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Ordinanza Interlocutoria — n. 19398/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to new role regarding Swiss mortgage note credit title qualification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19398/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new role for public hearing due to the need for a non-philosophical ruling. The appellant challenged the Ministry's qualification of a Swiss mortgage note as a bearer credit title under specific tax law provisions. The court deemed this legal issue significant enough to require a formal public session rather than a written decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs n. 195 del 1998; When a legal question regarding the qualification of a foreign title as a bearer credit title is deemed of non-philosophical relevance, the case must be remanded to a new role for public hearing.

Parole chiave

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Swiss mortgage note bearer credit title tax penalty sanction non-philosophical ruling new role remand public hearing requirement foreign currency export lettera di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 1 lett. c) n. 2 d.lgs n. 195 del 1998
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Testo completo

T E R L O C U T O R I A sul ricorso iscritto al n. 16064/2021R.G. proposto da: Basile Franco, rappresentato e difes o per procura alle liti a llegata a l ricorso dall’Avvocato Silvio Garofalo, elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Avellino, via Tagliamento n.

50. Ricorrente contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro , rappresentato e difes o ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 domicilia. Controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata l’1. 12. 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 aprile 2024 dal consigliere Dianora Poletti. R.G. N. 16064/2021.La Corte, letto il ricorso proposto da Basile Franco per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano dell’1. 12. 2020, che aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto solo in parte, limitatamente all’ammontare della sanzione, la sua opposizione al decreto del Ministero delle Finanze del 13. 12. 2013, che gli aveva irrogatouna sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 195 del 1998, per avere esportato valuta non dichiarata , costituita in parte da una cartella ipotecaria di diritto svizzero; letto il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze; letta la memoria depositata dal ricorrente; rilevato che il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 1, comma 1 lett.

c) n. 2 d.lgs n. 195 del 1998, contesta la qualificazione della cartella di diritto svizzero come titolo di credito al portatore; considerato che con ordinanza interlocutoria n. 657 del 2024 questa Sezione, investita della medesima questione, ritenendola di rilevanza nomofilattica, ha disposto che il relativo ricorso sia trattato alla pubblica udienza

P.Q.M.

dispone il rinvio del ricorso a Nuovo Ruolo affinché sia deciso in pubblica udienza. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 17 aprile 2024. Si dà atto che la presente ordinanza è stata redatta dal Presidente del Collegio per sopravvenuto decesso del Consigliere Dianora Polett