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Ordinanza — n. 19525/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to submit notification report within 20 days of judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19525/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required notification report within the mandatory 20-day period. Although the appellant claimed the judgment was notified on April 5, 2022, the file lacked the official notification report, and the 60-day appeal deadline had already expired. Consequently, the Court could not verify the timeliness of the filing and dismissed the appeal as procedurally improper.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 325, comma 2 c.p.c.: The failure to deposit the notification report within twenty days renders the cassation appeal inadmissible, preventing verification of the appeal's timeliness even if the judgment was published within the statutory period.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification report requirement twenty day deadline procedural impropriety verification of timeliness infrazione alle norme della circolazione violazione del segnale luminoso guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Rileva la Corte che il ricorso è improcedibile, per inosservanza dell’art. 369, comma 2, n.
Art. 325, comma 2 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 369 c.p
2), c.p.c.; infatti: (i) l’art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ord. n. 6947 del 2023
Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo, come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, Ord. n. 6947 del 2023).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15236/2022proposto da: COMUNE DI SAN MAURO TORINESE, elettivamente domiciliato in Roma Via Val Di Sole 29, presso lo studio dell’avvocato Francesco Miraglia (MRGFNC64A29H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesca Comacchio (CMCFNC77C53A703K). -Ricorrente – Contro ANDRINI DAVIDE. -Intimato – Avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 340 /202 2 depositata il 21/03/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del10 luglio 202 4 . SANZIONI AMMINISTRATIVEFATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Andrini Davide ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Ivrea avverso il verbale di contestazione della polizia municipale di San Mauro Torinese, redatto nei confronti del ricorrente, quale proprietario del veicolo, per la violazione dell’art. 146, comma 3, c.d.s., per avere superato l’intersezione semaforizzata tra via Italia e via Speranza (direzione Aosta), nonostante la lanterna proiettasse la luce rossa nella sua direzione. Il Giudice di Pace di Ivrea, con sentenza n. 344 del 2021, ha respinto l’opposizione.

2. Sull’impugnazione del soccombente, il Tribunale di Ivrea, nella resistenza del Comune di San Mauro Torinese, ha accolto l’appello, sul rilievo, assorbente rispetto alle altre censure, dell’assenza della necessaria delibera della Giunta comunale di autorizzazione all’installazione dell’impianto rilevatore automatico (reDvolution) di infrazione semaforica.

3. Il Comune di San Mauro Torinese ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, illustrati da una memoria.

4. Davide Andrini è rimasto intimato.

5. Rileva la Corte che il ricorso è improcedibile, per inosservanza dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.; infatti: (i) l’art. 369 c.p.c. dispone, a pena di improcedibilità, che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta» (v. art. 369, comma 2, c.p.c.). Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione; (ii) nella specie, nel ricorso (pag.

1) si dà atto che la sentenza n. 340del 2022 emessa dal Tribunale di Ivrea , pubblicata il 21 /0 3 /20 22 , è stata notificata in data 05/04/2022.Tuttavia, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale che il Collegio, che è giudice del fatto processuale, ha consultato, non risulta depositata la relazione di notifica; (iii) il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata, in data 21/03/2022, e la notifica del ricorso, in data 06/06/2022, è maggiore del termine breve per impugnare (art. 325, comma 2, c.p.c.: sessanta giorni). Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo, come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, Ord. n. 6947 del 2023).

6. Nulla sulle spese poiché l’intimato non ha svolto difese.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del cita