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Ordinanza — n. 19690/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on ne bis in idem but allows third ground for procedural error regarding evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19690/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first appeal ground claiming a violation of the ne bis in idem principle due to lack of finality in prior proceedings. However, the Court found the second ground regarding administrative illegitimacy inadmissible while accepting the third ground alleging a procedural error in the examination of evidence. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to a different judge for a complete review of the probative records.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 203 Codice della Strada: The Court of Cassation acts as a judge of procedural facts when a lower court omits the examination of decisive documents produced in the case, necessitating a remand for a complete assessment of the evidence.

Parole chiave

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procedural error omission of evidence ne bis in idem administrative sanction remand for retrial ZTL violation disability tag persone con disabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
203, 204 e 204-bis del codice della strada, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 7, comma 1 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
190,47 exart. 7, comma 1, d.lgs.
Art. 203 Codice della Strada
La ricorrente riteneva illegittimo il provvedimento emesso in difetto di presentazione del ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, exart. 203 CdS, avverso il verbale di accertamento presupposto.
Art. 188 Codice della Strada

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7933 del 2024
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7933 del 2024Cass.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019
7933 del 2024Cass. Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019, Rv.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 9697/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of interest and agreement on cost compensation.
Ordinanza — n. 15824/2022 — snciv
Italian Court dismisses appeal against administrative fine for entering ZTL without immediate contestation proof.
Ordinanza — n. 34895/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging evidence burden and cost allocation in traffic fine case.
Ordinanza — n. 33197/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against administrative traffic fines for unauthorized use of public bus lanes.
Ordinanza 66/2002
Italian Constitutional Court dismisses constitutional questions regarding jurisdictional rules after social security disputes. The court finds the issues manifestly unfounded based on statutory interpretation. The court rules that the removal of the pretore does not alter the jurisdictional exclusion. The court applies the principle that references to abolished offices transfer to their successors. The court concludes that the legislative intent was to maintain the specific jurisdictional rules. The court determines that the new judicial structure preserves the original legal framework. The court affirms that the constitutional questions lack merit under the cited laws. The court rejects the argument that the new system changes the jurisdictional status. The court upholds the existing legal order regarding social security disputes. The court confirms the manifestly unfounded nature of the constitutional challenges.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 157/2022 R.G. proposto da: CRISANTI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, N. 297, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO MAURO (VGLMRA59H24H501G),che l a rappresenta e difende ; -ricorrente – contro UTG -PREFETTURA DI ROMA; -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 9200/2021 depositata il26/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. Laura Crisanti proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione del 30.05.2018 con la quale la Prefettura di Roma le irrogava la sanzione di €. 190,47 exart. 7, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’), in quanto in data 29.09.2017 l’autovettura di proprietà della ricorrente circolava in Roma nella corsia riservata ai mezzi pubblici senza autorizzazione. La ricorrente riteneva illegittimo il provvedimento emesso in difetto di presentazione del ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, exart. 203 CdS, avverso il verbale di accertamento presupposto.

2. Il Giudice di Pace di Roma , con sentenza n. 4614 del 13.03.2019, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta per violazione del principio del ne bis in idem: era accaduto che la Crisanti aveva già impugnato il verbale presupposto dinanzi al medesimo Giudice di Pace (nella persona di diverso giudice), che aveva rigettato il ricorso con sentenza del 27.03.2018. In precedenza, la Crisanti aveva, infatti, inviato una raccomandata al Comune di Roma quale istanza in autotutela, chiedendo l'annullamento del verbale e giustificando il transito nella corsia riservata in virtù dell'esposizione dell'apposito tagliando per il trasporto del padre invalido (exart. 188 CdS); tale istanza, tuttavia, qualificata dal Comune di Roma come ricorso ex art. 203 CdS, era stata inviata al Prefetto il quale, rigettata l’istanza, emetteva l’ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione dinanzi ad un diverso Giudice di Pace.

3. Per la riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 4614/2019 Laura Crisanti proponeva gravame innanzi al Tribunale di Roma, il quale rigettava l'appello cosìargomentando: - è fondato il motivo di opposizione relativo all’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta per ragioni di ne bis in idem: in assenza di produzione negli atti di causa della sentenza di rigetto munita di attestazione di passaggio in giudicato - cui il Giudice di Pace fa riferimento in motivazione - non poteva essere integrata la violazione del principio sopra richiamato; - è infondato, tuttavia, il motivo d'appello relativo illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, basato sulla circostanza della mancata presentazione di un ricorso amministrativo al Prefetto da parte della Crisanti: dall'esame dell'istanza in autotutela depositata dalla ricorrente si evince, infatti, che essa del tutto legittimamente è stata considerata equivalente al ricorso in opposizione in via amministrativa presentato al Prefetto, disciplinato dal Codice della Strada; - è, altresì, infondato il motivo di opposizione con il quale si denuncia la mancanza di potere di firma del Vice-Prefetto firmatario dell'ordinanza-ingiunzione, posto che spetta all'opponente l'onere provare il fatto negativo dell'insussistenza della delega di firma in capo al funzionario; - quanto all'illegittimità del verbale presupposto, la ricorrente non ha provato in alcun modo la dichiarata circostanza che la persona disabile fosse trasportata nel giorno, ora e luogo dell'accertamento, a bordo del veicolo.

3. La predetta sentenza veniva impugnata da Laura Crisanti per la cassazione e il ricorso affidato a tre motivi. Restava intimato l'Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura di Roma. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 203, 204 e 204-bis del codice della strada, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. La ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha equiparato una mera istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 - novies legge 7 agosto 1990, n. 241 (contenente richiesta bonaria di riesame e di annullamento d'ufficio del verbale illegittimo) ad un ricorso gerarchico al Prefetto ex art . 203 CdS: come emerge anche dall'orientamento della Corte di legittimità, mentre l'opposizione dinanzi al Prefetto avverso il verbale di contestazione di un'infrazione del codice della strada introduce un procedimento avente natura contenziosa, l'istanza in autotutela non è uno strumento di protezione del cittadino e non ha natura giustiziale, non obbliga l'Amministrazione neppure a provvedere.

In definitiva, l’ordinanza- ingiunzione è illegittima in quanto il Prefetto non disponeva del potere di emetterla senza che sia stato preventivamente presentato un ricorso gerarchico ex art. 203 CDS avverso il verbale sanzionatorio. 1.1. Il motivo è inammissibile, in quantosi traduce in un’ stanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (ex multis: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022;

Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019). Il Tribunale ha compiutamente motivato il suo convincimento: a prescindere, infatti, dalla formulazione letterale, il riferimento nell’istanzadi cui si discute all’annullamento del verbale illegittimo e l’aver paventato un’azione giudiziale, rendono equiparabilel’istanza alricorso al Prefetto previsto dagli artt. 203, 204 CdS. Il giudice di seconde cure, in altri termini, individua nell’istanza di cui si discute una contestazione nel merito del provvedimento e del rapporto, diversamente dalla fattispecie discussa nella pronuncia di questa Corte menzionata nel ricorso (Cass. n. 24033 del 2020), ove l'atto in questione (erroneamente qualificato come ricorso) consisteva in una comunicazione relativa all’applicazione della «sanzione accessoria pecuniaria prevista dall'art. 126-bis, comma 2 e alla sottrazione dei punti», in cui il ricorrente aveva sì posto in essere una serie di dichiarazioni, ma unicamente volte ad evitare l'applicazione della sanzione accessoria, così che l'atto non poteva essere qualificato «ricorso al prefetto»ai sensi dell'art. 203 CdS.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 204 del codice della strada, in relazione all'art. 360, comma 1, nn.

3) e 5) cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento alla mancanza di potere del vice prefetto ad emettere l'ordinanza- ingiunzione e mancanza di sottoscrizione, nella parte in cui rappresenta una realtà processuale viziata nel ricorso introduttivo dell'opposizione: parte ricorrente aveva , infatti, fatto presente di aver esercitato l'accesso agli atti, in particolare al fascicolo digitale della Prefettura, ma con esito negativo; inoltre, aveva chiesto in via istruttoria al giudice di prime cure l’ordine di esibizione della delega del Prefetto,richiesta reiterata nel ricorso in appello.

Tanto basta a censurare anche l'affermazione per cui gli atti amministrativi godano di una presunzione di legittimità anche nel caso in cui -come quello di specie - nell'ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le p roprie eccezioni solo sulla base degli atti in possesso della P.A., la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione. 2.1. Il motivo è infondato. Invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'ordinanza-ingiunzione con la quale si impone il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice-prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass.

Sez. 6 -2, Sentenza n. 3904 del 19/02/2014, Rv. 629766 -01). Invero, il d . l gs. n. 139 del 2000, art. 1, dispone che: «1. La carriera prefettizia è unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera, il suo ordinamento è regolato dal presente decreto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel d . l gs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella, che costituisce parte integrante del suddetto decreto. Detta tabella può essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e d.lgs. n. 303, con regolamento da adottare ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 11, comma 4, e della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4-bis».

Per quanto rileva nel caso di specie, l’allegato A, di cui all'art. 1, comma 2, nell'individuare le funzioni e i compiti esercitati dal personale della carriera prefettizia, include tra questi: «(...) e) esercizio dei compiti connessi alla responsabilità del prefetto a garanzia della legalità amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essenziali; esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative». Legittimamente, dunque, l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione in questo giudizio è stata firmata dal dirigente delegato, anziché dal Prefetto, dovendosi altresì escludere che le modificazioni apportate dalla legge n. 120 del 2010, ribadendo la previsione che l'ordinanza è adottata dal Prefetto e che questi ha la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione, possa avere innovato nell'ambito dell'ordinamento della carriera prefettizia e reso non operanti le disposizioni che individuano i compiti del personale della carriera prefettizia.

3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame su un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché omesso esame di documenti probatori decisivi circa il fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

5) cod. proc. civ. In merito all'esibizione del tagliando invalidi - che può essere utilizzato su qualsiasi veicolo - contenente la dichiarazione del genitore invalido di trovarsi a bordo del veicolo guidato dalla figlia Laura Crisanti, la ricorrente censura la sentenza per vizio motivazionale (motivazione del tutto apparente) in quanto il giudice d'appello non avrebbe preso in alcun modo in esame i documenti prodotti in giudizio già in primo grado e allegati all’istanza in autotutela, limitandosi ad asserire che parte ricorrente non avrebbe provato nulla. 3.1.

Il motivo è fondato. Occorre precisare che non si è in presenza di errore revocatorio, in quanto esso cade su un punto controverso oggetto di discussione (circolazione in ZTL senza tagliando invalidi), e non già perché si debba escludere l’erronea percezione del giudice di merito, come sostenuto in ricorso(p. 20, ultimo capoverso). Tanto precisato, si è dunque in presenza di un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice anche del «fatto processuale» e può esercitare il potere - dovere di esame diretto degli atti, allorquando – come nel caso che ci occupa - la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati (ex multis:

Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7933 del 2024Cass. Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019, Rv. 654799 - 01). Dall’esame degli atti risulta , in effetti,prodotto già in primo grado il contrassegno invalidi, munito di dichiarazione del suo beneficiario riguardo la sua presenza nell’auto della figlia; il Tribunale, invece, ha ritenuto infondato il motivo di appello dedotto dalla Crisanti affermando che «… la parte ricorrente non ha provato in alcun modo la dichiarata circostanza che la persona disabile fosse trasportata nel giorno ora il luogo dell'accertamento a bordo del veicolo».

La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata, spettando al giudice del rinvio il completo esame delle risultanze probatorie disponibili.

4. In definitiva, il Collegio cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al medesimo Tribunale inpersona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivodel ricorso; rigetta il secondo; in accoglimento del te