Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 19629/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to improper notification of the State's response to the civil appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19629/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling regarding administrative fines for issuing bank checks without authorization. The appellant argued that the checks were void as payment promises rather than credit titles, while the State contended the administrative offense persisted regardless of the check's legal status. The court rejected the merits but focused on procedural defects, finding the State's response was improperly notified to the wrong office and thus null, requiring the case to be remanded for correct notification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 11, comma 3, R.D. n. 1611 del 1933; Art. 291, comma 1, cod. proc. civ.: A notification of the State's response to a cassation appeal made to the wrong office is null and requires remand for proper notification if the State does not constitute itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
improper notification State response cassation appeal nullity of notification remand for new role administrative fines bank checks assegno turistico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11, comma 3, R.D. n. 1611 del 1933
Dalle norme generali in materia di rappresentanza e difesa dello Stato (art. 11, comma 1, R.D.
Art. 291, comma 1, cod. proc. civ.
1611 del 1933, risultando, conseguentemente, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291, comma 1, cod. proc. civ., ovvero di sanatoria, qualora l’amministrazione si costituisca ( Cass.
Art. 1, comma 1, R.D. n. 1612 del 1933
1611 del 1933; art. 1, comma 1, R.D. n. 1612 del 1933) si ricava che il ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce violazione - falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n.
art. 28 d.lgs. n. 507/99
386 (come modificata dall'art. 28 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20890/2018
civ., ovvero di sanatoria, qualora l’amministrazione si costituisca ( Cass. n. 20890/2018, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 608/2015
Cass. n. 22079/2014
608/2015, Cass. n. 22079/2014, Cass.
Cass. n. 9411/2011
22079/2014, Cass. n. 9411/2011 e Cass.
Cass. Sez. Un. n. 17207/2003
9411/2011 e Cass. Sez. Un. n. 17207/2003).
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020
Cass. n. 18345/2006
Sez. Un. n. 608/2015
Sez. Un. n. 608/2015, Cass.
Sez. Un. n. 17207/2003
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23733/2021 R.G. proposto da: PONTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA EMANUELE GIANTURCO, N. 1, presso lo studio dell’avvocato FREDDI FABIO (FRDFBA76C03A271L), che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA -UTG DI PERUGIA -intimati - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI PERUGIA n. 863/2021 depositata il08/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. In data 12.10.2017, la Prefettura di Perugia notificava a Giuseppe Ponti ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzione amministrativa pari a €. 11.044,00, oltre sanzioni accessorie, per l'emissione di assegni senza l'autorizzazione della banca trattaria essendo privi di provvista, in violazione dell'art. 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386 (come modificata dall'art. 28 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507). Giuseppe Ponti proponeva ricorso avverso detta ordinanza- ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di Perugia che, con sentenza del 23.05.2018, rilevato come il provvedimento fosse stato erroneamente emesso con riguardo a tre dei quattro assegni spiccati dal Ponti, lo annullava anche con riferimento all'assegno residuo per cui l'ingiunzione era stata regolarmente emessa, riscontrando la tardività dell'ordinanza-ingiunzione.

2. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia impugnavano la predetta sentenza innanzi al Tribunale di Perugia che, in accoglimento dell'appello, con sentenza n. 863 /2021, respingeva l'opposizione proposta in primo grado osservando, per quel che qui ancora rileva: - n on può essere considerato nullo l’assegno emesso in quanto privo di data e di luogo di emissione , perché dalla scrittura privata del 17.03.2007 - intercorsa tra Giuseppe Ponti e i promittenti venditori di un'attività alberghiera ricettiva - risultava che l'assegno di cui è causa dovesse essere consegnato dal Ponti in pagamento del corrispettivo dell’acquisto, e non poteva, dunque, essere qualificato come promessa di pagamento; - la circostanza che l'assegno di cui è causa fosse nullo e potesse valere solo come promessa di pagamento non fa comunque venir meno l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990, rendendo nulla anche l’ordinanza- ingiunzione: la Corte di legittimità ha, infatti, a tal proposito precisato che chiunque emetta un assegno bancario privo di data di emissione «accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione» e « quindi risponde dell'illecito previsto dalla legge n. 386 del 1990, art. 1, se al momento dell'utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo» (Cass.

Sez. 2 , Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020, Rv. 659176 – 01; Cass.14322/2007). D'altro canto, come ha stabilito Cass. 18345/2006 per l'ipotesi dell'assegno senza provvista di cui al successivo art. 2 della legge 386/1990, la violazione amministrativa non si consuma nel momento dell'emissione dell'assegno, ma quando l'assegno viene presentato all'incasso. - per ciò che è del quantum della sanzione, l'accoglimento dell'appello esclude in radice la possibilità di procedere ad una rideterminazione della misura della sanzione, ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011.

3. La predetta sentenza veniva impugnata da Giuseppe Ponti per la Cassazione, e il ricorso affidato a due motivi. Restavano intimati il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG di Perugia. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione - falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., relativamente agli art. 1 RD n. 1736 del 1933 e 28 d.lgs. n. 507/99. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto che l'assegno bancario emesso dal Ponti senza data doveva considerarsi nullo: non costituendo, perciò, titolo di credito ma avendo solo valore di promessa di pagamento non trovava, dunque, applicazione l'art. 28 d.lgs. n. 507/99, applicabile solo ed esclusivamente agli assegni bancari. Né vi era intesa tra traente e prenditore di utilizzare il documento come titolo di credito: il che vale ad escludere il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità (Cass. n. 19797 del 22.09.2020) e richiamato in sentenza.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione - falsa applicazione di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., relativamente all’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuta accolta, neppure parzialmente, l'originaria opposizione in riferimento al numero degli assegni erroneamente contestati dalla Prefettura nel numero di quattro e successivamente ridotti ad uno. Il riconoscimento del parziale accoglimento dell'originaria opposizione avrebbe consentito, se non altro, la riduzione delle sanzioni comminate, cosicché il giudice di secondo grado avrebbe potuto rideterminare sia l'importo della sanzione che l'applicazione delle misure accessorie (anche nella loro durata).

3. Il ricorso è stato notificato in via telematica all’indirizzo p.e.c. dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia. Dalle norme generali in materia di rappresentanza e difesa dello Stato (art. 11, comma 1, R.D. n. 1611 del 1933; art. 1, comma 1, R.D. n. 1612 del 1933) si ricava che il ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. deve essere notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notificazione eseguita in violazione della surrichiamata normativa non può ritenersi affetta da inesistenza, né da mera irregolarità, bensì da nullità, giusta quanto espressamente disposto dall’art. 11, comma 3, R.D. n. 1611 del 1933, risultando, conseguentemente, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291, comma 1, cod. proc. civ., ovvero di sanatoria, qualora l’amministrazione si costituisca ( Cass. n. 20890/2018, Cass.

Sez. Un. n. 608/2015, Cass. n. 22079/2014, Cass. n. 9411/2011 e Cass. Sez. Un. n. 17207/2003). Nel caso in esame, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Perugia sono rimasti intimati, onde non può ritenersi realizzato il meccanismodi sanatoria innanzi descritto. Si rende, pertanto, necessario, alla luce delle considerazioni che precedono, disporre la rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Perugia , ordinandone l’esecuzione presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Atal fine, la causa va rinviata a nuovo ruolo .

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cas