Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 19544/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court suspends cassation appeal pending constitutional question ruling on gambling sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19544/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court suspended the cassation appeal regarding administrative gambling sanctions pending a constitutional question ruling. Savino Di Noia challenged the legality of specific laws imposing fines for unlicensed online gaming platforms, while the Customs Agency resisted the appeal. The court deferred the case to await the outcome of a related constitutional inquiry initiated in a separate proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 923 della legge n. 208 del 2015; Art. 7, comma 3-quater del d.l. n. 158 del 2012: The Court suspends the examination of a cassation appeal when a constitutional question has been raised in another proceeding and is pending publication.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question suspension gambling administrative sanctions online gaming platforms Corte di Cassazione legittimità costituzionale giuoco e scommessa disciplina dei servizi digitali mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 923 della legge n. 208 del 2015
CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia nel primo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 923, della legge n.
Art. 7, comma 3-quater del d.l. n. 158 del 2012
1 del protocollo addizionale CEDU, e nel secondo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6278/2022 R.G. proposto da : DI NOIA SAVINO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA GERMANICO N 79, presso lo studio dell’avvocato PETRIVELLI FERNANDO (PTRFNN62C30G838L),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANCELLARO MICHELE (CNCMHL77E09I158T); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che larappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1037/2021 , depositata il 3/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere Chiara Besso Marcheis. Udite le conclusioni del pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale Roberto Mucci, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. PREMESSO CHE 1. Con sentenza del 21 febbraio 2019 il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione ex artt. 22 legge n. 689 del 1981 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011 proposta da Savino Di Noia, nella qualità di legale rappresentante del Centro Sportivo Italsud , corrente in Zapponeta, avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 12 settembre 2017 dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, consistita nell’avere messo a disposizione presso il suddetto circolo privato apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco apprestate dai concessionari on - line , soggetti privi di titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

2. L’appello successivamente spiegato dal soccombente veniva respinto dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza n. 1037/2021, depositata il 3 settembre 2021, che confermava integralmente la decisione di primo grado.

3. Avverso tale sentenza Di Noia ha proposto ricorso per cassazione. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito all’avversa impugnazione mediante controricorso. CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia nel primo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale CEDU, e nel secondo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, per violazione del canone di ragionevolezza, in relazione agli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost.Riguardo a tali profili risulta essere stata – in altro procedimento rubricato al n. RG 38642/2019, trattato alla pubblica udienza del 9 gennaio 2024 – sollevata questione di legittimità costituzionale con ordinanza di prossima pubblicazione.

Il Collegio ritiene pertanto opportuno differire la trattazione del presente ricorso a nuovo ruolo, in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi all’esito