Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Banali Eristeo, challenged a lower court judgment against the defendant, Trasporti Pesanti di Storti Tullio C SRL, but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appellant's inaction constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.35044/2019 R.G. proposto da : BANALI ERISTEO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato GRADARA RITA (GRDRTI59S42D969Q) rappresentato e difeso dall'avvocato COLOMBO PAOLO (CLMPLA55D15E897L) -ricorrente- contro TRASPORTI PESANTI DI STORTI TULLIO C SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 79, presso lo studio dell’avvocato CARRANO MASSIMO (CRRMSM67M10H501Y) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLI MAURO (NCLMRA64H04B898J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.661/2019 depositata il 15/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.