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Ordinanza Interlocutoria — n. 19628/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal suspended due to debt settlement procedure under Law 197/2022 requiring payment documentation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19628/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal against a customs fine following the applicant's adoption of the debt settlement procedure under Law 197/2022. While the applicant argued for suspension based on the legislative provision, the opposing party contended that such requests are inadmissible in cassation. The court rejected the argument that cassation lacks the function to suspend proceedings, ruling instead that the statutory suspension applies to all judgments including cassation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236 della legge n. 197/2022; The legislative provision suspending proceedings for debt settlements applies to cassation appeals, overriding the principle that cassation cannot suspend cases pending other disputes.

Parole chiave

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suspension of cassation debt settlement procedure Law 197/2022 customs administrative fine suspended proceedings doppio turno d'asta doppia assicurazione doppia imposizione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236 della legge n. 197/2022
L’ordinanza- ingiunzione aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 60.000, ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett.
Art. 295 c.p.c.
29172 del 2020 ), in quanto nel caso in esame non si tratta di sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità-dipendenza ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma appunto di una sospensione prevista dal legislatore, di per sé non estranea al giudizio di cassazione (si pensi alla sospensione contemplata dall’art.
Art. 398, comma 4 c.p.c.
295 c.p.c., ma appunto di una sospensione prevista dal legislatore, di per sé non estranea al giudizio di cassazione (si pensi alla sospensione contemplata dall’art. 398, comma 4 c.p.c., in origine automatica e oggi subordinata al vaglio del giudice della revocazione).
art. 295 c.p
29172 del 2020 ), in quanto nel caso in esame non si tratta di sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità-dipendenza ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma appunto di una sospensione prevista dal legislatore, di per sé non estranea al giudizio di cassazione (si pensi alla sospensione contemplata dall’art.
art. 398, comma 4 c.p
295 c.p.c., ma appunto di una sospensione prevista dal legislatore, di per sé non estranea al giudizio di cassazione (si pensi alla sospensione contemplata dall’art. 398, comma 4 c.p.c., in origine automatica e oggi subordinata al vaglio del giudice della revocazione).

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 29172 del 2020
Cass. n. 15722/2023
in tal senso Cass. n. 15722/2023 e Cass.
Cass. n. 34822/2023
15722/2023 e Cass. n. 34822/2023) e di seguire invece l’orientamento che appunto dispone la sospensione del giudizio (v.
Cass. n. 8028/2024
per tutte Cass. n. 8028/2024, Cass.
Cass. n. 7639/2024
8028/2024, Cass. n. 7639/2024, Cass.
Cass. n. 5114/2024
7639/2024, Cass. n. 5114/2024 e Cass.
Cass. n. 4859/2024
5114/2024 e Cass. n. 4859/2024).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17506/2021 R.G. proposto da : PADOVAN DEBORA, c.f. PDVDBR76E65L424O, in qualità di titolare dell’impresa individuale My Double D Bet di Debora Padova, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Terranova,dall’avv. Maria Francesca Soriano e dall’avv. Fabio Ferraro, elettivamente domiciliata in Roma presso il loro studio in via Vincenzo Bellini n. 24; ricorrente contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, c.f. 97210890584, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, presso la stessa nei suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12; controricorrente avverso la sentenza n. 485/2020 della Corte d’appello di Trieste, pubblicata il 24-12-2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14- 03-2024 dal consigliere Chiara Besso Marcheis. Udite le conclusioni del pubblico ministero –il sostituto procuratore generale Roberto Mucci – che ha chiesto alla Corte di respingere l’istanza di sospensione del giudizio di cassazione e di rigettare il ricorso. PREMESSO CHE 1. Con la sentenza n. 485/2020 la Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da Debora Padovan, quale titolare dell’esercizio commerciale ‘My Double D Bet di Debora Padovan’, avverso la sentenza n. 557/2019 del Tribunale di Trieste, che aveva respinto la sua opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 16863 del 7 settembre 2018, emessa a seguito di accertamento nel locale effettuato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’ordinanza- ingiunzione aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 60.000, ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. h), punti 1 e 2 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, per la violazione dell’art. 1, comma 644, lett.

b) e c), avendo raccolto scommesse su eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, e che consentivano vincite superiori a euro 10.000. La sentenza d’appello ha rigettato tutti i motivi di gravame proposti da Debora Padovan, con riguardo alla violazione dell’art. 8 della direttiva 98/34/CE in relazione alle disposizioni tecniche di cui all’art. 1, commi 643 e 644 della legge 190/2014, alla violazione del principio di non autoincriminazione, alla violazione degli artt. 49 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), all’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e all’omesso rinvio alla Corte costituzionale, nonché alla mancata sospensione del giudizio in attesa di decisione del TAR Lazio.

2. Debora Padovan ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di otto motivi. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria, chiedendo che il procedimento sia sospeso ai sensi dell’art. 1, comma 236 della legge n. 197/2022, a seguito dell’adesione alla procedura di “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione” e ha prodotto la comunicazione dalla quale risulta che è stata ammessa alla procedura rateale e la ricevuta del pagamento della prima rata.

All’esito della camera di consiglio del 29 novembre 2023 la Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza della sezione. Memoria è stata depositata dalla ricorrente prima della pubblica udienza, insieme alle ricevute di pagamento delle rate di novembre 2023 e febbraio 2014. CONSIDERATO CHE La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022 (cd. “rottamazione quater”), producendo la dichiarazione di adesione e la comunicazione dell’importo dovuto e della ammissione alla procedura di rateizzazione del medesimo.

Ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge, nella dichiarazione di adesione “il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice; l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.

Il legislatore ha quindi previsto un meccanismo per il quale il processo avente ad oggetto i carichi “rottamati” è sospeso sino al deposito della documentazione attestante il perfezionamento del pagamento dell’intera somma dovuta. Ci si trova di fronte a una ipotesi di sospensione ex lege del processo, che il legislatore ha disposto per i “giudizi”, tra i quali rientra pertanto anche il giudizio di cassazione. Non rileva al riguardo l’orientamento di questa Corte, richiamato dal pubblico ministero, per cui “l'istanza disospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito” (in tal senso, ex multis, Cass., sez. un., n. 29172 del 2020 ), in quanto nel caso in esame non si tratta di sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità-dipendenza ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma appunto di una sospensione prevista dal legislatore, di per sé non estranea al giudizio di cassazione (si pensi alla sospensione contemplata dall’art. 398, comma 4 c.p.c., in origine automatica e oggi subordinata al vaglio del giudice della revocazione).

Il Collegio ritiene quindi di non seguire l’orientamento, pur presente in decisioni di questa Corte, che facendo leva su una supposta incompatibilità del giudizio di cassazione con il disposto di cui al richiamato comma 236, non sospende il giudizio e dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. in tal senso Cass. n. 15722/2023 e Cass. n. 34822/2023) e di seguire invece l’orientamento che appunto dispone la sospensione del giudizio (v. per tutte Cass. n. 8028/2024, Cass. n. 7639/2024, Cass. n. 5114/2024 e Cass. n. 4859/2024).

Il presente giudizio di cassazione va pertanto sospeso sino alla produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento della totalità della somma dovuta dalla ricorrente in base alla procedura di definizione agevolata, ovvero il suo mancato pagamento.

P.Q.M.

La Corte sospende il presente giudizio sino alla produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento della totalità della somma dovuta dalla ricorrente, ovvero il suo mancato pagamento. Così deciso in Roma, nella cam