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Ordinanza — n. 19545/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to apparent lack of reasoning and violation of new claim prohibition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19545/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the second-instance judgment null and void, remanding the case to the Court of Appeal of Rome. The appellant argued that the appellate court's reasoning was merely apparent, failing to substantively address the first-instance decision's findings on standing and procedural timing. The court agreed, ruling that the appellate judgment lacked the required argumentative depth to refute the lower court's conclusions, thereby violating procedural guarantees.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: A second-instance judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to substantively refute the first-instance decision or address new claims properly.

Parole chiave

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apparent reasoning nullity of judgment new claim prohibition appellate review procedural nullity notifica tardiva dei difetti anticipo spese tardivo produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 111, comma 5 Cost.
Art. 342 c.p.c.
Il terzo motivo fa valere nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 342 c.p.c., laddove ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame.
Art. 345 c.p.c.
Il quarto motivo contesta nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 345 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di pronunciare sul terzo motivo di gravame, con il quale erano anche state reiterate le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
art. 115, comma 1 c.p
Il secondo motivo contesta nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, comma 1 c.p.c., per avere ritenuto che il primo giudice avesse ampiamente esposto le ragioni in base alle quali ha fondato il proprio convincimento.
art. 342 c.p
Il terzo motivo fa valere nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 342 c.p.c., laddove ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame.
art. 345 c.p
Il quarto motivo contesta nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 345 c.p.c.
art. 112 c.p
Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di pronunciare sul terzo motivo di gravame, con il quale erano anche state reiterate le istanze istruttorie già formulate in primo grado.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 8038/2018
Cass., sez. un., n. 27199/2017
sez. un., n. 27199/2017
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.802/2019 R.G. proposto da : GRUPPO MIRC SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 72, presso lo studio dell’avvocato STANCO GIUSEPPE (STNGPP63P03I990M) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ITALGAS RETI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL VIMINALE 5, presso lo studio dell’avvocato GALLO GIUSEPPE (GLLGPP61P02D862H) che la rappresenta e difende; -controricorrente- ENI GAS E LUCE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL VIMINALE 5, presso lo studio dell’avvocato GALLO GIUSEPPE (GLLGPP61P02D862H) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3614/2018,depositata il 23/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/05/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La società Mirc 2050 s.a.s. ha proposto nei confronti di ENI Divisione Gas Power s.p.a. domanda di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nella realizzazione di un impianto a metano; l’attrice ha dedotto di avere fatto in data 13 gennaio 2005 richiesta a Italgas s.p.a. di sopralluogo per l’installazione di una nuova utenza ai fine di trasformare l’impianto di un condominio da impianto a gasolio in impianto a gas, che solo a seguito di numerosi solleciti, e del pagamento in favore di ENI della somma di euro 8.517,09, ENI finalmente comunicava che i lavori sarebbero cominciati in data 21 novembre 2005 e sarebbero terminati il 25 novembre 2005, così che la convenuta aveva eseguito le opere con evidente ritardo, rendendosi inadempiente agli obblighi contrattuali e causando all’attrice notevoli danni.

Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta volontariamente Italgas s.p.a. Con sentenza n. 10014/2011 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda: risultando – a seguito della separazione delle competenze nell’attività di vendita e di distribuzione del gas – riservata a ENI solo l’attività di vendita del gas, va esclusa la legittimazione passiva della convenuta; responsabile per i lavori è infatti stata la società di distribuzione Italgas, che d’altro canto solo in data 2 settembre 2005 ha avuto materialmente la possibilità di attivarsi, ma Italgas non è stata destinataria di alcuna domanda.

2. La sentenza è stata impugnata da Mirc. La Corte d’appello di Roma – con la sentenza 23 maggio 2018, n. 3614 – ha dichiarato inammissibile il gravame.

3. Avverso la sentenza Gruppo Mirc s.r.l. (già Mirc 2050 s.a.s.) ricorre per cassazione. Resistono con separati atti di controricorso ENI Gas e Luce s.pa. e Italgas Reti s.p.a. Memoria è stata depositata da entrambe le controricorrenti. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111, comma 5 Cost.: la Corte d’appello ha risposto con motivazione meramente apparente alla censura, fatta valere con il primo motivo di gravame, circa la contraddittorietà e insufficienza della motivazione della pronuncia di primo grado.

2) Il secondo motivo contesta nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, comma 1 c.p.c., per avere ritenuto che il primo giudice avesse ampiamente esposto le ragioni in base alle quali ha fondato il proprio convincimento.

3) Il terzo motivo fa valere nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 342 c.p.c., laddove ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame.

4) Il quarto motivo contesta nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 345 c.p.c. e della disciplina riguardante il divieto di domanda nuova, essendo evidente come Italgas, seppure intervenuta volontariamente ad adiuvandum , abbia assunto di essere il soggetto legittimato passivo della domanda, con la conseguenza che la ricorrente ha instaurato il contraddittorio anche nei confronti di Italgas.

5) Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di pronunciare sul terzo motivo di gravame, con il quale erano anche state reiterate le istanze istruttorie già formulate in primo grado. I primi tre motivi sono fondati laddove denunciano la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alle prime due censure sottoposte al giudice di secondo grado. La motivazione si sostanzia infatti nella trascrizione di buona parte della sentenza di primo grado (pagg. 2-5 dell’atto) e nella trascrizione delle conclusioni dell’appellante, oggi ricorrente (pagg. 5-6); quanto ai motivi di gravame, la trattazione del primo motivo è svolta mediante una formula stereotipata, priva di riferimenti concreti (“il giudice di primo grado ha ampiamente esposto le ragioni in base alle quali ha fondato il suo convincimento”) e circa il secondo motivo vi è unicamente il richiamo ad alcuni precedenti di questa Corte in tema di specificità dei motivi d’appello cui segue la trascrizione di parte dell’atto di appello, genericamente concludendo con l’affermazione che l’appellante si sarebbe limitato a riproporre le medesime argomentazioni già svolte in primo grado.

La ravvisata apparenza della motivazione comporta la nullità della sentenza (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018), con l’assorbimento delle censure oggetto del quarto e del quinto motivo di ricorso. II. La sentenza va pertanto cassata e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Roma, che nel riesaminare il terzo motivo di gravame dovrà comunque considerare che l’atto di appello “deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., sez. un., n. 27199/2017).

Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma