.2004 erano state poi specificate le percentuali relative agli onorari da corrispondere ai singoli tecnici; che con successivo contratto del 12.3.2004 i soci della Immobiliare di De Gennaro Corrado Luciano C.
SAS avevano ceduto le loro quote sociali a soggetti diversi dalla Lovino Costruzioni SRL (Polisensa Vincenza, Lovino Giacoma, Lovino Caterina e Lovino Giuseppe); che con ulteriore scrittura privata del 28.4.2004 il solo Lovino Giuseppe si era invece obbligato a conferire il mandato professionale agli ingegneri Mario Emilio De Gennaro e Lucia De Gennaro per l'espletamento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione del complesso immobiliare sul comprensorio dell'ex Cementificio Gallo, di proprietà della Immobiliare Sud SRL; che in seguito era stato costituito il Consorzio del Comparto Urbanistico 18 – Molfetta, tra i cui consorziati c'era Lovino Giuseppe, che aveva conferito incarico ad un gruppo di professionisti, tra i quali l'ing.
Lucia De Gennaro, per redigere sia il progetto di massima, che il Piano Urbanistico Esecutivo, nonché il piano di riparto della volumetria tra consorziati con indicazione dei sedimi dei fabbricati ed eventualmente dei frazionamenti delle aree medesime; che dopo una serie di vicende amministrative riguardanti il Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.), nel maggio 2019, era stata stipulata la convenzione tra il Comune di Molfetta ed i proprietari dei suoli del Comparto 18, ed era stato quindi rilasciato il permesso di costruire; che per 15 anni, insieme agli ingegneri Mario Emilio De Gennaro e Corrado De Gennaro, l'ing.
Lucia De Gennaro aveva svolto tutte le attività utili per ottenere l'approvazione definitiva del P.U.E.; che con la stipula della convenzione col Comune di Molfetta ed il rilascio del permesso di costruire doveva quindi ritenersi verificata la condizione prevista nell'accordo privato tra De Gennaro Luciano e Lovino Giuseppe; che dalla cartellonistica del progetto esecutivo l’esponente aveva appreso che la Lovino Costruzioni SRL aveva affidato la progettazione architettonica all'ing. Mario Emilio De Gennaro, come da intese, la direzione dei lavori architettonici all'ing.
Roberta Lovino, il progetto e la direzione dei lavori strutturali all'ing. Francesco Ruta, la progettazione e direzione degli impianti tecnologici all'ing. Giuseppe De Leo; che poiché la Lovino Costruzioni SRL non aveva adempiuto gli obblighi assunti con le scritture private, con pec del 25.7.2019, indirizzata a Lovino Giuseppe quale legale rappresentante della Lovino Costruzioni SRL e della Habitat Lovino SRL, e per conoscenza agli ingegneri Roberta Lovino, Francesco Ruta e Giuseppe De Leo, l’esponente aveva chiesto di definire per iscritto le attività da svolgere per portare alla definitiva realizzazione del P.U.E. sulle aree vendute dalla Immobiliare di De Gennaro Corrado Luciano C.
SAS e dalla Immobiliare Sud SRL a Lovino Giuseppe, ma senza ottenere risposta. L'ing. Lucia De Gennaro intraprendeva, altresì, un giudizio ex art.2932 cod. civ. nei confronti della Lovino Costruzioni SRL e della Habitat Lovino SRL davanti al Tribunale di Trani, per ottenere l'adempimento degli obblighi di conferimento dell'incarico ed il risarcimento dei danni subiti per il mancato incarico. L'ingegner Roberta Lovino e l'ingegner Giuseppe De Leo, ricevuta per conoscenza la comunicazione dell'ing. Lucia De Gennaro del 25.7.2019, interpellavano la Lovino Costruzioni SRL e la Habitat Lovino SRL per sapere se tra le stesse e la suindicata professionista sussistesse un valido incarico precedente a quelli loro conferiti dalla Lovino Costruzioni SRL e dalla Habitat Lovino SRL il 7.5.2019 ed il 9.5.2019, ma le società interpellate lo negavano.
Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Bari, dopo l'audizione degli ingegneri Lovino e De Leo, nella seduta del 3.2.2021, ritenuti sussistenti le ipotesi di violazione da parte degli stessi degli articoli 13.1 ("L’Ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione "), 13.4 ("L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione") e 13.5 ("L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine") del Codice Deontologico degli Ingegneri, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei loro confronti.
I suddetti professionisti negavano ogni loro responsabilità per insussistenza di un precedente incarico all'ing. Lucia De Gennaro, e comunque deducevano di non averne avuta conoscenza. All'esito del procedimento amministrativo, il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con la decisione n. 35/2021 del 28.7.2021 applicava agli attuali ricorrenti la sanzione disciplinare della censura. Avverso tale decisione proponevano ricorso, il 30.9.2022, Lovino Roberta e De Leo Giuseppe, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che con la decisione n.3/2023 del 7.3/6.6.2023, confermava la decisione del Consiglio di disciplina territoriale, sostituendo solo la più blanda sanzione dell'ammonizione a quella della censura, per la violazione degli articoli 13.1, 13.4 e 13.5 del Codice Deontologico.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per quanto ancora rileva, sosteneva che le violazioni disciplinari contestate non presupponevano necessariamente il preventivo conferimento di incarico professionale all'ing. Lucia De Gennaro, essendo volte le relative norme deontologiche ad orientare le condotte professionali degli ingegneri a canoni di massima lealtà e correttezza nei rapporti di colleganza, per cui era sufficiente che la suddetta professionista avesse un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale in virtù degli atti negoziali stipulati dalla committenza; e che la richiesta di chiarimenti inviata dai ricorrenti alla Lovino Costruzioni SRL, dopo la comunicazione dell'ing.
Lucia De Gennaro del 25.7.2019, non era sufficiente ad escludere la loro responsabilità deontologica, in quanto era già noto il mancato conferimento dell'incarico all'ing. Lucia De Gennaro. In ordine alle doglianze dei professionisti circa:
a) la mancata considerazione dell'inefficacia dell'art. 7 del contratto preliminare del 17.12.2003 concluso tra l’Immobiliare di De Gennaro Corrado Luciano C. SAS e la Lovino Costruzioni SRL, relativo al futuro conferimento di incarico professionale all'ing. Lucia De Gennaro, derivante dal mancato conseguimento del consenso scritto di tutti e 72 i soci della De Gennaro Corrado Luciano C. SAS entro il 28.2.2004, secondo la previsione dell'art. 8 di quel contratto per avere prestato il loro consenso solo 24 soci; b ) il definitivo superamento di tale preliminare inefficace con la sottoscrizione del contratto di cessione delle quote da parte dei soci della Immobiliare Sud SRL a favore di soggetti diversi dalla Lovino Costruzioni SRL (Polisensa Vincenza, Lovino Giacoma, Lovino Caterina e Lovino Giuseppe); e c ) la motivazione apparente ed inesistente resa sul punto dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Bari, che non aveva adeguatamente valutato le risultanze istruttorie; in ordine a tutto ciò, il Consiglio Nazionale si limitava a d affermare che l'organo disciplinare aveva correttamente esaminato tutti gli elementi istruttori emersi nel corso del procedimento; che la sua decisione non era viziata da contraddittorietà ed illogicità, poiché, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, esso aveva tenuto conto dettagliatamente delle vicende fattuali e giuridiche occorse nel 2003 sino al 2019; che con la scrittura privata del 28.4.2004 (quella con cui il solo Lovino Giuseppe si era personalmente obbligato a conferire il mandato professionale agli ingegneri Mario Emilio De Gennaro e Lucia De Gennaro per l'espletamento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione del complesso immobiliare sul comprensorio dell'ex Cementificio Gallo, di proprietà della Immobiliare Sud SRL), dopo lo spirare del termine del contratto preliminare del 28.2.2004, la committenza si era nuovamente impegnata a conferire l'incarico professionale a beneficio dell'ing.
Lucia De Gennaro; e che non era ravvisabile una contraddittorietà della motivazione della decisione dell'organo disciplinare per avere prima parlato di un accordo di fatto e poi di un accordo negoziale tra l'autrice dell'esposto ing. Lucia De Gennaro e la committenza, non essendo stato spiegato in che modo tale contraddittorietà avrebbe inficiato la decisione impugnata. Avverso tale decisione De Leo Giuseppe e Lovino Roberta hanno proposto ricorso a questa Corte (impropriamente indirizzato alle sezioni unite), notificato il 7.7.2023 al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ed alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, chiedendo la cassazione della decisione impugnata sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la distrazione delle spese in favore del legale antistatario, mentre sono rimaste intimate le altre parti. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. Con ordinanza interlocutoria del 30.1.2024 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione rimessa alle sezioni unite dall'ordinanza della terza sezione del 27.4.023 n. 11111, concernente la questione della sindacabilità ex artt. 360 comma primo n.
4) e 115 c.p.c., ovvero solo tramite il ricorso per revocazione ex art. 395 n.
4) c.p.c., del travisamento della prova, dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n.
5) c.p.c. Dopo la pubblicazione della sentenza delle sezioni unite della Corte n. 5792 del 5.3.2024, e la rifissazione dell'udienza camerale, i ricorrenti e la controricorrente hanno depositato ulteriori memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri per difetto di legittimazione passiva, trattandosi di organo di giurisdizione speciale collocato in posizione di terzietà e non di parte (vedi in tal senso Cass. n. 16514/2020; Cass. n. 22090/2019; Cass. 21.9.2018 n. 28114), essendo invece legittimato passivamente l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. I ricorrenti vanno condannati in solido, in base alla soccombenza, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, liquidate in dispositivo, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. Teresa Gigliotti. Col primo motivo di ricorso gli ingegneri Giuseppe De Leo e Roberta Lovino lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n.
4) c.p.c. ed alla violazione dell'art. 115 c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo dovuta ad asserito travisamento probatorio, per avere il Consiglio Nazionale degli Ingegneri erroneamente percepito che l'atto di cessione delle quote dell'Immobiliare De Gennaro S.A.S. del 12.3.2004 (doc. 30 allegato al ricorso al Consiglio Nazionale), proprietaria dell'ex cementificio De Gennaro, concluso con soggetti diversi dalla Lovino Costruzioni S.R.L. (Polisensa Vincenza, Lovino Giacoma, Lovino Caterina e Lovino Giuseppe), sarebbe stato in continuità col contratto preliminare di cessione delle quote sociali del 17.12.2003 concluso dalla Immobiliare De Gennaro Corrado Luciano C.
S.A.S. con la Lovino Costruzioni S.R.L., e che gli atti di cessione delle quote della Immobiliare Sud S.R.L., proprietaria dell'ex cementificio Gallo, del 17.9.2004, 13.10.2004, 21.10.2004, 4.11.2004 e 29.11.2004 (documenti da 32 a 35 allegati al ricorso al Consiglio Nazionale), posti in essere dai soci di quella società in favore della Lovino Costruzioni S.R.L., sarebbero stati in continuità col contratto preliminare del 28.4.2004 concluso dai predetti soci con la ditta individuale Lovino Giuseppe, (che peraltro a sua volta era condizionalmente sospeso alla prestazione di consenso di tutti i soci poi non intervenuto entro il termine del 20.9.2004), desumendo da tali continuità il permanere del diritto al conferimento dell'incarico di progettazione e direzione lavori di costruzioni sugli ex cementifici De Gennaro e Gallo a favore dell'autrice dell'esposto all'organo disciplinare, ing.
Lucia De Gennaro, alla quale i ricorrenti sarebbero subentrati nell'incarico in violazione degli articoli surrichiamati. I ricorrenti lamentano, in sostanza, col primo motivo, un errore nella ricognizione del contenuto oggettivo degli atti sopra richiamati ai sensi dell'art. 360 comma primo n.
4) c.p.c. per la violazione dell'art. 115 c.p.c. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano l'eccesso di potere, la contraddittorietà, il travisamento ed errore nei presupposti, l'irragionevolezza ed illogicità della decisione, il cattivo uso del potere disciplinare, la violazione del principio di legalità dell'art. 1 comma 1 della L. 7.8.1990 n. 241 in relazione all'art. 45 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, e la violazione del principio di tipicità e nominatività della sanzione disciplinare, per avere la decisione impugnata applicato loro la sanzione dell'ammonizione, non prevista da quell'ultimo articolo, per di più completamente trascurando i contratti definitivi che erano stati prodotti, che dimostravano come i preliminari del 17.2.2003 e del 28.4.2004, contenenti gli impegni al futuro conferimento di incarico professionale all'ing.
Lucia De Gennaro, non avessero avuto seguito. Deducono, pertanto, che quest'ultima non avesse ricevuto alcun incarico professionale nel quale i ricorrenti fossero scorrettamente subentrati, per avere ascritto loro il dolo sotto il profilo soggettivo quando avevano ricevuto comunicazione delle rivendicazioni di incarico della predetta il 25.7.2019, solo dopo avere essi stessi già ricevuto dalla Lovino Costruzioni SRL e dalla Habitat Lovino SRL gli incarichi professionali del 7.5.2019 e del 9.5.2019, e per avere ritenuto applicabili le disposizioni dell'art. 13.1, 13.4 e 13.5 del Codice Deontologico degli Ingegneri pur in assenza di un preventivo conferimento di incarico all'ing.
Lucia De Gennaro confliggente con l'incarico loro in precedenza conferito. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano l'irrisolto contrasto concettuale e giuridico tra pretesi anteriori accordi di fatto ed accordi consacrati in posteriori atti notarili, lamentando che la decisione impugnata abbia dapprima fatto riferimento ad accordi di fatto non provati, che sarebbero intercorsi fra una non meglio precisata committenza da un lato e De Gennaro Lucia, culminati nel conferimento di incarico da parte di Lovino Giuseppe alla professionista del 22.1.2004, e poi abbia ritenuto di poter desumere la conferma degli incarichi professionali promessi all'ing.
Lucia De Gennaro coi contratti preliminari del 17.12.2003 e del 28.4.2004 da una lettura dei contratti definitivi non conforme al loro contenuto oggettivo, sottoposto a ricorso per travisamento del fatto probatorio col primo motivo. Ritiene la Corte che debba essere esaminato, con priorità, il secondo motivo di ricorso, in quanto la decisione impugnata ha erroneamente sussunto la condotta dei ricorrenti nell'ambito applicativo dell'articolo 13.1, 13.4 e 13.5 pur in assenza di un incarico professionale già conferito all'ing. Lucia De Gennaro prima dei conferimenti di incarico ai ricorrenti del 7.5.2019 e 9.5.2019, posto che dal contenuto delle disposizioni dell'art. 13.4 e 13.5 del Codice Deontologico degli Ingegneri (riportate alle pagine 3 e 4 di questa ordinanza) risulta che gli illeciti disciplinari presuppongono il subentro o la sottrazione di un incarico professionale già effettivamente conferito ad altro professionista, e non già ancora da ottenere, come invece nel caso dell'ing.
Lucia De Gennaro. La stessa fattispecie dell'art. 13.1 del medesimo Codice, nel richiamare l'obbligo degli ingegneri di improntare il loro comportamento a massima lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi, presuppone egualmente che l'incarico professionale sia stato già conferito. Nella specie, invece, la decisione impugnata riconosce che i ricorrenti hanno solo avuto conoscenza delle rivendicazioni dell'ing. Lucia De Gennaro il 25.7.2019, e quindi dopo avere già ricevuto i propri incarichi. Un'ulteriore violazione del principio di tipicità va poi ravvisata anche nell'applicazione ai ricorrenti della sanzione disciplinare dell'ammonizione, in quanto l'art. 45 del R.D.23.10.1925 n. 2537 contempla solo le sanzioni disciplinari dell'avvertimento, della censura, della sospensione dall'esercizio della professione e della cancellazione dall'albo e non quella dell'ammonizione.
Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, il primo ed il terzo motivo devono ritenersi assorbiti, così come resta assorbito l’esame dell’ulteriore profilo di censura inerente alla violazione del principio di tipicità della sanzione irrogabile. La decisione impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri in diversa composizione. In base al principio della soccombenza l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.200,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. Teresa Gigliotti; accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, cassa l'impugnata decisione in relazione al motivo accolto, e r